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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.10.2020 15.2020.63

19. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,466 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Opposizione al sequestro. Esecuzione sequestro

Volltext

RI 1

Incarti n. 15.2020.63 14.2020.135

Lugano 19 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 16 giugno 2020 (inc. 15.2020.63) di

RI 1 __________ (Croazia) (per indirizzo: PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la notifica alla PI 2 del sequestro n. __________ della rendita d’invalidità LAINF spettante alla ricorrente decretato il 2 giugno 2020 a richiesta di

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)  

e sul reclamo 4 settembre 2020 (inc. 14.2020.135) sempre di RI 1 contro la sentenza 17 agosto 2020 della Giudice di pace dello circolo di Bellinzona nella causa n. 200-2020-s (opposizione al sequestro impugnato con il ricorso);

ritenuto

in fatto:                   A.   Adita da PI 1 in garanzia di un credito di fr. 4'992.35 oltre agli interessi del 5% dal 3 agosto 2019, tasse, spese e ripetibili, il 2 giugno 2020 la Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro della sua rendita d’invalidità LAINF erogata dall’PI 2 (recte: dall’PI 2) limitatamente a ogni importo eccedente fr. 590.10 mensili.

                                  B.   Il giorno successivo, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha notificato il sequestro alla società assicurativa, diffidandola di trattenere dalla rendita l’importo eccedente il minimo d’esistenza del­la debitrice, stabilito in fr. 960.– mensili. Il 9 giugno 2020 il Servizio Clienti Aziende dell’PI 2 ha informato l’assicurata del sequestro.

                                  C.   Con ricorso del 16 giugno 2020, RI 1 chiede di accertare la nullità del sequestro previo appuramento del difetto di giurisdizione dell’UE di Bellinzona.

                                  D.   Il 22 giugno 2020 il presidente della Camera ha accolto parzialmente la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso nel senso che ha ordinato di non procedere alla distribuzione delle somme (eventualmente) pignorate fino alla decisione sul ricorso.

                                  E.   Con osservazioni del 3 luglio 2020 PI 1 si è riconfermata nelle allegazioni di fatto e di diritto espresse nell’istanza di sequestro, mentre nelle sue del 15 luglio l’UE ha concluso di aver agito correttamente. Mediante “controdeduzioni” spontanee del 24 luglio 2020, RI 1 ha postulato nuovamente l’accoglimento del ricorso.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 17 agosto 2020, la Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l’opposizione al sequestro formulata da RI 1, confermando il sequestro limitatamente a fr. 4'992.35 (senza interessi) oltre a tasse e spese. La tassa di giustizia di fr. 250.– è stata posta a carico dell’opponente in ragione di 9⁄10 e della sequestrante per il rimanente 1⁄10. Non sono state assegnate ripetibili.

                                  G.   Con reclamo del 4 settembre 2020, RI 1 ha chiesto, previo appuramento del difetto di giurisdizione della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona, di accertare la nullità della sentenza appena citata e in subordine di accogliere l’eccezione di compensazione con i crediti derivanti dalla sentenza 7 novembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Ha inoltre domandato di ricalcolare “correttamente” gli importi figuranti nel­l’attestato di carenza di beni del 2 agosto 2019.

                                         Nel suo scritto del 5 ottobre 2020 PI 1 si è rimessa al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del sequestro contestato, di cui la ricorrente risulta aver avuto conoscenza al più presto il 10 giugno (sopra ad B), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                         Anche il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione al sequestro risulta tempestivo, nella misura in cui è stato presentato brevi manu il 4 settembre 2020 entro il termine di legge di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) dalla notifica della sentenza impugnata a RI 1, avvenuta il 25 agosto.

                                   2.   Nel ricorso come nel reclamo RI 1 contesta principalmente la giurisdizione dell’UE, rispettivamente della Giudice di pace, facendo valere di essere domiciliata all’estero, sicché la rendita erogata dall’PI 2 potrebbe essere sequestrata solo alla sede della stessa a __________ (ZH) e non a __________, in cui l’assicurazione ha un mero ufficio amministrativo. La ricorrente contesta d’altronde la giurisprudenza di questa Camera secondo cui crediti di un escusso domiciliato all’estero possono essere sequestrati non solo al domicilio o alla sede del terzo debitore, ma anche presso una sua stabile organizzazione nel senso dell’art. 12 CPC, osservando come il terzo debitore (nella fattispecie l’PI 2) non assumi nel sequestro il ruolo di parte convenuta.

