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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.08.2013 9.2013.201

9. August 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,524 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Richiesta di permettere ai figli di partecipare ad un campo sportivo (irricevibile): La CDP, nelle sue competenze di vigilanza e di intervento per denegata giustizia, non può sostituirsi nella decisione all'ARP

Volltext

Incarto n. 9.2013.201

Lugano 9 agosto 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Lardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini

segretaria

Tamagni

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1 

  all'

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2

per quanto riguarda le relazioni personali di CO 2 con i figli PI 2 (2002) e PI 1 (2004)

giudicando ora sul reclamo/istanza supercautelare urgente 8 agosto 2013 di RE 1, introdotti a questa Camera quale autorità di vigilanza;

esaminati gli atti,

ritenuto e considerato

in fatto e

in diritto

                                         che dall'unione coniugale tra CO 2 e RE 1 sono nati i figli PI 2 (2002) e PI 1 (2004);

                                         che il vincolo coniugale tra i signori CO 2 e RE 1 è stato sciolto con sentenza di divorzio del 30 ottobre 2008, passata in giudicato il 20 novembre 2008;

                                         che la predetta sentenza aveva regolato la cura e la custodia dei figli, assegnandola alla madre, come pure le relazioni personali tra padre e figli, nel modo seguente: “un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle 18.00; una settimana durante le vacanze estive e due a scelta durante le altre vacanze scolastiche; i genitori possono derogare di comune accordo a questa regolamentazione”;

                                         che, in sede di udienza del 31 maggio 2012, l'allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha omologato l'accordo dei genitori sul nuovo assetto delle relazioni personali, modificando la regolamentazione minima sopra indicata, senza toccare la regolamentazione delle relazioni personali per le vacanze, nel senso che “le relazioni del padre con i figli erano ridotte ad un fine settimana ogni 15 giorni con il padre che va a prendere i figli il sabato mattina tra le 10.00 e le 10.15 e la madre li riprende recandosi lei presso il domicilio del padre la domenica sera tra le 18.00 e le 18.15”;

                                         che, con decisione 14 giugno 2013, l'Autorità di protezione ha accolto parzialmente la domanda del padre tendente alla modifica delle relazioni personali con i figli, stabilendo che: “a) le relazioni personali minime tra padre e figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle 19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso la madre quando questi non sono svolti, alla domenica sera alle 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a riprendere i figli; b) le relazioni personali tra padre e figli devono sempre essere esercitate salvo per motivi di imprevista forza maggiore comprovata e dovranno essere recuperate da parte del padre al più tardi entro il mese successivo a quello dell'impedimento su indicazione del curatore sentiti i due genitori;”

                                         che, con la menzionata decisione, l'Autorità di protezione ha accolto parzialmente la domanda del padre per le relazioni personali con i figli nel corso dei mesi di luglio e agosto, nel senso che: “il padre potrà avere con sé i figli da venerdì 5 luglio alle ore 19 recandosi a prenderli presso il domicilio della madre e terrà con sé i figli fino a giovedì 1° agosto alle ore 19 quando la madre passerà a prendere i figli presso il domicilio del padre”;

                                         che, con reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013, RE 1 si aggrava a questa Camera per denegata giustizia e ritardo ingiustificato dell'Autorità di protezione nell'evasione di un'istanza supercautelare urgente che avrebbe formulato alla menzionata autorità il 25 luglio 2013;

                                         che, nel medesimo reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013, RE 1 fa riferimento ad una “domanda supercautelare urgente” da lei rivolta all'Autorità di protezione il 5 agosto 2013, reiterata il 7 agosto 2013, con la quale ha chiesto alla medesima Autorità “di emettere senza indugio una decisione che facesse obbligo al padre a far partecipare i figli al corso sportivo con inizio il 10.8.2013”, visto il rifiuto opposto dal padre, che avrebbe fatto valere la coincidenza con il suo diritto di visita e al mancato immediato intervento dell'Autorità di protezione;

                                         che RE 1, “a fronte dell'inerzia dell'ARP di __________”, postula che questa Camera, nella sua veste di Autorità di vigilanza, intervenga “in luogo della stessa con l'emissione di una decisione urgente, inaudita parte”, con la quale ad CO 2 venga “fatto obbligo ” di “permettere ai figli di partecipere al campo sportivo di scherma con partenza sabato 10.8.2013” (cfr. gravame pag. 5 verso il mezzo e pag. 6 verso il mezzo), ciò con la comminatoria penale dell'art. 292 CP;

                                         che il gravame non ha fatto oggetto di intimazione;

                                         che il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG);

                                         che il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento;

                                         che vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni; sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4);

                                         che la reclamante non indica l'esatto contenuto dell'istanza che avrebbe rivolto all'Autorità di protezione il 25 luglio 2013, che neppure produce, ragion per cui il gravame, nella misura in cui fa riferimento ad una denegata o ritardata giustizia in relazione a quell'istanza, si avvera palesemente irricevibile per carenza di motivazione;

                                         che, con riferimento alle istanze rivolte il 5 e 7 agosto 2013 all'Autorità di protezione, la reclamante non conclude chiedendo un intervento sollecitatorio o sanzionatorio nei confronti di detta Autorità, limitandosi a chiedere che questa Camera, quale Autorità di vigilanza, abbia ad agire essa medesima ordinando in via supercautelare ed inaudita di “permettere ai figli di partecipare al campo sportivo di scherma con partenza sabato 10.8.2013” (cfr. gravame pag. 5 verso il mezzo e pag. 6 verso il mezzo), ciò con la comminatoria penale dell'art. 292 CP;

                                         che la richiesta di cui sopra è palesemente irricevibile, non potendo questa Camera, nelle sue competenze di vigilanza e di intervento per denegata o ritardata giustizia, sostituirsi nella decisione all'Autorità di protezione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, ad art. 26, pag. 12);

                                         che, a titolo abbondanziale, va per altro rilevato che risulta dagli atti che il formulario d'iscrizione ai corsi di scherma di PI 2 e PI 1 era da compilare e ritornare entro il 15 giugno 2013, per cui RE 1 – alla quale non poteva sfuggire la coincidenza di date con il diritto di visita di CO 2 – aveva tutto il tempo di formalizzare la richiesta di modifica delle relazioni personali all'Autorità di protezione e, di conseguenza, sostenere un'inazione della menzionata Autorità per istanze inoltrate il 5 e 7 agosto 2013, per un corso che inizia il 10 agosto 2013, è al limite dell'abuso di diritto;

                                         che, in queste circostanze, è pure decisamente inaccettabile far giungere alla Camera il gravame la mattina del 9 agosto 2013 e sollecitare, telefonicamente, nel pomeriggio del medesimo giorno, l'emanazione della decisione;

                                         che di conseguenza il reclamo/istanza va dichiarato manifestamente irricevibile e infondato;

                                         che gli oneri della presente decisione seguono la soccombenza, non essendo tuttavia necessario accordare ripetibili, il gravame non avendo fatto oggetto di intimazione;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013 di RE 1 è manifestamente irricevibile e infondato.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono a carico di RE 1.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione:

                                         -

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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