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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.11.2020 15.2020.115

16. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·536 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Ricorso contro il calcolo del minimo esistenziale. Assenza di motivazione. Irricevibilità

Volltext

Incarto n. 15.2020.115

Lugano 16 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 2 novembre 2020 da

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 22 ottobre 2020 nelle (cinque) esecuzioni del gruppo n. 9 promosse nei confronti del ricorrente;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il 22 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento dei beni di RI 1 a favore dei creditori del gruppo n. 9;

                                         che nel verbale delle operazioni di pignoramento il suo reddito da giardiniere è stato indicato in fr. 2'358.60 e il suo minimo esistenziale in complessivi fr. 2'200.– (minimo di base di fr. 1'200.–; quota di fr. 715.– dell’affitto condiviso con __________; pasti fuori domicilio per fr. 211.–; trasferte fino al luogo di lavoro con i trasporti pubblici per fr. 74.–), determinando un’eccedenza pignorabile di fr. 158.60 mensili;

                                         che RI 1 ha firmato il verbale;

                                         che con scritto 2 novembre 2020 indirizzato all’autorità di vigilanza cantonale, RI 1 ha chiesto se non fosse possibile “derogare” alla decisione di pignoramento appena citata, tornando al minimo d’esistenza di fr. 2'503.– stabilito in un precedente pignoramento in luogo del nuovo di fr. 2'200.–;

                                         che nelle sue osservazioni del 4 novembre 2020 l’UE ha rilevato di aver eseguito il pignoramento sulla base della documentazione prodotta dall’escusso, il quale non ha addotto alcun nuovo giustificativo a sostegno della sua domanda ricorsuale;

                                         che giusta l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova;

                                         che nel caso in esame RI 1 non ha indicato alcuna motivazione a conforto della sua domanda di “deroga”, se non che con questa nuova decisione egli si troverà “davvero seriamente ancora di più in difficoltà economica”;

                                         ch’egli non ha neppure menzionato alcun mezzo di prova;

                                         che se lo scritto in questione non fosse indirizzato a questa Camera ci si potrebbe addirittura chiedere se si tratta davvero di un ricorso;

                                         che, comunque sia, in mancanza di una motivazione che permetta di capire perché la nuova decisione dell’UE sarebbe errata, il ricorso non può ch’essere dichiarato irricevibile senza necessità di notificare ai creditori né il ricorso né la decisione odierna, visto il suo esito (art. 9 cpv. 2 LPR);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a    .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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