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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.07.2013 9.2013.117

11. Juli 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,913 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Istituzione curatela in vista di adozione, "ricusa" della curatrice, contestazione della nomina della curatrice

Volltext

Incarto n. 9.2013.117

Lugano 11 luglio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela in vista di adozione e la nomina della curatrice

giudicando sul ricorso (recte: reclamo) dell’11 aprile 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 13 marzo 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 e RE 2 sono genitori affidatari di PI 1, giunto dal Togo il 21 agosto 2012, in vista della sua adozione.

                                         Nel 2003 e nel 2006 essi avevano già adottato due bambini provenienti dal Togo.

                                  B.   La domanda di autorizzazione provvisoria per accogliere il bambino proveniente dal Togo è stata presentata già il 16 gennaio 2008. La stessa è stata concessa dall’Ufficio del tutore ufficiale (ora Ufficio delle curatele) il 9 febbraio 2009 e rinnovata il 3 marzo 2011.

                                         Il 26 marzo 2012 dal Togo è arrivata una proposta di adozione del minore. L’Ufficio del tutore ufficiale ha quindi trasmesso l’accettazione della proposta di adozione da parte della famiglia, che si è recata in Togo.

                                  C.   PI 1 è giunto in Svizzera con i genitori adottivi il 21 agosto 2012.

                                         La famiglia RE 1RE 2 ha dovuto far fronte a problemi burocratici a causa della mancanza di alcuni documenti.

                                  D.   Con scritto di posta elettronica del 1 febbraio 2013, RE 1 ha informato CURA 1 di essersi rivolta all’Autorità di protezione per sapere quale fosse lo stato dell’incarto di PI 1, evidenziando come le sia stato riferito che nessun incarto era ancora arrivato (né prima né dopo il rientro dal Togo) e di conseguenza non era ancora stato nominato un curatore o tutore. Ha quindi rilevato di ritenere di non aver avuto alcun sostegno dall’Ufficio delle curatele e di considerare “arbitraria” a quel momento una visita a domicilio, non avendo CURA 1 ancora un mandato ufficiale.

                                  E.   In data 7 febbraio 2013, CURA 1 ha informato la famiglia RE 1RE 2, tramite messaggio di posta elettronica (inviato pure all’Autorità di protezione), che a seguito di una riunione tenutasi quel giorno avrebbe potuto venire rilasciata l’autorizzazione per consentire di ottenere l’assegno famigliare e che sarebbe stata inoltrata la richiesta di nomina di un tutore per “i bambini” (in realtà il bambino, ndr.).

                                  F.   Il 27 febbraio 2013 l’Ufficio delle curatele, informando che l’adozione di PI 1 da parte di RE 1 e RE 2 è stata decretata nel paese di origine del bambino, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) di nominare un curatore ai sensi dell’art. 17 LF-CAA. Quale curatrice è stata proposta CURA 1 dell’Ufficio delle curatele.

                                  G.   Con decisione 13 marzo 2013 l’Autorità regionale di protezione ha istituito a PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 CC, nominando CURA 1 dell’Ufficio delle curatele che ha assunto anche la sorveglianza sull’affido.

                                  H.   Tramite ricorso (recte reclamo) dell’11 aprile 2013, RE 1 e RE 2 si sono opposti alla nomina della curatrice CURA 1 sostenendo di non avere fiducia nella sua persona e chiedendone quindi la “ricusa”.

                                    I.   Con risposta 23 aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione sostiene che dalla documentazione agli atti non risultano elementi a giustificazione della contestazione dei reclamanti e chiede quindi di respingere il reclamo.

                                  L.   Il 3 maggio 2013 l’Ufficio delle curatele ha presentato le proprie osservazioni chiedendo di respingere il reclamo di RE 1 e RE 2 ritenendo che non sono dati i presupposti per la “ricusa” di CURA 1.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

                                   2.   Secondo l’art. 264 CC, il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.

                                         L’art. 268 CC prevede che l’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.

                                         La Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dalla Svizzera il 24 settembre 2002 e in vigore dal 1° gennaio 2003 è stata pure ratificata dal Togo il 12 ottobre 2009 ed è entrata in vigore dal 1° febbraio 2010. Essa ha per oggetto di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale, d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori e infine di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione. Ai sensi dell’art. 23, “l’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta a pieno diritto negli altri Stati contraenti”.

