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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.08.2020 15.2020.32

19. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,416 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Revoca parziale del sequestro convalidato con un’esecuzione notificata per una somma inferiore a quella garantita dal sequestro. Convalida con un decreto ingiuntivo italiano. Replica spontanea

Volltext

Incarti n. 15.2020.32 15.2020.41

Lugano 19 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2020 di

 RI 1 IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 27 gennaio 2020 con il quale esso ha respinto la richiesta del ricorrente di constatare la caducità del sequestro n. __________ decretato contro di lui il 15 giugno 2018 su istanza di

PI 1, __________ (patrocinata dagli avv. PA 2 e PR 1, __________)  

e sul ricorso del 16 aprile 2020 di PI 1 contro il provvedimento 3 aprile 2020 con il quale l’Ufficio ha deciso di dissequestrare fr. 113'140.70 nell’ambito dell’esecuzione dei sequestri n. __________ (già citato) e __________;

ritenuto

in fatto:                   A.   A richiesta di PI 1, il 15 giugno 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha decretato un primo sequestro (n. __________) della particella n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza di fr. 260'000.–. Lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha eseguito il decreto.

                                  B.   A domanda di PI 1, il 22 giugno 2018 l’UE ha emesso un precetto esecutivo (n. __________0) a convalida del sequestro per complessivi fr. 260'693.90 (fr. 260'000.– + fr. 370.– per tassa di giustizia e fr. 323.90 per le spese del verbale di sequestro), cui RI 1 ha fatto opposizione il 25 giugno.

                                  C.   Il 2 luglio 2018 RI 1 ha interposto opposizione al decreto di sequestro.

                                  D.   Il 13 luglio 2018 PI 1 ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo al Tribunale ordinario di __________, il quale ha ingiunto a RI 1 con decreto ingiuntivo telematico n. __________ del 6 agosto 2018, dichiarato provvisoriamente e immediatamente esecutivo, di pagare a PI 1 € 221'959.40, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura d’ingiunzione, “liquidate in € 2'500.00 per compen­si, in € 406.50 per spese più il 15% ex d.m. n. 55/2014 oltre i.v.a. e c.p.a e le successive occorrende”. Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 7 settembre 2018. RI 1 si è opposto al decreto, notificatogli il 10 ottobre 2018, con atto di citazione in opposizione del 19 novembre 2018 (vertenza rg. __________). La causa risulta tuttora pendente dal 23 novembre 2018.

                                  E.   L’opposizione interposta da RI 1 al sequestro è stata respinta dal Pretore con decisione del 2 ottobre 2018 (inc. SO.2018.542).

                                  F.   Il 21 gennaio 2020 RI 1 ha chiesto all’UE di annullare il sequestro, considerandolo caduco, e conseguentemente di cancellare dal registro fondiario l’annotazione della restrizione del­la facoltà di disporre iscritta a carico della particella sequestrata, argomentando che la creditrice dopo l’opposizione interposta al precetto esecutivo non ha avviato alcuna causa ordinaria presso la Pretura competente.

                                  G.   Con provvedimento del 27 gennaio 2020 l’UE ha respinto la richiesta di RI 1, ritenendo l’esecuzione n. __________0 e il sequestro n. __________ tutt’ora validi in quanto i termini di perenzione sono stati interrotti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di __________.

                                  H.   Con ricorso del 10 febbraio 2020, RI 1 chiede di riformare il provvedimento del 27 gennaio 2020 nel senso di constatare la caducità del sequestro, cancellare l’annotazione sulla particella sequestrata e restituire la somma di denaro depositata presso l’UE in relazione al sequestro.

