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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2020 15.2020.53

20. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·969 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Ricorso contro pignoramento. Censure sul comportamento della banca procedente nella gestione della pratica ipotecaria. Inammissibilità

Volltext

Incarto n. 15.2020.53

Lugano 20 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 maggio 2020 di

 RI 1  

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento eseguito il 24 febbraio 2020 nelle esecuzioni n. ____________________ promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________ IS 1, __________ (rappresentato dal servizio AC 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 2 maggio 2018 e il 28 ottobre 2019 dall’Ufficio d'esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 e il IS 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di rispettivamente fr. 2'657'547.35 e fr. 352.55, oltre a interessi e spese.

                                  B.   Al precetto esecutivo contro il Comune l’escussa non ha interposto opposizione, mentre a quello contro la banca sì, ma la sua opposizione è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza del 4 dicembre 2019.

                                  C.   A seguito della presentazione delle domande di proseguimento delle esecuzioni, il 12 dicembre 2019 e il 21 gennaio 2020 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per fr. 3'475'532.25 nella prima esecuzione e per fr. 406.70 nella seconda, in ognuna spese e interessi compresi.

                                  D.   Il 24 febbraio 2020 l’UE ha pignorato le quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________, __________ e __________ RFD di __________ nonché le PPP n. __________, __________, ____________________ __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, tutte gravate da cartelle ipotecarie di primo grado a favore della PI 1, così come le PPP n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, gravate da cartelle ipotecarie “al portatore”.

                                  E.   Con ricorso del 12 maggio 2020, RI 1 chiede a questa Camera di “analizzare la pratica” considerando i fatti dalla stessa evocati nell’impugnazione.

                                  F.   Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR. Visto l’esisto dell’odierno giudizio il ricorso non è stato intimato ai creditori per le osservazioni.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato a RI 1, avvenuta il 4 maggio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Contro i provvedimenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è data la via del ricorso da interporre all’autorità di vigilanza cantonale. L'atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova (art. 7 cpv. 3 LPR).

                                2.1   In riferimento alle PPP n. __________, __________ e __________ RFD di __________, la ricorrente afferma di aver sottoposto alla PI 1, nel dicembre del 2019, una proposta di acquisto formulata da una società terza al prezzo corrispondente all’intera somma del debito ipotecario, proposta che la banca avrebbe ingiustamente respinto. In riferimento alle PPP da n. __________ a __________ RFD di __________ la ricorrente allega inoltre che la banca non avrebbe dapprima rispettato gli accordi presi alfine di terminare le opere di costruzione, poi, trovato un acquirente disposto ad acquistare tutte le PPP a un prezzo che avrebbe coperto quasi totalmente il debito, la banca, dopo aver in un primo tempo accettato l’offerta, l’avrebbe respinta senza alcun motivo.

                                2.2   Ora, il ricorso di RI 1 non contiene alcuna domanda specifica, presentandosi come una critica generale al comportamento avuto dalla procedente nella gestione della pratica ipotecaria che la riguarda. Al riguardo il ricorso si avvera inammissibile, giacché non riguarda l’operato dell’UE – l’unico oggetto possibile di un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF – bensì quello della banca. Queste censure sarebbero dovute semmai essere fatte valere nella procedura di rigetto dell’opposizione o con un’azione di disconoscimento di debito. La richiesta di “analizzare la pratica” esula dalla competenza dell’autorità di vigilanza.

                                   3.   Con l’unica censura avente qualche attinenza con l’esecuzione della banca, la ricorrente rileva che le PPP n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, sulle quali sorgono appartamenti attualmente messi a reddito, non hanno alcuna relazione con la PI 1 e non sono ancora stati ipotecati. Essa dimentica però che la banca procede in via esecutiva ordinaria e non in via di realizzazione del pegno immobiliare ch’essa vanta sulle altre unità immobiliari (PPP da __________ a __________) oggetto del pignoramento, motivo per il quale giunti allo stadio del pignoramento l’UE era tenuto a pignorare tutti i diritti patrimoniali pignorabili dell’escusso (giusta gli art. 92 e 93 LEF). Estendendo la misura anche alle PPP n. __________, __________, __________ e __________, gravate da cartelle ipotecarie non detenute della banca, l’UE ha pertanto agito correttamente.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  ; –  IS 1, AC 1,     __________, __________.

                                         Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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