                                   3.   Secondo la giurisprudenza (DTF 128 III 474 consid. 3.1, 137 III 627 consid. 3.1, 140 III 515 consid. 3.2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha pe­rò ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3, confermata in ultimo luogo nella 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 con-sid. 3.6), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’af­­fari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa nelle relazioni esterne (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.

                                3.1   Occorre anzitutto precisare che né il Tribunale federale né la scrivente Camera hanno mai posto quale condizione per il sequestro che il terzo debitore possa essere considerato come convenuto nella procedura di sequestro. È sufficiente, tanto per la sede principale del terzo debitore quanto per la sede delle sue succursali o stabili organizzazioni, che il luogo di esecuzione del sequestro sia un punto di collegamento preponderante del credito da sequestra­re con la Svizzera. I crediti non avendo alcuna dimensione spaziale, la loro localizzazione geografica può solo essere normativa, in base a una finzione (sentenza del Tribunale federale 5A_83/2010 dell’11 marzo 2010 consid. 4.3).

                             3.1.1   Nei casi in cui il creditore ha il domicilio o la sede all’estero, stante il carattere internazionale della questione la giurisprudenza della Camera si è riferita all’art. 117 cpv. 3 LDIP, secondo cui i crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del suo debitore, per determinare per analogia il “luogo in cui si trovano” i crediti di cui è chiesto il sequestro giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF. Quale “domicilio” nel senso dell’art. 117 cpv. 3 LDIP la Camera ha inteso il domicilio della persona fisica o la sede della persona giuridica (o del trust) terza debitrice in virtù degli art. 20 e 21 LDIP, compresa quindi la sede o la succursale della stabile organizzazione della persona giuridica (art. 21 cpv. 4 LDIP; sentenza della CEF 14.2006.35 del 24 aprile 2007, consid. 3.2/d). E per definire meglio la nozione di stabile organizzazione e di succursale si è fatto capo alla giurisprudenza relativa agli art. 5 LForo (poi sostituito senza modifiche dall’art. 12 CPC) e 935 CO (già citata sentenza 15.2011.25 del 30 marzo 2011, consid. 3.3).

                             3.1.2   Nel ricercare il punto di collegamento preponderante tra il credito – ovvero la relazione d’affari tra il debitore sequestrato e il terzo debitore – e il luogo d’esecuzione del sequestro si tiene conto anche di un’esigenza essenzialmente pratica, data dalla prossimità geografica e a volte linguistica del terzo debitore con l’ufficio di esecuzione incaricato di eseguire il sequestro, il debitore sequestrato ed eventuali cessionari del credito sequestrato (giusta gli art. 131 o 260 LEF). Generalmente, l’esecuzione de sequestro sa­rà infatti facilitata dal fatto che come interlocutore l’ufficio d’esecu­zione ha i rappresentanti dell’ente terzo debitore che gestisce concretamente la relazione contrattuale con il debitore sequestrato o l’ha gestita prima che quest’ultimo lasciasse la Svizzera. Gli interessi del terzo debitore o di altri creditori del debitore sequestrato non sono d’altronde particolarmente pregiudicati dal momento ch’essi devono contare sul possibile avvio di cause giudiziarie al foro dell’art. 12 CPC. Non sussiste pertanto alcun valido motivo di cambiare la giurisprudenza della Camera.

                                3.2   Nel caso in esame, si evince dallo scritto 9 giugno 2020 accluso al ricorso (doc. A, secondo foglio) che l’PI 2 dispone di un servizio clienti a __________ (in via __________), apparentemente incaricato di gestire la rendita d’invalidità della ricorrente. Non è dato di sapere quale autonomia abbia il servizio in questione. Non è però necessario indagare oltre, perché il riferimento all’art. 12 CPC pare inadeguato nella fattispecie, giacché il credito sequestrato non è fondato sul diritto privato, bensì sul diritto pubblico (o meglio la LAINF).

                             3.2.1   La nozione di sede dell’assicurazione e di eventuali sue “succursali”, agenzie o servizi va interpretata alla luce del diritto pubblico, e segnatamente nel caso specifico della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), nel cui campo di applicazione rientra anche la rendita d’invalidità complementare consecutiva a un infortunio erogata dall’PI 2 in virtù dell’art. 18 LAINF (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, n. 73 ad art. 2 LPGA; in merito al tipo di rendita percepita dalla ricorrente, v. sentenza della CEF 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 8.1/a). Ora, stante l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso “il servizio” (in tedesco: “Stelle”) che le ha notificate. La legge attribuisce quindi una certa autonomia a singole unità (dette servizi) dell’assicuratore. Ricordata l’esigenza di prossimità geografica e a volte linguistica del terzo debitore con l’ufficio d’esecuzione, il debitore sequestrato ed eventuali cessionari (sopra consid. 3.1.2), appare coerente ritenere come punto di collegamento preponderante – e dunque come luogo di situazione del credito da sequestrare – il servizio che gestisce o ha gestito la rendita da sequestrare. L’esigenza di prossimità ispira del resto anche la procedura di ricorso contro le decisioni su opposizione, posta nella competenza del tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’assicurato, e se quest’ultimo è domiciliato all’estero, del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro ave­va domicilio (art. 58 LPGA).

