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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.07.2020 15.2020.54

21. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,823 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo rettificato quanto alla designazione del creditore (membri al posto della comunione ereditaria)

Volltext

Incarto n. 15.2020.54

Lugano 21 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 14 maggio 2020 del

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’annullamento e sostituzione del precetto esecutivo emesso il 10 aprile 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla “Comunione ereditaria PI 4”, poi sostituita sul precetto rettificato con l’indicazione dei suoi membri

PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3, __________ (rappresentati da PI 3, __________  e patrocinati dall’__________ __________, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, “PI 4 Comunione ereditaria” ha escusso il Comune di RI 1 per l’incasso di fr. 59'914'500.– oltre agli interessi del 5% dall’11 aprile 2019, indicando la seguente causa di credito: “risarcimento danni per mancata pianificazione part. n. __________ e __________ RFD di __________; part. n. __________ e n. __________ RFD di __________ (cfr. notifica di pretesa risarcitoria 11.4.2019. Interruzione prescrizione”. Il precet­to esecutivo è stato notificato il 20 aprile 2020 tramite posta al Comune, che vi ha interposto opposizione il successivo 22 aprile, ciò di cui l’UE ha avuto notizia il 27 aprile.

                                  B.   Su richiesta dell’escutente, il 30 aprile 2020 l’UE ha provveduto a modificare la denominazione del creditore, sostituendo “PI 4 Comunione ereditaria” con “PI 1, PI 2 e PI 3 componenti la CE fu PI 4 c/o PI 3”, e facendo precedere l’indicazione della causa del credito originale con la dicitura: “Il presente precetto esecutivo annulla e sostituisce il precedente notificato con opposizione in data 27.04.2020”. Ha d’altronde lasciato come data di notifica il 20 aprile 2020, mentre ha menzionato quale data dell’opposizione il 27 aprile 2020. L’UE ha poi spedito per posta A all’escusso il precetto esecutivo rettificato con un foglio di trasmissione. Il 12 maggio 2020 il Comune ha nuovamente interposto opposizione al precetto esecutivo rettificato.

                                  C.   Con ricorso del 14 maggio 2020, il Comune di RI 1 chiede l’annullamento del precetto esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili.

                                  D.   Con osservazioni del 29 maggio 2020 PI 1, PI 2 e PI 3 postulano la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 10 giugno 2020.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta al RI 1 per posta A il 5 maggio 2020, ciò che non è contestato né dagli escutenti né dall’UE, il ricorso è tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF).

                                   2.   Il ricorrente fa valere che nessuna norma di legge permette all’uf­ficio d’esecuzione di riemettere di propria iniziativa precetti esecutivi che annullano e sostituiscono atti già emessi e intimati, tanto meno quando non si tratta di rettificare sviste manifeste, ma di dar seguito, come nella fattispecie, a richieste telefoniche del creditore, il quale, se intende modificare elementi essenziali del precetto, deve ritirare l’esecuzione e promuoverne una nuova. A suo parere il precetto esecutivo dev’essere annullato anche perché le date di emissione e di notifica del secondo precetto e d’interposi-zione della seconda opposizione sono errate, siccome corrispon-dono alle date relative al primo precetto esecutivo.

                                         Nelle loro osservazioni gli escutenti rilevano di aver correttamente indicato nella domanda d’esecuzione l’identità della parte creditrice, ovvero i singoli componenti della comunione ereditaria e tempestivamente segnalato all’UE l’errata designazione riportata sul precetto esecutivo, motivo per cui, “conformemente a consolidata prassi”, il precetto è stato annullato e sostituito con quello rettificato oggetto dell’impugnazione. Secondo loro l’UE poteva modificare d’ufficio il proprio provvedimento entro il termine di ricorso. Si chiedono del resto quale pregiudizio ne sia derivato al ricorrente, posto come esso abbia potuto regolarmente sollevare opposizione e come, in ogni caso, gli effetti interruttivi della prescrizione risalgono alla data d’inoltro della domanda d’esecuzione.

                                   3.   Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamen­to dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).

                                3.1   Nel caso in esame il ricorrente pretende di aver “un chiaro interes­se degno di protezione all’annullamento […] del PE impugnato” perché a suo dire lo stesso è stato emesso in violazione della LEF e riporta elementi essenziali del tutto inesatti. Non a torto, tuttavia, gli escutenti esprimono dubbi sul fatto che dall’annullamento e sostituzione del precetto esecutivo sia sorto un pregiudizio per il ricorrente, il quale ha potuto interporre opposizione (anche due vol­te), mentre le critiche relative alle date di emissione e notifica del precetto e di opposizione riportate sul secondo atto non hanno influsso sulla questione dell’interruzione della prescrizione, che dipende dalla data di presentazione della domanda d’esecuzione (DTF 104 III 22 consid. 2; 57 II 462).

                                3.2   Per quanto riguarda la contestazione relativa alla facoltà dell’UE di emettere il precetto esecutivo rettificato il ricorrente non ha effettivamente dimostrato un proprio interesse concreto, attuale e degno di protezione. Sotto questo profilo il ricorso si rivela di conseguenza inammissibile.