                                    I.   Con osservazioni del 28 febbraio 2020 e del 9 marzo 2020 PI 1 e l’UE si sono opposti al ricorso. Nella replica spontanea del 23 marzo 2020 e nella duplica spontanea dell’8 aprile 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                                  L.   Il 29 gennaio 2020, sempre a richiesta di RI 1, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha nuovamente decretato il sequestro della particella n. __________ RFD di ____________________) a garanzia di un credito pari agli “interessi al 5% dal 20.06.2018 (omissis) sull’importo capitale di fr. 260'000.00”, oltre a fr. 2'300.– “per indennità ripetibili assegnate con decisione 02.10.2018 (inc. SO.2018.542) di questa Pretura”, fr. 1'070.– “per tasse di giustizia per decreto di sequestro 20.06.2018 e decisione di questa Pretura 02.10.2018 (inc. SO.2018.542)”, fr. 323.– “per spese verbale di sequestro del 15.06.2018”, fr. 203.30 per “spese di esecuzione” e fr. 11'760.30 “pari a EUR 10'997.79 (cambio OANDA 27.01.2020), per atto precetto di data 01.08.2019 inoltrato dall’istante nei confronti del convenuto, a seguito dei provvedimenti giudiziari del Tribunale ordinario di __________ di data 26.01.2019 e 22.05.2019”. Lo stesso giorno l’UE di Mendrisio ha eseguito il decreto.

                                  M.   Il 14 febbraio 2020 l’UE ha emesso a richiesta di RI 1 un precetto esecutivo (n. __________2) a convalida del secondo sequestro per complessivi fr. 36'564.93 (pari a fr. 20'908.33 + 2'300.– + 1'070.– + 323.– + 203.30 + 11'760.30), oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2020, cui RI 1 ha fatto opposizione.

                                  N.   Il 17 febbraio 2020 PI 1 ha d’altronde interposto opposizione parziale al secondo decreto di sequestro, contestando tutti gli importi vantati dalla sequestrante tranne quelli di fr. 2'300.– e fr. 1'070.–.

                                  O.   Avendo PI 1 venduto la particella sequestrata nelle more delle procedure esecutive, il 12 marzo 2020 il notaio che ha rogato l’atto di compravendita ha chiesto all’UE di comunicargli il conteggio dell’importo da depositare presso lo stesso affinché le annotazioni delle restrizioni della facoltà di disporre del fondo venissero cancellate. Il 18 marzo 2020 l’UE ha chiesto al notaio il versamento di fr. 429'488.60, ricevuti il 25 marzo 2020.

                                  P.   Con pronunciato del 13 marzo 2020 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto l’opposizione al secondo sequestro, confermandolo limitatamente agli interessi del 5% dal 20 giugno 2018 su fr. 260'000.–, oltre a fr. 2'300.–, fr. 1'070.– e fr. 11'412.53.

                                  Q.   Il 23 marzo 2020 PI 1 ha chiesto all’UE di liberare dalla somma trattenuta (di fr. 429'488.60) fr. 121'784.85, sostenendo che con l’esecuzione a convalida del secondo sequestro PI 1 procede per l’incasso di soli fr. 36'564.93 oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2020, sicché per la differenza il sequestro sarebbe caduco.

                                  R.   Con provvedimento del 3 aprile 2020 l’UE ha accolto parzialmente la richiesta dell’escusso, liberando a suo favore fr. 113'140.70.

                                  S.   Con ricorso del 16 aprile 2020, PI 1 chiede di annullare il provvedimento del 3 aprile 2020. Al ricorso il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale nel senso che la restituzione all’escusso di parte della somma sequestrata è sospesa. Nella stessa ordinanza il Presidente ha congiunto le due procedure di ricorso (n. 15.2020.32 e 15.2020.41).

                                  T.   Con osservazioni dell’8 maggio 2020 RI 1 si è opposto al secondo ricorso, chiedendo che in aggiunta all’importo stabilito dall’UE vengano liberati ulteriori fr. 31'362.49. L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Nella replica spontanea del 27 maggio 2020 e nella duplica spontanea del 10 giugno 2020 le parti hanno ribadito le proprie posizioni.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato 27 gen­naio avvenuta il 30 gennaio 2020, il primo ricorso del 10 febbraio 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF e doc. A). Pure il secondo ricorso del 16 aprile 2020 risulta tempestivo in quanto presentato entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento del 3 aprile avvenuta il 6 aprile 2020 (doc. B), anche senza tenere conto delle ferie pasquali.