                                         La legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale ha lo scopo di disciplinare la procedura di accoglienza di un minore conformemente alla Convenzione e prevede provvedimenti per la protezione dei minori provenienti dall'estero che vengono accolti a scopo d'adozione da persone con dimora abituale in Svizzera (art. 1 LF-CAA). L'art. 17 cpv. 1 LF-CCA prevede che se il minore è stato adottato prima dell'entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione vi sia riconosciuta, l'autorità di protezione dei minori gli nomina senza indugio un curatore. Curatela che, ai sensi del quarto capoverso, decade per legge al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione dell'entrata in Svizzera del minore o, se non vi è stata alcuna comunicazione, dopo la sua istituzione.

                                         L’autorità di protezione dei minori è quindi tenuta a nominare imperativamente al minore da adottare un curatore ai sensi dell’art. 308 CC (Meier/ M. Stettler, Droit de la filiation, 4ª ed., Losanna e Ginevra 2009, p. 658 n. 1139).

                                   3.   Nelle proprie osservazioni l’Ufficio delle curatele, dopo aver passato in rassegna le norme applicabili, sostiene, a giusta ragione, che la curatela “contestata” è stata istituita “nel rispetto di quanto stabilito da una norma di legge” (cfr. pag. 4, a metà). Ora, sebbene i reclamanti pongano il dubbio sul “senso che può avere in questo momento l’istituzione di una curatela”, in realtà essi concludono “ricusando” la curatrice, ma non contestano la misura adottata. Il reclamo deve quindi essere trattato da questo giudice come un’opposizione alla persona della curatrice.

                                   4.   La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogià in virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC.

                                         Ai sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

                                         L’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d'apprezzamento (CommFam protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 4-5).

                                   5.   Contestando la nomina di CURA 1 a motivo, a loro dire, della mancanza di un rapporto di fiducia, in realtà i reclamanti non formulano una ricusa ai sensi dell’art. 47 CPC o dell’art. 32 LPamm come sostenuto dalla curatrice e dall’Ufficio delle curatele. Infatti tali norme riguardano “chi opera in seno a un’autorità giudiziaria” (cfr. art. 47 cpv. 1 CPC) o i “membri delle autorità amministrative” (cfr. art. 32 LPamm). Tale facoltà non è per altro neppure prevista dalla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA). Secondo l'art. 31 LPMA, la ricusazione è infatti limitata ai membri dell'Autorità di protezione e della Camera di protezione.

                                         Nel caso in esame, la contestazione è invece da considerare semplicemente un’opposizione alla scelta della curatrice.

                                         Nella fattispecie i reclamanti non contestano in alcun modo le qualità della curatrice alla quale è stato affidato il mandato, bensì unicamente il rapporto di fiducia che sarebbe venuto a mancare a seguito dei precedenti contatti. Essi criticano dapprima l'operato dei “collaboratori” dell’Ufficio delle curatele che non si sarebbero, a loro dire, interessati sufficientemente alla loro procedura di adozione, né li avrebbero aiutati. Fanno poi riferimento a __________ e CURA 1, lamentando superficialità, lunghi periodi d'attesa alle loro richieste, risposte sbrigative ed evasive e modo di procedere approssimativo.

                                         Ora, non vi sono motivi plausibili per escludere la nomina della persona prescelta dall’autorità di protezione. Quest'ultima dispone per altro, come detto (sopra, consid. 4), di un ampio margine d'apprezzamento nel designare la persona che reputa più idonea. Tanto meno dagli atti emerge conferma di comportamenti tali da escludere il corretto adempimento del compito da parte della curatrice designata. Per di più, trattandosi di un mandato di durata limitata nel tempo, i reclamanti non dovranno collaborare con la curatrice per un tempo indefinito.

                                   6.   Visto quanto sopra il reclamo va respinto.

                                         Sebbene tasse e spese andrebbero poste a carico della parte soccombente, vista la particolarità della fattispecie si prescinde, eccezionalmente, dal prelevarne.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

- - -  

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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