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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.2020 15.2020.101

17. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,039 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Notifica del precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno manuale a un debitore domiciliato all’estero. Invito a presentarsi all’ufficio d’esecuzione corredato di una comminatoria di sanzioni penali

Volltext

17 dicembre 2020  

Incarto n. 15.2020.101

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2020 di

 RI 1 __________ (per indirizzo: __________)  

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano, o meglio contro la sua convocazione presso l’Ufficio entro il 5 ottobre 2020 ai fini della notifica del precetto esecutivo emesso il 12 febbraio 2020 nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegno manuale promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di pegno manuale emesso il 12 febbraio 2020 dall’Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'101.80, indicando quale causa del credito il “contratto di deposito masserizie presso container n. __________ - __________ dal 01.10.2019”;

                                         che non avendo l’escussa ritirato il precetto esecutivo presso la casella postale (n. __________) da lei sempre indicata quale indirizzo di notifica, con scritto del 25 settembre 2020 l’UE l’ha invitata a pre-sentarsi presso i suoi sportelli entro il 5 ottobre 2020 ai fini della notifica di atti esecutivi (con la precisazione del numero dell’esecuzione e del nome della creditrice), avvertendola che, scaduto infruttuoso il termine impartitole, sarebbe stata tentata una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (in virtù dell’art. 64 cpv. 2 LEF) e, da ultimo, se si fosse sottratta alla notifica, si sarebbe proceduto alla pubblicazione dell’atto sul foglio ufficiale (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);

                                         che la destinataria è stata inoltre resa attenta che, a norma dell’art. 292 CP, le sarebbe potuta essere inflitta una multa in caso di mancata ottemperanza alla decisione di convocazione;

                                         che con ricorso del 3 ottobre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamento della convocazione e del precetto esecutivo, facendo valere di avere trasferito il proprio domicilio a __________ a far tempo dal 31 dicembre 2017 e di considerare la convocazione per il 25 settembre 2020 “del tutto illegale, gravemente, volontariamente provocatoria” e suscettibile di configurare “ipotesi di illecito penale” per quanto concerne la minaccia della pena dell’art. 292 CP;

                                         che nelle loro osservazioni (dell’8 e 20 ottobre 2020) sia la PI 1 sia l’UE hanno rilevato a ragione che la domanda d’esecuzione tende alla realizzazione del pegno gravante il mobilio depositato a __________, sicché il foro esecutivo è situato in quel luogo – ovvero nel Distretto di Lugano – in virtù dell’art. 51 cpv. 1 LEF;

                                         che il domicilio all’estero della ricorrente non osta alla realizzazio­ne del pegno in Svizzera (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 51 LEF);

                                         che di conseguenza la domanda di annullamento del precetto esecutivo va respinta;

                                         che la richiesta di annullamento della convocazione all’Ufficio risulta invece senza oggetto, e quindi da stralciare dal ruolo (art. 24b LPR), siccome il termine stabilito è scaduto infruttuoso e l’UE non ha sporto denuncia penale contro la ricorrente;

                                         che a futura memoria conviene ricordare che se la notifica del precetto esecutivo in via postale fallisce, come indicato nella convocazione impugnata l’UE deve tentare una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (in virtù dell’art. 64 cpv. 2 LEF) e, ove anche il secondo tentativo non vada a buon fine perché l’escusso persiste a sottrarsi alla notifica, deve procedere alla notifica dell’atto in via edittale (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);

                                         che nel caso di un debitore domiciliato all’estero l’intervento di un funzionario comunale o di polizia è però di principio da escludere, a meno che l’agente notificatore riesca fortuitamente a consegnargli il precetto esecutivo nel circondario esecutivo;

                                         che un invito all’escusso a presentarsi all’ufficio d’esecuzione per ritirare l’atto esecutivo è invece possibile, ma egli non è tenuto per legge a darvi seguito, sicché l’invito non può andare oltre a una semplice comunicazione (DTF 138 III 26 consid. 2.1 e 136 III 156 consid. 3.1);

                                         che l’invito non può quindi essere corredato con la comminatoria della sanzione dell’art. 292 CP;

                                         che per quanto attiene alla fattispecie in esame, RI 1 sa ormai dell’esistenza del precetto esecutivo fatto emettere dalla PI 1, di modo che il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) le impone d’informarsi dell’esistenza e del contenuto dello stesso e, se del caso, di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3);

                                         che di conseguenza se la ricorrente non prenderà contatto con l’UE di Lugano entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione per convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l’ufficio potrà validamente considerare che RI 1 si stia sottraendo alla notificazione e che si renda necessario il ricorso alla via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF;

                                         che la domanda di ricusazione del presidente della Camera presentata il 29 novembre dalla ricorrente, e trasmessa per competenza il 3 dicembre dal presidente del Tribunale d’appello, va dichiarata irricevibile per i motivi indicati nel giudizio odierno sul ricorso 24 agosto 2020 di RI 1 (inc. 15.2020.80, consid. 2);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   La domanda di ricusa del giudice Jaques è respinta.

                                   2.   Nella misura in cui non è senza oggetto il ricorso è respinto.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–   __________, ; –  .  

                                         Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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