                             3.2.2   Ciò posto, il sequestro della rendita della ricorrente presso il servizio clienti dell’PI 2 a __________ risulta valido. Che il consulente __________ – come affermato nel reclamo – lavori fisicamente a Zurigo non è di rilievo perché egli agisce per conto del servizio clienti dell’PI 2 di __________ (doc. A secondo foglio ac­-cluso al ricorso). La censura principale sia del ricorso che del re-clamo va respinta.

                                   4.   Nel ricorso RI 1 si duole inoltre di una violazione dell’art. 276 LEF per avere l’UE ordinato all’assicurazione di trattenere l’importo eccedente fr. 960.– ancora prima di aver steso il verbale e “accertato alcunché”, ignorando la somma di fr. 14'000.– depositata presso l’UE di Lugano. La ricorrente misconosce tuttavia che, per garantire l’effetto sorpresa, l’ufficio d’esecuzione deve eseguire immediatamente il sequestro, come risulta dall’art. 276 cpv. 1 LEF, prima di comunicare una copia del decreto e il verbale di sequestro alle parti (art. 276 cpv. 2 LEF). Per quanto riguarda i lamentati mancati accertamenti, l’UE ha in realtà potuto appoggiarsi sui dati dell’UE di Lugano relativi a un pignoramento in corso della stessa rendita. E contrariamente a quanto sembra alludere la ricorrente, l’UE non avrebbe potuto eseguire il sequestro sul deposito menzionato poiché non era indicato nel decreto di sequestro (v. sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020 consid. 4). Anche su questi punti il ricorso si rivela infondato.

                                   5.   Sia nel ricorso che nel reclamo RI 1 contesta la competenza della Giudice di pace a ragione del valore, che secondo lei ammonta a fr. 5'242.35 e supera quindi il limite di legge di fr. 5'000.–.

                                5.1   Visto che la questione deve in ogni caso essere esaminata nel quadro del reclamo, si può prescindere dall’esaminare se il ricorso è ricevibile su questo punto, ovvero se l’UE avrebbe potuto considerare il decreto di sequestro manifestamente nullo per il motivo indicato dalla ricorrente.

                                5.2   Il giudice di pace giudica le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate sulla LEF, fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c LOC). Tale valore è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventua­­le pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 CPC). L’esclusione degli interessi dal valore litigioso presuppone che gli stessi – siano essi legali o contrattuali, moratori (Verzugszins) o compensativi (Schadenszins) – siano richiesti in via accessoria a una pretesa in capitale, ciò che si verifica ad esempio in caso d’interessi arretrati o di perdite su interessi. Interessi fatti valere invece indipendentemente da una pretesa in capitale, come pure interessi che rappresentano una componente del calcolo di una (nuova) pretesa di regresso o per indebito arricchimento, non ricadono nel campo di applicazione dell’art. 91 cpv. 1 CPC e sono pertanto da conside-rare nella determinazione del valore litigioso (sentenza della CEF 14.2017.108 del 23 ottobre 2017, consid. 4).

                               5.3   Nel caso in rassegna la sequestrante ha fatto valere una pretesa di fr. 4'992.35, oltre agli interessi del 5% dal 3 agosto 2019, tasse spese e ripetibili. In virtù dell’art. 91 cpv. 1 COC, il valore litigioso è quindi inferiore a fr. 5'000.–. La censura d’incompetenza ratione valoris della Giudice di pace è di conseguenza infondata.

                                   6.   Nel ricorso RI 1 contesta ancora che il credito vantato dalla sequestrante produca interessi di mora, posto che poggia su un attestato di carenza di beni. La censura è irricevibile. Né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza sono abilitati a (ri)esaminare i presupposti del sequestro, in particolare l’esistenza e l’entità del credito vantato dal sequestrante (sentenza della CEF 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 consid. 3.5). Ricordato ciò, non si può ignorare che nella decisione del 17 agosto 2020 la Giudice di pace ha accolto parzialmente l’opposizione della ricorrente nel senso di escludere la pretesa della sequestrante per interessi di mora dalla somma garantita dal sequestro. Si tratta invero di un fatto nuovo, successivo alla decisione impugnata, che secondo la giurisprudenza di questa Camera è tuttavia ammissibile (sentenza della CEF 15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010, RtiD 2011 II 767 n. 46c consid. 3.2/a). Va quindi ordinato all’UE di adattare il sequestro all’ordine rettificato della Giudice di pace, limitandolo dunque a fr. 4'992.35 senza interessi, oltre alle spese di emissione del decreto di sequestro (fr. 250.–) e della decisione di rigetto dell’opposizione al sequestro (9⁄10 di fr. 250.–) e alle spese esecutive.

