Incarto n. 15.2020.19
Lugano 16 marzo 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 febbraio 2020 della
RI 1 (rappresentata dall’avv. PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 17 gennaio 2019 dall’PI 1 nei confronti della RI 1 per l’incasso di fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 gennaio 2019, il 21 gennaio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 6 febbraio 2020, la RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento e, in via principale, di dare atto che il precetto esecutivo non le è stato validamente notificato, in via subordinata di accertare che il ricorso in esame costituisce una tempestiva opposizione e in via più subordinata di assegnare all’UE un termine di 30 giorni per procedere alla notifica del precetto esecutivo.
C. L’11 febbraio 2020 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo.
D. Nel termine assegnatole per presentare osservazioni al ricorso, l’PI 1 è rimasta silente, mentre l’UE, con osservazioni del 27 febbraio 2020, ha postulato il parziale accoglimento del ricorso, nel senso dell’annullamento della comminatoria di fallimento e dell’ammissione dell’opposizione interposta dall’escusso con il ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, la RI 1 contesta la validità della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 21 gennaio 2019 secondo quanto indicato sulla comminatoria di fallimento, siccome essa è senza domicilio legale dal 15 gennaio 2019, data in cui l’escutente PI 1 ha dismesso la domiciliazione della stessa presso di lei. In seguito allo scioglimento d’ufficio della ricorrente deciso dall’Ufficio del registro di commercio l’11 giugno 2019 in virtù dell’art. 153 ORC, l’assemblea generale straordinaria del 4 luglio 2019 ha deliberato la sua domiciliazione presso lo studio legale __________ e la nomina di un nuovo membro del consiglio d’amministrazione nella persona dell’arch. __________. Stante l’assenza di recapito e il trasferimento dei suoi amministratori al-l’estero, la ricorrente rimprovera all’UE di non aver pubblicato il precetto esecutivo sul Foglio ufficiale conformemente all’art. 66 cpv. 3 LEF. La RI 1 asserisce infine di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo solo ricevendo la comminatoria di fallimento e dichiara d’interporre tempestiva opposizione con il ricorso.
Nelle sue osservazioni al ricorso l’UE rileva che al momento della notificazione del precetto esecutivo l’escussa risultava ancora iscritta nel registro di commercio con la sede presso l’PI 1, motivo per cui il precetto è stato notificato proprio a quell’indirizzo. L’UE considera tuttavia che, alla luce dei successivi eventi menzionati nel ricorso, di cui esso non era a conoscenza, il ricorso vada parzialmente accolto nel senso dell’annullamento della comminatoria di fallimento e dell’ammissione dell’opposizione interposta dall’escussa con il ricorso.
3. Non si disconosce che l’UE, il 21 gennaio 2019, non poteva sapere della dismissione della domiciliazione della ricorrente presso l’PI 1 né del suo scioglimento d’ufficio e della successiva assemblea generale straordinaria. Non doveva però inviare il precetto esecutivo alla sede dell’escutente, l’PI 1, o perlomeno avrebbe dovuto verificare che l’atto non fosse consegnato a una persona che rappresentava l’escutente. In effetti, la notifica di un precetto esecutivo al rappresentante di una persona giuridica che nel contempo ne è anche creditore (o suo rappresentante) va, su ricorso, annullata – se non dichiarata nulla d’ufficio (così Angst, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. 1, 2010, n. 10 ad art. 65 LEF) – se detto rappresentante non ha interposto opposizione né ottenuto prima della scadenza del termine di opposizione il consenso di altri rappresentanti della società escussa che non si trovano in una situazione di conflitto d’interessi (sentenze della CEF 15.2004.32 dell’8 luglio 2004 e 15.2013.93 del 4 novembre 2013, RtiD 2014 II 880 n. 45c; cfr. DTF 45 III 27 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 1, 1999, n. 17 ad art. 65 LEF).
Nel caso in esame, la notifica del precetto esecutivo è avvenuta il 21 gennaio 2019 nelle mani dell’amministratore unico dell’escutente, __________, il quale non ha interposto opposizione e comunque sia a quel momento non risultava più abilitato a rappresentare l’escussa siccome ne aveva dismesso la domiciliazione il 15 gennaio 2019. Nulla negli atti indica d’altronde che tale notifica sia poi stata ratificata dagli organi della RI 1. Ne segue che la notifica del precetto esecutivo non è valida, sicché la comminatoria di fallimento va annullata. Tenuto conto però del fatto che il precetto esecutivo è pervenuto effettivamente a conoscenza di un rappresentante legittimo della ricorrente al più presto al momento della notifica della comminatoria di fallimento, il 28 gennaio 2020, si può considerare che il precetto è stato correttamente notificato a tale data e che l’opposizione formulata nel ricorso è stata interposta tempestivamente il 6 febbraio 2020. Il ricorso va pertanto accolto nel senso della prima conclusione subordinata.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ è annullata e sono iscritte nel registro delle esecuzioni la notifica del precetto esecutivo avvenuta il 28 gennaio 2020 e l’opposizione interposta dalla RI 1 il 6 febbraio 2020.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.