                                   2.   La resistente contesta la ricevibilità della replica spontanea inoltrata da RI 1 il 23 marzo 2020 nell’ambito della procedura riferita al primo ricorso, ritenendola tardiva, dato che non è stata prodotta entro dieci giorni dalla ricezione delle proprie osservazioni.

                                2.1   Ricevute le osservazioni al ricorso, il presidente dell’autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l’organo di esecuzione e fallimenti a un’udi­-enza (art. 12 LPR). Se, come nel caso concreto, egli non fa uso di tale facoltà, al ricorrente non è nondimeno precluso il diritto di presentare una replica spontanea sulle osservazioni degli interessati e dell’organo esecutivo, senza riguardo al fatto che le stesse contengano allegazioni nuove o censure decisive. Tale facoltà deriva dal diritto delle parti a una procedura giudiziaria equa giusta gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 2 CEDU, che garantiscono loro il diritto di essere sentiti e la parità delle armi. Per garantire alle parti un diritto di replica effettivo, l’organo giudicante deve attendere per emanare la decisione fino a quando può ammettere che il destinatario dell’ultima comunicazione abbia rinunciato a replicare (DTF 138 I 485 consid. 2.1), ciò che in linea di massima non può presumere prima che siano trascorsi dieci giorni dalla comunicazione (sentenze del Tribunale federale 5A_155/2013 del 17 aprile 2013, pubblicata in: RSPC 2013, 460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid. 1.4; 5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3; 5D_81/2015 del 4 aprile 2016, pubblicata in: RSPC 2016, 295, consid. 2.3.3-2.3.4: per il ricorso giusta l’art. 17 LEF: 5A_905/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.2). Ad ogni modo la replica spontanea dev’essere presa in considerazione se al momento in cui perviene al tribunale la sentenza non è ancora stata pronunciata (sentenza già citata 5A_155/2013, consid. 1.5; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019 consid. 2.1).

                                2.2   Nel caso in rassegna, la replica spontanea è stata inoltrata prima dell’emanazione dell’odierno giudizio ed è quindi in sé ammissibile.

                                   3.   Con il primo ricorso RI 1 si duole che la creditrice non ha ossequiato i termini dell’art. 279 LEF, poiché non ha promosso l’azione di accertamento del credito nei dieci giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza con cui il Pretore ha confermato il sequestro. A suo parere, dopo l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo PI 1 avrebbe dovuto inoltrare al domicilio di lui, ossia presso il Tribunale di __________, una causa ordinaria mediante deposito di un atto di citazione secondo l’art. 163 CPCit. Infatti anche l’ordinamento italiano prevede all’art. 669octies CPCit. che la convalida del sequestro avvenga entro sessanta giorni con il deposito dell’atto di citazione, ossia con un processo a cognizione piena. Orbene, rileva RI 1, nei termini dell’art. 279 LEF PI 1 ha sì ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma, “dopo averlo tenuto nel cassetto”, ne ha chiesto l’intimazione a lui solo il 10 ottobre 2018, sfruttando la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie estive concessa dalle norme italiane. A detta del ricorrente, una siffatta procedura non può essere considerata al pari di un’azione di accertamento del credito nel senso dell’art. 279 LEF, che nel caso specifico si sarebbe instaurata solo al momento in cui egli ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo, ossia il 23 novembre 2018, quando i termini dell’art. 279 LEF erano già scaduti.

