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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2020 15.2020.39

15. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·885 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Comminatoria di fallimento. Carattere asseritamente vessatorio dell’esecuzione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione durante il periodo di pandemia

Volltext

Incarto n. 15.2020.39

Lugano 15 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 marzo 2020 della

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 13 marzo 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1 SA, __________(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 aprile 2017 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 8'100.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, il 13 marzo 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva con sentenza del 28 gennaio 2020, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso 25 marzo 2020, la RI 1 chiede l’annulla­­mento della comminatoria di fallimento.

                                  C.   Nelle sue osservazioni del 31 marzo 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, l’amministratore unico della RI 1, RA 1, fa valere che la società escutente è detenuta e amministrata dalla moglie RA 2 e sostiene che a causa del conflitto famigliare sorto in occasione della loro separazione l’esecuzione ha un chiaro fine vessatorio. La ricorrente rileva poi di aver interposto reclamo al Tribunale d’appello contro la decisione pretorile che l’ha condannata a pagare alla controparte spese di domiciliazione per fr. 8'100.– e rigettato in via definitiva la sua opposizione al precetto esecutivo. Chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento o perlomeno la sospensione del­l’esecuzione fino a decisione sul suo reclamo per darle tempo e modo di affrontare il difficile periodo di pandemia. La ricorrente af­ferma infatti di temere di non poter ricuperare, ove il reclamo dovesse essere accolto, quanto fosse stata costretta a pagare alla convenuta in ragione della millantata indigenza personale dell’am­­ministratore e avente diritto economico occulto della società escutente, __________, padre di RA 2.

                                   3.   Ora, che l’esecuzione abbia un chiaro e inequivocabile fine vessatorio è una mera affermazione della ricorrente che non poggia su elementi oggettivi e manifesti. Anzi, il suo obbligo di pagare l’importo posto in esecuzione è stato accertato giudizialmente con sentenza emessa dal Pretore del Distretto di Lugano il 28 gennaio 2020 (inc. SE.2017.328). Vero è che la RI 1 ha impugnato la decisione con un reclamo del 2 marzo 2020 alla Camera civile dei reclami, ma la sua domanda di concessione dell’ef­­fetto sospensivo è stata respinta con decreto del 9 marzo 2020 (inc. 16.2020.16). La decisione di rigetto dell’opposizione è pertanto esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC). Non dà di conseguenza atto a critiche fondate l’emissione della comminatoria di fallimento.

                                   4.   La sospensione delle esecuzioni decretata dal Consiglio federale dal 19 marzo 2020 in ragione della pandemia causata dal virus COVID-19 è terminata il 19 aprile 2020 (art. 56 n. 2 LEF e Ordinanza 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF, RS 281.241). Non costituisce (più) un valido motivo per sospendere né l’esecuzione né la procedura di ricorso.

                                   5.   Per concludere, non sono dati motivi formali di annullamento o di sospensione della comminatoria di fallimento. Stante il suo esito, il giudizio può essere emesso senza previa notifica del ricorso alla controparte.

                                   6.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –     .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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