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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2019 15.2019.87

16. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,058 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Comminatoria di fallimento. Asserita notifica nella buca delle lettere del debitore

Volltext

Incarto n. 15.2019.87

Lugano 16 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 settembre 2019 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 agosto 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 agosto 2019 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'808.05, il 29 agosto 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso 24 settembre 2019, RI 1 chiede l’annulla­­mento della comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con osservazioni del 30 settembre 2019 la PI 1 ha postulato la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 10 ottobre 2019.

                                  D.   Con replica spontanea del 19 ottobre 2019, RI 1 si è determinato sulle osservazioni della procedente e dell’UE, chiedendo che “la procedura di Fallimento nonché la comminatoria ven­ga censurata, che PI 1 ristrasmetti una nuova domanda a norma di legge secondo LEF e che l’ufficio Esecuzione e fallimenti di Bellinzona venga condannato a rispettare le procedure attenendo­si ai regolamenti della legge LEF”.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ot­tomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, RI 1 ha fatto “opposizione totale” alla procedura di notifica della comminatoria di fallimento, affermando di non aver mai conferito autorizzazione o procura né alla posta né alla polizia comunale e ha rilevato l’assenza d’indicazione della data di notifica della comminatoria. Ha quindi chiesto il “blocco” del­la procedura. Nella sua replica spontanea egli precisa di aver trovato, il 23 settembre 2019, la comminatoria di fallimento nella bu­ca delle lettere presso il suo domicilio e di considerare l’atto come non validamente notificato nel senso dell’art. 64 LEF perché la comminatoria è priva del nome e della firma autentica della persona che ha proceduto alla notifica, così come della data in cui è avvenuta. Evidenzia inoltre che sul documento è anche crociata la casella “impossibile procedere alla notificazione”, ciò ch’egli riconduce al fatto di non essere stato presente “in quel periodo” sul territorio svizzero, come del resto tutta la sua famiglia. Ricorda che la notifica al debitore deve consentirgli di ricorrere nei termini indicati e di chiedere una moratoria concordataria (art. 173a LEF).

                                   3.   Contrariamente a quanto crede il ricorrente, né l’art. 72 LEF né il modulo di comminatoria di fallimento impongono l’indicazione del nome dell’agente notificatore – anche se la sua menzione è opportuna per un’eventuale verifica a posteriori delle circostanze del­la notificazione – né l’autenticazione della sua firma. Vero invece che sulla comminatoria manca la data della notifica e che il tracciamento dell’invio accluso alle osservazioni dell’UE non costituisce in sé la prova piena della data (4 settembre 2019) del suo re­capito allo sportello, in assenza di conferma da parte della perso­na che avrebbe proceduto alla sua consegna. Non è tuttavia necessario approfondire la questione.

                                   4.   In effetti, il ricorrente ammette di aver trovato la comminatoria di fallimento nella sua buca delle lettere il 23 settembre 2019. Egli ha dunque avuto la possibilità d’interporre ricorso, di cui ha del resto fatto immediatamente uso. L’eventuale irregolarità formale della notifica è così senza effetto, gli art. 64 e 72 LEF avendo quale unico scopo di garantire l’effettiva trasmissione dell’atto ese­cutivo nelle mani del debitore (oppure di un membro della sua famiglia o di un suo impiegato), ciò di cui si ha nella fattispecie certezza, viste le stesse allegazioni del ricorrente e l’esemplare della comminatoria di fallimento per il debitore accluso al ricorso. Qualora l’atto esecutivo sia comunque giunto all’escusso, ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuta effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2 e i rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; sentenza della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c). Chiedere in queste circostanze che la procedente presenti una nuova domanda di continuazione dell’esecuzione si palesa manifestamente abusivo.

                                   5.   Quanto alla possibilità di ottenere il differimento del fallimento sul­la scorta di una domanda di moratoria concordataria (art. 173a LEF), RI 1 pare misconoscere che una simile domanda non va fatta all’ufficio d’esecuzione bensì al giudice del fallimento. Infondato, il ricorso va respinto.

                                   6.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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