                                         Da parte sua PI 1 osserva che la procedura di opposizione al sequestro, terminata con la decisone del 2 ottobre 2018, ha sospeso tutti i termini stabiliti all’art. 279 LEF. Essendo la stes­sa passata in giudicato il 20 ottobre 2018, la procedente ritiene di aver tempestivamente convalidato il sequestro dal momento che l’emissione del precetto esecutivo e del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come la sua notifica al debitore, sono avvenute prima di quella data. A mente della creditrice, infatti, la notifica al debitore del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamen­te esecutivo è da considerare a tutti gli effetti quale valido avvio di un’azione di accertamento del credito al foro competente italiano. Differentemente da quanto preteso dal ricorrente, PI 1 osserva che l’art. 669octies CPCit. parla di “giudizio di merito” (com­ma 1) e di “causa di merito” (comma 2) e non di causa ordinaria. Di conseguenza è per lei ammissibile l’introduzione di una causa di merito mediante strumenti diversi dall’atto di citazione giusta l’art. 163 CPCit., specie con un procedimento d’ingiunzione, considerato dalla dottrina dominante come un tipo particolare di procedimento di cognizione, che anche se attraverso cognizione sommaria conduce a un accertamento pieno, preceduto in caso di opposizione del debitore – come nel caso concreto – da un pie­no contraddittorio. Per l’art. 643 comma 3 CPCit. la litispendenza dell’azione d’ingiunzione inizia con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, ovvero nel caso concreto il 10 ottobre 2018, sicché il sequestro è stato secondo la resistente tempestivamente convalidato.

                                   4.   Giusta l’art. 280 n. 1 LEF, il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini stabiliti dall’art. 279, in particolare se non promuove un’esecuzione o un’azione di accertamento del credito a garanzia del quale ha ottenuto il sequestro entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro (art. 279 cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 278 cpv. 5 LEF, durante la procedura di opposizione al sequestro e in caso d’impugnazione della decisione sull’oppo­sizione i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF rimangono sospesi. La decadenza del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge. Competente per accertarla è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro e su ricorso le autorità di vigilanza (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 8 ad art. 280 LEF, con rif.). L’autorità esecutiva deve procedere d’ufficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della CEF 15.2003.125 del 23 ottobre 2003 consid. 1.1).

                                4.1   Determinante per giudicare della tempestività della convalida del sequestro con un’azione è il momento dell’inizio della litispenden­za (art. 64 cpv. 2 CPC), che si determina secondo l’art. 62 CPC (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 279 LEF). Deve trattarsi di un’azione di merito volta ad accertare l’esistenza e l’importo del credito garantito dal sequestro. In Svizzera, la litispendenza inizia generalmente con il deposito dell’istan­­za di conciliazione (art. 62 cpv. 1, 197 e 202 CPC; Reiser, op. cit., n. 14 ad art. 279), ma è pure ipotizzabile il deposito di una petizione (per esempio nel caso di rinuncia alla conciliazione giusta l’art. 199 CPC) o di un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC). Decisivo è il momento del deposito alla cancelleria del tribunale o della consegna alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera giusta l’art. 143 cpv. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 62).

                                4.2   Ove secondo il diritto internazionale privato svizzero l’azione sia da promuovere all’estero, l’inizio della litispendenza è determinato dal diritto processuale del foro, fermo restando che l’atto introduttivo d’istanza preso in considerazione dal diritto straniero deve corrispondere alla definizione adottata dal Tribunale federale pri­ma dell’introduzione del CPC. Deve quindi trattarsi dell’atto con il quale l’istante chiede per la prima volta al giudice, nella forma richiesta, la protezione o il riconoscimento del diritto da lui invocato (DTF 118 II 487 consid. 3, 110 II 389 consid. 2/a; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 62 CPC).

                                4.3   Nel caso in esame, il termine di convalida del sequestro è rimasto sospeso in virtù dell’art. 278 cpv. 5 LEF perlomeno fino al 15 ottobre 2018 (volendo ammettere che la sentenza di reiezione dell’op­posizione al sequestro del 2 ottobre 2018 sia stata notificata alla creditrice il giorno successivo). Il termine di convalida del sequestro, di dieci giorni, è così scaduto non prima del 25 ottobre 2018.

