Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.05.2014 9.2013.243

28. Mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,626 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Approvazione della mercede del curatore

Volltext

Incarto n. 9.2013.243

Lugano 28 maggio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione della mercede relativa all’anno 2010 per la curatela di PI 1 e PI 2

giudicando sul reclamo del 5 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 26 luglio 2007 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore di PI 1 (1917) e della moglie PI 2 (1915), nominando quale curatore RE 1. PI 1 è deceduto in data __________ 2010.

                                  B.   Il 10 gennaio 2012 RE 1 ha presentato il rendiconto finanziario 2010 e la sua nota d’onorario di fr. 7'076.60. Tramite sentenza 25 ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, subentrata alla Commissione tutoria, non ha riconosciuto la mercede richiesta, decurtandola di fr. 2'000.- , reputando equa quindi l’approvazione di fr. 5'076.60.

                                  C.   Con ricorso (recte “reclamo”) del 5 novembre 2013, RE 1 ha sostenuto che l’anno 2010 è stato un “anno orribile”, in cui i suoi curatelati sono stati trasferiti dalla casa anziani dove si trovavano a O__________ in un’altra casa anziani a S__________ per ristrutturazione della prima, poi il marito si è ammalato di un male incurabile (con conseguente esigenza di dare al curatore tutte le disposizioni per la sua dipartita). Il curatore ha sostenuto di essere stato sollecitato in modo importante, di essersi dovuto recare a S__________ 18 volte da fine luglio al momento del decesso, di aver fatto “coscienziosamente il suo dovere”, ritenuto pure che le 4 figlie di primo letto non hanno mai reso visita al padre poiché residenti distante, anziane e di salute cagionevole. Egli ha quindi chiesto se sia “giusto gratificare chi non si è mai interessato e fare le “pulci” a chi ha fatto veramente il lavoro”.

                                  D.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 3 dicembre 2013, sostenendo che in ambito di una curatela amministrativa volontaria un dispendio orario di 100 ore risulta eccessivo e la riduzione di fr. 2'000.- corrisponde a riconoscergliene 50, ciò che parebbe più equo, nemmeno trattandosi di mansioni complesse.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm);

2.La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

                                   3.   La richiesta di mercede e rimborso spese da parte di RE 1 è stata inoltrata il 10 gennaio 2012 ed evasa con decisione 25 ottobre 2013. In sostanza, il curatore ha chiesto il rimborso di un onorario di fr. 45.- l’ora per 127.5 ore, per un totale di fr. 5'737.50 oltre a spese e diversi di fr. 1’339.10, per un totale complessivo di fr. 7'076.60. Ogni intervento è stato debitamente documentato. L’Autorità di protezione, “considerato che mai nessuna segnalazione preventiva era stata inoltrata all’allora CTR” ha quindi ritenuto opportuno operare una riduzione di fr. 2'000.-, riconoscendogli un totale di fr. 5'076.60.

                                         Dagli atti emerge che per il 2009 la Commissione tutoria, con decisione 18 novembre 2010 ha approvato una mercede di fr. 8'460.- + 1'517.20 per spese e trasferte, allegando uno scritto che giustificava tale approvazione “ritenuta la dichiarazione che figura agli atti sottoscritti dai coniugi PI 1-PI 2 dalla quale si può evincere il loro consenso relativo al conteggio d’indennità + spese ritenuto il lavoro eseguito in modo professionale”. Nel medesimo scritto la Commissione tutoria aveva ricordato che per gli anni a venire la mercede sarebbe stata calcolata giusta l’art. 17 RTut, ovvero riconoscendo un’indennità di fr. 40.- l’ora fino a un massimo di fr. 3'000.- annui a cui vanno aggiunte le spese vive sostenute.

                                         Il curatore, con scritto 6 dicembre 2010 ha quindi evidenziato come la sua attività e il relativo conteggio d’indennità “ha subìto un’impennata sia per il trasferimento della casa __________ da O__________ a S__________, sia per il degrado di salute dei signori PI 1-PI 2. Per il 2010 la situazione non cambierà di molto per il fatto che lo stato di salute di PI 1 si è aggravato a partire da agosto e sono stato più volte chiamato dai signori PI 1-PI 2 stessi”. Egli ha quindi indicato a grandi linee i numerosi interventi che ha dovuto effettuare nel 2010 e l’aumentato carico di lavoro che il suo mandato ha subìto, a causa anche della progressiva impossibilità del curatelato di occuparsi della sua amministrazione “che fino a quel momento voleva assolutamente avere sotto il suo controllo”.

                                         Ora, esaminata la richiesta di mercede e il conteggio delle ore effettuate dal curatore, appare che l’aumento di ore impiegate per la gestione del suo mandato sia giustificato dalla situazione concreta. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 vRtut in vigore dal 1 gennaio 2010, era data la possibilità di riconoscere al curatore una mercede superiore a fr. 3'000.-- se preventivamente segnalato dal curatore. Considerato che quest’ultimo non è un giurista ed è stato avvisato di questa nuova normativa il 18 novembre 2010 dalla Commissione tutoria, si impone una decisione pragmatica. Si rivela quindi giustificato considerare prendere in considerazione la risposta del 6 dicembre 2010 del curatore quale segnalazione dell’aumento della mole di lavoro, ritenuto peraltro che il conteggio delle ore è poi stato inoltrato soltanto il 10 gennaio 2012.

                                         Ciò che va corretto nel caso di specie, non appare tanto essere il numero di ore esposte, bensì l’ammontare della tariffa oraria, che in base all’art. 17 cpv. 2 vRTut doveva essere di fr. 40.– l'ora. Apportando tale correttivo, ma accettando di riconoscere le ore effettive eseguite in 127.5, l’indennizzo risulta quindi essere di fr. 5'100.-, oltre alle spese vive di fr. 1'339.10, per un totale di fr. 6'439.10.

                                   4.   Visto quanto precede, il reclamo va accolto e la decisione impugnata deve essere annullata, riconoscendo al curatore un importo complessivo per mercede e rimborso spese di fr. 6'439.10.

Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza, senza assegnazione di ripetibili, non richieste.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza al reclamante è riconosciuta una mercede di fr. 5'100.-, oltre alle spese vive di fr. 1'339.10, per un totale di fr. 6'439.10.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.