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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.03.2014 9.2013.208

26. März 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,026 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Remunerazione di un curatore educativo e amministrativo per l'attività svolta dopo il 1° gennaio 2013: richiesta di adeguamento della remunerazione oraria

Volltext

Incarto n. 9.2013.208

Lugano 26 marzo 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2   e a   CO 3

per quanto riguarda le spese della misura di protezione a favore della figlia

giudicando sul reclamo del 23 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 agosto 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il __________ 1998 dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 27 giugno 2007; l’autorità parentale e la custodia sono state attribuite alla madre.

                                  B.   Il 26 settembre 2011 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha collocato la minore presso il Foyer C__________ nonché istituito una curatela educativa ed amministrativa, designando per l’incarico CO 3. Detta nomina è stata osteggiata dal padre sin davanti all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 3 luglio 2012 ha respinto la richiesta di sostituzione della curatrice (inc. n. 105.2011).

                                  C.   Con decisione del 7 marzo 2013 (ris. n. 126) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha accolto la domanda inoltrata da RE 1 volta all’esonero dall’assunzione delle spese della misura, per l’anno 2012. Con decisione dello stesso giorno (ris. n. 127) tale autorità ha invece respinto la stessa domanda formulata dal padre.

                                  D.   Il 15 febbraio 2013 la curatrice ha chiesto l’adeguamento della mercede oraria da fr. 40.– a fr. 60.–, indicando che per lo svolgimento del mandato saranno sufficienti circa 55 ore annuali.

                                  E.   Con decisione del 12 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha modificato la tariffa oraria, riconoscendo alla curatrice un’indennità di fr. 60.– all’ora per un massimo di 55 ore annuali che corrispondono a un importo complessivo annuale di fr. 3'300.– oltre ad un rimborso spese.

                                  F.   Tale risoluzione è stata impugnata da RE 1 con reclamo del 23 agosto 2013. A motivazione della richiesta la reclamante indica divergenze con la curatrice, contesta le “modalità” con la quale viene gestita la curatela e fa presente che in “un prossimo futuro” la figlia lascerà l’istituto. La reclamante conclude evidenziando che la propria situazione finanziaria non le permetterebbe in ogni caso di far fronte ai costi della curatela.

                                  G.   Con scritto del 4 settembre 2013 CO 2 chiede che le richieste della reclamante vengano accolte.

                                         Con osservazioni del 5 settembre 2013 la curatrice postula la reiezione del gravame, contestando di aver mai avuto divergenze con la reclamante, indicando che il mandato non sarebbe in discussione e neppure un’eventuale dimissione di PI 1 dall’istituto nel quale è collocata. Conclude indicando che il costo della misura per l’anno 2012 è in ogni caso stato posto a carico del Comune.

                                         L’Autorità regionale di protezione ha presentato le proprie osservazioni (ricevute il 17 settembre 2013) postulando la conferma della propria decisione.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d'appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

                                   2.   In concreto l’Autorità regionale di protezione ha accolto la richiesta della curatrice volta all’adeguamento della mercede oraria da fr. 40.– a fr. 60.–, indicando che CO 3 si occupa di disciplinare i diritti di visita tra PI 1 ed i familiari, di mantenere dei regolari contatti con le persone, i servizi e l’istituto coinvolti e di inviare aggiornamenti e rapporti all’Autorità.

                                   3.   La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che il riconoscimento di un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1° gennaio 2010, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria, poteva essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

                                         Dal 1° gennaio 2013 – con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile – sono state conformate al nuovo ordinamento federale anche le normative cantonali.

                                   a.   Giusta l’art. 404 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo del compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

                                   b.  L’art. 49 LPMA (in vigore dal 1° gennaio 2013) stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.

                                         La norma transitoria del ROPMA dispone che per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17 ROPMA.

                                         L’art. 16 cpv. 2 ROPMA precisa che all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. L’art. 17 ROPMA ribadisce inoltre che l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1) e che è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2).

                                   4.   Ora, con il reclamo RE 1 contesta l’aumento della retribuzione oraria alla curatrice a fr. 60.–. A giustificazione della propria richiesta indica divergenze con la curatrice, contesta le “modalità” con la quale viene gestita la curatela e fa presente che in “un prossimo futuro” la figlia lascerà l’istituto. La reclamante conclude evidenziando che la propria situazione finanziaria non le permetterebbe in ogni caso di far fonte ai costi della curatela.