                                4.4   PI 1 sostiene di aver tempestivamente convalidato il sequestro già il 10 ottobre 2018 mediante notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, mentre RI 1 obietta che la convalida è avvenuta tardivamente solo il 23 novembre 2018, al momento in cui egli ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo.

                             4.4.1   Ora, non è contestato che il foro dell’azione di merito volta a stabilire la pretesa di PI 1 contro RI 1 si trova in Italia, al domicilio di quest’ultimo (art. 2 cpv. 1 CLug), che il diritto processuale applicabile è quindi quello italiano, né che se l’intimato interpone opposizione al decreto ingiuntivo la procedura si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e si conclude con l’emanazione di un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (art. 645 comma 2 del Codice di procedura civile italiano [CPCit.]; Picardi, Codice di procedura civile, 3a ed. 2004, n. 1 ad art. 645 CPCit.; Carpi/Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, 4a ed. 2004, n. 1 ad art. 645 CPCit.). Ne consegue che questo giudizio va parificato a un giudizio di accertamento del credito secondo il diritto svizzero.

                             4.4.2   Il problema da risolvere è quello di determinare se la procedura inizia già con la notifica del decreto ingiuntivo al debitore oppure solo con la presentazione dell’opposizione. PI 1 rileva a ragione che lo stesso diritto italiano fissa la litispendenza al momento della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo all’intimato (art. 643 comma 3 CPCit.). Tale notificazione è anche risolutiva per la questione dell’osservanza del termine dell’art. 279 cpv. 1 LEF, ancorché – ma non è decisivo nel caso specifico – dal profilo del diritto esecutivo svizzero l’atto con il quale l’istante chiede per la prima volta al giudice, nella forma richiesta, il riconoscimento del diritto da lui invocato (sopra consid. 4.2) pare in realtà essere il ricorso ingiuntivo. Il fatto che il giudice italiano non esamini il merito del credito vantato dal ricorrente se l’intimato non si oppone al decreto non muta poi la natura – sostanziale – della procedura. Il decreto dichiarato esecutivo per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente (art. 647 CPCit.) acquista infatti, al pari di una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale (sentenza della Corte di cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 3188 del 2 aprile 1987).

                             4.4.3   L’art. 669octies CPCit. citato dal ricorrente è d’altronde irrilevante, perché riguarda la convalida dei provvedimenti cautelari del diritto italiano, non di un sequestro svizzero. Per tacere del fatto che la norma esige l’avvio non di un processo di cognizione (con una citazione giusta l’art. 163 CPCit.) bensì con un “giudizio di merito”, ciò che include il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (sopra ad 4.4.2; in questo senso: decisione 7 giugno 2013 del Tribunale di Cassino citata da Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2015, https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-01/anche-decreto-ingiuntivo-apre-064738.shtml?uuid=Ab1rw49H; decisione 10 marzo 2005 del Tribunale di Monza, Sez. 1, doc. 2 accluso alle osservazioni; le sentenze prodotte dal ricorrente [doc. F-H] non riguardano per contro l’art. 669octies CPCit.). Sia come sia, la nozione di promozione di un’a­zione di merito giusta l’art. 279 LEF è definita esclusivamente dal diritto svizzero e deve tenere conto della ratio della norma. Basta un atto introduttivo di una procedura suscettibile di giungere a una decisione di merito, ciò che è il caso del decreto dichiarato esecutivo per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponen­te (sopra consid. 4.4.2).

                             4.4.4   Che PI 1 abbia “tenuto nel cassetto” il decreto ingiuntivo durante le ferie giudiziarie estive non giova alla tesi del ricorrente, poiché l’art. 279 LEF non esige il rispetto di termini dopo che la causa è stata promossa finché la decisione finale non è stata notificata all’escutente (cfr. art. 279 cpv. 4 LEF). Egli non pretende d’altronde che il modo di procedere adottato dall’escutente abbia fatto decadere il procedimento monitorio.

