Incarto n. 15.2019.86
Lugano 11 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 settembre 2019 di
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 23 maggio 2019 la PI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona un’esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 6'698.70 oltre agli interessi del 5% dal 3 aprile 2019;
che dando seguito alla predetta richiesta, lo stesso giorno l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso mediante raccomandata all’indirizzo “__________”;
che la Posta ha tuttavia restituito l’atto in questione all’UE, inserendo una crocetta nella casella “Destinatario irreperibile” e indicando quale motivo “la Via __________ a __________ non esiste”;
che su domanda della procedente di proseguire l’esecuzione, munita dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, ove figura che la notificazione ha avuto luogo il 19 luglio 2019 nelle mani dell’escussa, accertata la mancata opposizione della debitrice, il 5 settembre 2019 l’organo esecutivo ha emesso l’avviso di pignoramento per il 4 dicembre 2019;
che con ricorso del 16 settembre 2019 RI 1 si aggrava contro il provvedimento appena menzionato, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo;
che con osservazioni del 9 ottobre 2019 l’organo esecutivo si oppone al ricorso, rilevando che dopo il vano tentativo della Posta, il precetto esecutivo “veniva notificato alla debitrice in data 19.07.2019, tramite la Cancelleria comunale di __________”;
che in seguito alla stipula di un accordo di pagamento rateale del debito tra le parti, il 21 novembre 2019 la PI 1 ha ritirato la domanda di proseguimento, sicché l’UE non ha eseguito il pignoramento previsto per il 4 dicembre 2019;
che nella misura in cui è diretto contro l’avviso di pignoramento, il ricorso s’avvera dunque senza oggetto (art. 24b cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che va invece respinto laddove la ricorrente si duole della mancata notifica del precetto esecutivo, giacché essa non ha contestato le osservazioni dell’Ufficio secondo cui l’atto in questione è stato notificato per mezzo della Cancelleria comunale di Bellinzona;
che le dichiarazioni dell’UE paiono del resto corroborate dalla copia presente agli atti dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, da cui risulta che l’atto in questione è stato notificato all’escussa il 19 luglio 2019, ancorché accanto alla firma dell’agente notificatore non sia indicato chi effettivamente ha proceduto alla notificazione;
che da quanto comunicato dalla procedente all’Ufficio, l’escussa ha pure dato seguito all’accordo extragiudiziario, versando la prima rata entro la scadenza convenuta, ad ulteriore conferma del fatto ch’essa, venuta a conoscenza del precetto esecutivo (o perlomeno della sua esistenza attraverso l’avviso di pignoramento), ha rinunciato a interporvi opposizione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.