                                         Nel caso in esame l’Autorità regionale di protezione ha accolto la richiesta della curatrice – basata sulla norma transitoria del ROPMA – di aumentare l’indennità oraria per il mandato a fr. 60.–. Tale tariffa, superiore a quella prevista dall’art. 17 cpv. 2 vRTut, è del tutto in sintonia con quanto stabilito nel nuovo Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2013 (art. 17 ROPMA), che prevede appunto una remunerazione che va dai 40.– agli 80.–.

                                         Ritenuto che l’indennità del curatore è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti, l'Autorità di protezione ha riconosciuto, a giusta ragione, che in concreto si giustifica un adeguamento della tariffa oraria da fr. 40.– a fr. 60.–. Pur riconoscendo che la situazione della minore è migliorata – grazie all’istituzione della curatela educativa e amministrativa e al collocamento della stessa in istituto – ha indicato che lo svolgimento del mandato comporta un notevole impegno professionale per la curatrice, che si occupa di disciplinare i diritti di visita tra PI 1 e i famigliari, di mantenere regolari contatti con le persone, i servizi e l’istituto coinvolti e di inviare aggiornamenti e rapporti all’autorità.

                                         La reclamante non si confronta minimamente con le motivazioni contenute nella decisione avversata, che giustificano l’adeguamento della tariffa oraria. Le critiche della stessa sono del tutto inconsistenti. RE 1 si è infatti limitata a “criticare” l’operato della curatrice, indicando, in modo del tutto generico, di aver avuto divergenze con la stessa. Sempre senza motivazione alcuna rivela che non intende più continuare “con le presenti ed imposte modalità” e che in un prossimo futuro PI 1 lascerà l’istituto nel quale si trova. In simili circostanze il reclamo è da ritenersi irricevibile per carenza di motivazioni essendo le doglianze insufficientemente motivate (art. 450 cpv. 3 CC). RE 1 non si confronta infatti minimamente con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.

                                         A titolo abbondanziale si rileva che, quanto al mandato in esame si ricorda che l’istituzione della curatela in esame (cfr. seduta CTR del 26 settembre 2011, risoluzione 450 agli atti) CO 3 è stata nominata curatrice educativa (art. 308 CC) con “il compito di:

-   consigliare e aiutare i genitori nella cura e nella gestione della figlia;

-   occuparsi delle relazioni personali con i genitori ed eventuali famigliari. La curatrice educativa presenterà per esame e approvazione alla scrivente autorità un calendario dei diritti di visita padre-figlia e madre-figlia, in accordo con l’istituto di accoglienza e tenuto conto del bene prioritario del minore;

-   valutare e proporre l’eventuale attivazione di un sostegno terapeutico della minore;

-   presentare ogni tre mesi alla CTR competente un aggiornamento della situazione.”

                                         CO 3 è inoltre stata nominata curatrice amministrativa (art. 325 CC) con “il compito di:

-   amministrare i beni e i redditi di proprietà della curatelata;

-   assieme al delegato commissionale presentare alla CTR, l’inventario dei beni della curatelata (…);

-   presentare alla CTR il rendiconto finanziario annuale (…);

-   chiedere se necessario i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC.”

                                         Ora, ritenuta la portata del mandato e la complessità dei compiti conferiti, la fissazione della tariffa a fr. 60.–, del tutto in sintonia con quanto prescrive l’art. 17 cpv. 2 ROPMA (che non raggiunge neppure il massimo previsto), appare in concreto giustificata.

                                   5.   Le critiche della reclamante sull’operato della curatrice, palesemente inconsistenti, cadono nel vuoto. Si rileva inoltre che oggetto del presente gravame non è né l’esistenza della misura di curatela in quanto tale né la presa a carico dei costi della misura.

                                   6.   Di conseguenza il reclamo va respinto e la decisione avversata confermata.

                                         Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le tasse e spese sono a carico della reclamante. Non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.       50.–

                                         b)  spese                       fr.     150.–

                                                                                fr.     200.–

                                         sono posti a carico di RE 1. Non vengono assegnate ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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