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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.02.2020 15.2020.8

27. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,142 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Decadenza in caso di mancata convalida dell’inventario. Deposito degli oggetti in virtù di un decreto di sfratto. Responsabilità dell’ufficio d’esecuzione

Volltext

Incarto n. 15.2020.8

Lugano 27 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sullo scritto 21 gennaio 2020 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativamente all’inventario di ritenzione n. __________ allestito il 3 dicembre 2014 nei confronti della ricorrente a richiesta di

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 3 dicembre 2014 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito l’inventario degli oggetti vincolati da diritto di ritenzione presenti nell’ufficio (adibito a studio legale) ubicato al __________ piano, interno __________, del __________ in __________ a __________, che PI 1 aveva ceduto in sublocazione a RI 1 a garanzia delle pigioni scadute dal dicembre del 2013 al novembre del 2014, per complessivi fr. 12'000.–;

                                         che quello stesso giorno è stato pure eseguito lo sfratto pronunciato nei confronti RI 1 il 15 novembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. __________);

                                         che l’UE ha lasciato i beni inventariati in custodia della sublocatrice, la quale li ha fatti depositare presso i magazzini della __________ a __________ in conformità del decreto di sfratto;

                                         che con sentenza del 14 aprile 2015 (inc. 15.2015.1) questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 contro l’inventario, nel senso che ha fatto ordine all’UE di completare il verbale d’inventario menzionando nella colonna delle osservazioni come impignorabili alcuni beni specificati (scrivania con sedia e cassettiera, personal computer, stampante/fotocopiatrice, fax, materiale di cancelleria, testi, riviste e libri giuridici, vasi con piante verdi), e mettendoli a disposizione della ricorrente, dietro sua esplicita richiesta e previo appuntamento, presso il deposito della __________ SA;

                                         che a distanza di quasi cinque anni dai fatti, con scritto del 21 gen­naio 2020, RI 1 espone di aver constatato sin dall’inizio, nel 2015, che mancavano nell’inventario due credenze-librerie di fr. 30'000.–, afferma di aver scoperto nel 2017 la scomparsa dal locale soffitta di vari oggetti di valore (tra altri una bicicletta da cor­sa e un computer portatile), rileva di aver provveduto nell’ottobre del 2018 a ritirare alcuni oggetti indicati nella sentenza del 2015 (personal computer, stampante/fotocopiatrice e fax) e allega di aver saputo nel settembre del 2019 dalla __________ SA che l’inventario era decaduto, la quale le ha fatto pervenire una fattura del 12 novembre 2019 di fr. 1'550.90 per le spese di magazzinaggio del quarto trimestre del 2019;

                                         che RI 1 ritiene l’UE responsabile per gli oggetti scomparsi e non inventariati così come per il personal computer “__________”, a suo dire danneggiato esteticamente e non più funzionante quando l’ha ritirato nel 2018, e chiede alla Camera di pren­dere posizione al riguardo;

                                         che RI 1 domanda inoltre alla Camera di ordinare all’UE “di presenziare ufficialmente alla verifica e restituzione dell’inventario con allestimento di inventario e relativo verbale” e di prendere a carico la fattura della __________ SA;

                                         che lo scritto in esame non indica le basi legali sulle quali si fondano le richieste;

                                         che le parti possono adire la Camera quale autorità di vigilanza cantonale (giusta l’art. 3 LPR) soltanto con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;

                                         che il ricorso ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo e deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’or­­gano di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.);

                                         che la Camera non è quindi abilitata a pronunciarsi sui pretesi danni segnalati, per tacere del fatto che RI 1 non ha prodotto alcun indizio in merito alla responsabilità dell’UE per la scom­parsa degli oggetti non inventariati e per la scarica atmosferica molto probabilmente all’origine del danno al personal computer;

                                         che la Camera non è neppure competente per esaminare le richieste di verifica dell’inventario e di presa a carico della fattura di deposito per il quarto trimestre del 2019 come se fosse l’autorità di primo grado, siccome RI 1 non pare aver preventivamente sottoposto tali domande all’UE;

                                         che ad ogni modo la misura dell’inventario di ritenzione (art. 283 LEF), contrariamente al sequestro (art. 275 LEF che rinvia agli art. 96 e 98 segg.), non comporta da parte dell’ufficio d’esecuzione la presa in custodia degli oggetti inventariati né altre misure conservative prima che l’opposizione all’esecuzione di convalida dell’in­­ventario sia stata definitivamente rigettata (DTF 127 III 112 consid. 3);

                                         che nel frattempo gli oggetti inventariati sono lasciati nei vani in cui si trovano con il divieto al debitore, dietro comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di allontanarli prima che sia pagato il credito del procedente, o siano state fornite garanzie sufficienti (v. seconda avvertenza sulla prima pagina del verbale d’inventario);

                                         che la legge non prevede, di conseguenza, l’obbligo per l’ufficio di restituire i beni inventariati nel caso in cui, come nella fattispecie, l’inventario decada in seguito alla sua mancata tempestiva convalida, giacché essi sono sempre rimasti in suo possesso;

                                         che nel caso specifico – è bene ricordarlo – gli oggetti inventariati sono stati depositati presso la __________ SA non per decisione dell’UE, ma come conseguenza dell’ordine di sfratto (v. sentenza CEF 15.2015.1 consid. 5.4) sotto la responsabilità della sublocatrice;

                                         che del resto RI 1 avrebbe potuto in ogni tempo riprenderli tutti, compresi quelli non dichiarati impignorabili (senza restrizio­ni), a condizione di firmare una dichiarazione indicante l’indirizzo del nuovo luogo di deposito nel Distretto di Lugano e il divieto fatto a lei, con comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di poi allontanarne gli oggetti prima che sia pagato il credito di fr. 12'000.– più interessi e spese (stessa sentenza consid. 6);

                                         che il deposito degli oggetti inventariati non essendo di competenza dell’UE, non gli sono neppure addebitabili le fatture per i relativi costi;

                                         che le richieste di RI 1 si avverano non solo irricevibili ma pure infondate;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è da trattare come ricorso, lo scritto 21 gennaio 2020 di RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–      ; –        .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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