                             3.2.1   Ad ogni modo, gli uffici di esecuzione possono modificare d’ufficio la propria decisione fino alla scadenza del termine di ricorso e ad-dirittura in ogni tempo se il provvedimento sia da ritenere nullo giusta l’art. 22 LEF (DTF 97 III 3 consid. 5; 88 III 12 consid. 1; sentenza 5A_367/2019 del 23 giugno 2020 consid. 4.1) oppure se la rettifica della designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta della parte non comporti alcun rischio di confusione (DTF 131 I 63, consid. 2.2, 114 III 64, consid. 1/a; sentenze del Tribunale federale 5A_34/2016 del 30 maggio 2016 consid. 3.3.1 e della CEF 14.2012.101 del 16 agosto 2012, RtiD 2013 I 829 n. 51c, e 14.2019.87 del 28 agosto 2019). In caso di ricorso di una parte, essi possono d’altronde riconsiderare il provvedimento fino all’invio della propria risposta (art. 17 cpv. 4 LEF).

                             3.2.2   Nella fattispecie l’esemplare per il creditore del primo precetto esecutivo è stato notificato agli escutenti il 28 aprile 2020, come da loro affermato nelle osservazioni al ricorso senza essere contraddetti, ciò che è del resto indubbio giacché l’atto è stato inviato loro il giorno precedente. Ne segue che l’UE ha validamente emes­so il precetto rettificato, il 30 aprile 2020, entro il termine di ricorso. Del resto la richiesta degli escutenti di rettificare il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere considerata come un ricorso, sicché l’UE avrebbe potuto riconsiderare il proprio provvedimento fino all’invio della propria risposta (art. 17 cpv. 4 LEF). Ed è indubbio che la domanda degli escutenti era legittima, dal momento ch’essi si erano designati nella domanda d’esecuzione come “PI 1 PI 2 RA 1 componenti la CEF fu PI 4 c/o PI 3, __________” (doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso).

                                3.3   L’interesse del ricorrente per quanto attiene alle censure relative alle date di emissione del precetto esecutivo è dubbio, dal momento che a questi dati non sono connesse conseguenze giuridiche, mentre è evidente relativamente alla data di notifica del precetto esecutivo all’escusso, da cui dipende la determinazione del termine di perenzione per chiedere la continuazione dell’esecu­zione (art. 88 cpv. 2 LEF; DTF 125 III 46 consid. 3/b).

                             3.3.1   A scanso di equivoci, va in ogni caso rilevato che, se l’ufficio d’e­se­cuzione ritiene, come nel caso di specie, di dover emettere un nuovo precetto esecutivo rettificato (e non solo di comunicare alle parti di aver rettificato nei suoi registri un’indicazione manifestamente errata e scevra di rischi di confusione), dovrà per trasparenza indicare sul nuovo precetto esecutivo la nuova data di emissione, anche se viene emesso con lo stesso numero del precetto esecutivo contenente dati errati. Parimenti, l’ufficio dovrà indicare sul nuovo precetto la data della (nuova) opposizione interposta dall’escusso contro il precetto rettificato (DTF 26 I 373 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 74).

                                         Occorre quindi ordinare all’UE di riportare nei suoi registri il 30 aprile 2020 come data di emissione del secondo precetto esecutivo e il 12 maggio 2020 come data di opposizione (giacché per giudicare della tempestività dell’opposizione giusta l’art. 74 cpv. 1 LEF determinante è il momento in cui l’escusso l’ha dichiarata, allo sportello dell’ufficio d’esecuzione o direttamente all’agente notificatore (DTF 85 III 167), oppure il momento in cui l’ha consegnata alla posta all’indirizzo dell’ufficio (art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; DTF 97 III 12 segg.).

                             3.3.2   Va inoltre ordinato all’UE di riportare nei suoi registri il 5 maggio 2020 come data di notifica del (secondo e unico valido) precetto esecutivo, sulla scorta dell’allegazione del ricorrente (ricorso ad I/3), che risulta vincolante in concreto dal momento che l’atto non è stato notificato per raccomandata e l’UE non è in grado di dimostrare la data di notifica in altro modo (cfr. DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3).

                             3.3.3   Non è necessario – e sarebbe addirittura antieconomico e inoppor­tuno per l’escusso, obbligato a interporre una terza opposizione –ordinare in più all’UE di notificare alle parti un nuovo precetto esecutivo rettificato secondo le indicazioni appena fornite. La presente decisione e le modifiche che verranno apportate al registro delle esecuzioni costituiscono per le parti e per i terzi la prova dei dati effettivi incorrettamente riportati sul secondo precetto esecutivo.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, per il tramite del Centro cantonale dei precetti esecutivi, di riportare nei suoi registri il 30 aprile 2020 come data di emissione del (secondo) precetto esecutivo n. __________, il 5 maggio 2020 come data di notifica all’escusso e il 12 maggio 2020 come data di opposizione.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–        ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro cantonale dei precetti esecutivi, Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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