                                4.5   Avendo PI 1 convalidato il sequestro prima della relativa scadenza (al più presto il 25 ottobre 2018) con l’avvio in Italia di un’azione di merito parificabile a un’azione di accertamento del credito secondo il diritto svizzero – ossia facendo notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo a RI 1 già il 10 ottobre 2018 –, il primo ricorso va di conseguenza respinto.

                                   5.   Con provvedimento del 3 aprile 2020, l’UE ha deciso di restituire a RI 1 fr. 113'140.70, pari alla differenza tra quanto ricevuto dal notaio rogante (fr. 429'488.60) e la somma degli importi fatti valere da PI 1 con le esecuzioni a convalida dei due sequestri (fr. 260'897.20 per la n. __________ e fr. 36'668.23 per la n. __________), oltre agli interessi del 5% durante dieci anni (durata presumibile delle procedure esecutive) su fr. 36'564.93 (pari a fr. 36'668.23 meno le spese esecutive di fr. 103.30) e alle spese d’incasso di fr. 500.–.

                                5.1   Con il secondo ricorso PI 1 evidenzia che la decisione emessa il 18 marzo 2020 dall’UE, con la quale ha chiesto al notaio rogante di versargli fr. 429'488.60, è stata trasmessa anche al debitore, il quale non l’ha impugnata, come non ha impugnato la decisione sull’opposizione al sequestro del 13 marzo 2020. Per questo motivo, la ricorrente ritiene che il provvedimento 3 aprile 2020 di liberazione di fr. 113'140.70 a favore dell’escusso non sia fondato, perché va a modificare una situazione di fatto passata in giudicato.

                                         In replica la ricorrente rileva di aver convalidato anche con l’azione avviata in Italia il secondo sequestro decretato a copertura degli interessi di mora, il tasso legale stabilito dalla legislazione italiana (dell’8%) essendo superiore a quello svizzero.

                                 5.2   Nelle sue osservazioni RI 1 rileva che nell’atto di comparsa presentato al Tribunale di __________ la sequestrante si è limitata a quantificare il credito vantato in € 221'959.40 (corrispondenti a fr. 260'000.–) e nelle conclusioni ha chiesto in modo generico di “accertare la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria”, senza nulla specificare in merito agli interessi. A suo parere con l’azione di merito PI 1 non ha richiesto gli interessi in modo chiaro, ossia per “interessi al 5% dal 20 giugno 2018” come stabilito dal giudice del sequestro nel secondo decreto. In mancanza di un valido accertamento degli interessi, il sequestro dev’es­­sere revocato non solo per i fr. 113'140.70 di cui l’UE ha deciso la restituzione, ma anche per gli interessi di fr. 20'908.33 dal 20 giugno 2018 al 29 gennaio 2019 oggetto del secondo precetto esecutivo e per gli interessi correnti dal 30 gennaio 2020. Il secondo sequestro – sostiene il ricorrente – non è stato convalidato per le somme in questione né tramite precetto esecutivo né tramite azio­ne giudiziaria. Il 18 marzo 2020 l’UE doveva d’altronde forzatamente chiedere al notaio di versare l’intera somma di denaro perché la decisione del Pretore sull’opposizione al sequestro non era ancora passata in giudicato e i termini per la convalida non erano ancora scaduti. PI 1 non ha però poi impugnato il verbale di sequestro con il quale veniva calcolato l’importo ch’essa ha successivamente indicato nel precetto esecutivo, accettando di fatto che il sequestro fosse limitato a quell’importo.

                                          In duplica il resistente contesta che il tasso legale in Italia sia del­l’8%, l’azione vertente non su transazioni commerciali, bensì su un presunto contratto di prestito fra privati, di modo che il tasso legale varia di anno in anno secondo l’art. 1283 CCit. e non è noto per il futuro.

