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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.02.2020 15.2020.4

13. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·638 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile nella misura in cui non è stato firmato dalla ricorrente entro il termine impartitole

Volltext

Incarto n. 15.2020.4

Lugano 13 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 dicembre 2019 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 5 dicembre 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1, __________  

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 no­vembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso di fr. 1'200.–;

                                         che a richiesta della procedente, il 5 dicembre 2019 l’UE ha emes­so la comminatoria di fallimento;

                                         che avendo l’escussa interposto ricorso contro quest’ultimo atto, con decisione del 10 dicembre 2019 l’UE ha riconsiderato il proprio provvedimento dopo aver preso atto di una dichiarazione della posta attestante che, per un errore del postino, l’opposizione interposta dall’escussa al momento della notifica del precetto esecutivo non era stata annotata sull’atto;

                                         che di conseguenza l’UE ha annullato la comminatoria di fallimento e tramesso all’escutente un duplicato del precetto esecutivo indicante l’avvenuta opposizione;

                                         che con ricorso del 18 dicembre 2019, RI 1 ha impugnato la decisione di annullamento della comminatoria di fallimento;

                                         che il ricorso non è firmato dalla procedente, bensì da tale RA 1;

                                         che giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza processuale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazio­­ne cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1);

                                         che nella fattispecie il firmatario del ricorso, RA 1, non risulta iscritto nell’albo cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari, né pare rappresentare legalmente la ricorrente;

                                         che per questo motivo il presidente della Camera, il 27 gennaio 2020, ha impartito a RI 1 un termine di 10 giorni per produrre un esemplare del ricorso firmato da lei personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR;

                                         che la ricorrente non ha dato seguito a quanto ordinato, ometten­do di ritirare l’ordinanza inviatale per raccomandata (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), malgra­do dovesse aspettarsi di ricevere comunicazioni della Camera, siccome l’ha adita lei (cfr. combinati art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 138 cpv. 3 lett. a CPC);

                                         che come indicato nell’avvertenza figurante nel dispositivo n. 2 dell’ordinanza, a norma dell’art. 7 cpv. 5 LPR il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto sprovvisto della firma della ricorrente (art. 7 cpv. 2 LPR);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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