                                   7.   Nel reclamo RI 1 eccepisce la compensazione del credito garantito dal sequestro con il proprio credito risultante sia dal dispositivo della sentenza 7 novembre 2020 (sic) della Pretura di Lugano, sezione 4 (fr. 3'007.20 oltre a interessi e spese), sia dai costi legali effettivi da lei sostenuti, quantificati in fr. 16'196.30 oltre ad accessori. Si tratta però di un’eccezione che la reclamante non aveva sollevato in prima sede, fondata perciò su fatti nuovi allegati la prima volta con il reclamo e su un documento – la citata sentenza – prodotto il 16 settembre 2020 addirittura dopo la scadenza del termine di reclamo. La reclamante non dimostra – e invero neppure allega – che quei fatti e il documento in questione siano ammissibili in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC (applicato per analogia), ovvero di averli addotti "immediatamente" e dimostrato che non era possibile addurli dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (DTF 145 III 324 segg.). È del resto noto a questa Camera che la reclamante ha già proposto (senza successo) la stessa eccezione in una procedura precedente (sentenza della CEF 14.2016.147 del 13 dicembre 2016 consid. 5.2), sicché i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC non sono ovviamente dati. Priva di sostrato allegatorio e probatorio, l’eccezione risulta dunque inverosimile e il reclamo infondato.

                                   8.   Sempre nel reclamo l’opponente contesta inoltre gli interessi di fr. 3'408.15 e le spese calcolati dall’UE di Lugano nell’attestato di carenza di beni del 2 agosto 2019 sul quale la sequestrante fonda la propria pretesa (doc. E accluso all’opposizione al sequestro), ritenendoli il doppio di quanto da lei effettivamente dovuto. La doglianza è doppiamente tardiva. Da una parte perché non è stata espressa in prima sede e poggia su dati utilizzati per il calcolo alternativo proposto dalla reclamante ch’essa non dimostra di non aver potuto allegare già in prima sede (v. sopra al consid. 7 quanto esposto in merito all’art. 317 cpv. 1 CPC), e dall’altra perché la doglianza andava proposta entro dieci giorni dalla notifica dell’atte­stato (art. 17 cpv. 2 LEF). Anch’essa non inficia perciò la verosi­miglianza (giusta l’art. 272 LEF) della pretesa della sequestrante.

                                   9.   Infine, la reclamante si duole che la Giudice di pace le ha recapitato una fattura di fr. 250.– (recte: fr. 225.–, v. doc. accluso al reclamo), che a suo parere spettava alla sequestrante anticipare e pagare. Si potrebbe discutere se quale “attore” nel senso dell’art. 98 CPC, e quindi come parte tenuta ad anticipare le spese processuali presumibili, sia da ritenere il creditore sequestrante, la procedura di opposizione al sequestro essendo considerata come una mera continuazione della procedura di concessione del sequestro (in tal senso Denise Weingart, Arrestabwehr – Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n. 434 segg. e i rinvii), oppure il debitore sequestrato, formalmente autore della domanda (“opposizione”) intesa alla revoca di un sequestro già decretato ed efficace (in tal senso Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 98 CPC). La questione è però ormai senza oggetto nella fattispecie e senza interesse pratico per la reclamante, dal momento che le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a suo carico in ragione di 9⁄10, ovvero a concorrenza dei fr. 225.– indicati sulla fattura conte-stata, e il reclamo viene respinto.

                                10.   Per legge nella procedura di ricorso non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

                                         Quanto al reclamo, la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili siccome la controparte si è rimessa al giudizio della Camera.

                                11.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la decisione di reiezione del reclamo (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'992.35 (vedi sopra consid. 5.3), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso (inc. 15.2020.63) è parzialmente accolto.

                                1.1   Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona di limitare il sequestro nella misura indicata nel soprastante considerando 6.

                                1.2   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   2.   Il reclamo (inc. 14.2020.135) è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative alla procedura di reclamo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nella causa n. 15.2020.63 (ricorso)

Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Nella causa n. 14.2020.135 (reclamo)

Contro il dispositivo n. 2 della presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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