                                5.3   Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, il provvedimento dell’UE con il quale ha chiesto al notaio rogante di versargli fr. 429'488.60 non osta a una revoca di tutto o parte del sequestro o dei sequestri ove gli stessi non siano stati integralmente e tempestivamente convalidati (art. 280 LEF). E l’UE ha correttamente calcolato l’importo del secondo precetto esecutivo, che a causa della cattiva formulazione della domanda d’esecuzione è stato emesso per gli interessi di mora non sul capitale di fr. 260'000.– (oltre alle spese e ripetibili della procedura di sequestro e alle spe­se dell’atto di precetto), bensì su soli fr. 36'564.93 (pari agli interessi arretrati di fr. 20'908.33 fino al 29 gennaio 2020, alle spese e ripetibili della procedura di sequestro, alle spese del verbale di sequestro, di esecuzione e dell’atto di precetto). Per ottenere quan­to voleva PI 1 avrebbe dovuto indicare nella domanda di esecuzione la somma di fr. 260'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 giugno 2018, sotto deduzione di fr. 260'000.–.

                                5.4   Tuttavia, come stabilito in occasione dell’esame del primo ricorso, PI 1 ha tempestivamente convalidato il primo sequestro fa­cendo notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo a RI 1 il 10 ottobre 2018, con il quale gli è stato ingiunto di pagare all’e­scutente € 221'959.40, oltre agli interessi “come da domanda” e alle spese della procedura d’ingiunzione, “liquidate in € 2'500.00 per compensi, in € 406.50 per spese più il 15% ex d.m. n. 55/2014 oltre i.v.a. e c.p.a e le successive occorrende”, pari a fr. 260'000.– al tasso di cambio vigente alla data di deposito del ricorso (13 luglio 2018), oltre agli “interessi legali dalla domanda al saldo” (ricorso pag. 6 e integrazione pag. 5, doc. L accluso alla replica spontanea), al valore aggiunto (IVA), del 22%, al contributo alla Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.), del 4%, e alle "successive occorrende" men­zionate nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2017.42 del 4 luglio 2017 consid. 3.2). Dal 1° luglio 2016, gli interessi legali secondo il diritto italiano ammontano nelle transazioni commerciali all’8% [www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/inter venti_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf] in virtù dell’art. 1 comma 1 lett. e del decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 (cfr. sentenza della CEF 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid. 5.4/b). Quel saggio si applica anche nelle cause giudiziarie a partire dal deposito della domanda se le parti non ne hanno determinato la misura (art. 1284 comma 4 del Codice civile italiano). Nella fattispecie gli interessi legali decorrono “dalla doman­da”, depositata il 13 luglio 2018 (doc. L).

                                         Posto che la durata di dieci anni presa in conto dall’UE non è oggetto di specifica contestazione, già il solo capitale di fr. 260'000.– con gli interessi dell’8% dal 13 luglio 2018 al 31 marzo 2030 supera fr. 500'000.–, e di conseguenza la somma depositata presso l’UE (fr. 429'488.60) non risulta eccessiva.

                                5.5   Ora, l’azione inoltrata dalla ricorrente in Italia è atta a convalidare anche il secondo sequestro, decretato dopo il suo avvio il 29 gennaio 2020 (art. 279 cpv. 1 LEF a contrario). Il secondo ricorso va pertanto accolto, fermo restando che il sequestro andrà se del caso parzialmente revocato se la ricorrente non otterrà integralmente ragione nella causa pendente in Italia o non avvierà una nuova esecuzione per l’intera somma da lei fatta valere entro dieci giorni dalla notifica della decisione italiana definitiva (art. 279 cpv. 4 LEF).

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso di RI 1 (n. 15.2020.32) è respinto.

                                   2.   Il ricorso di PI 1 (n. 15.2020.41) è accolto e di conseguen­za il provvedimento 3 aprile 2020 dell’UE di Mendrisio è annullato.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–    ; –     .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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