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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.2019 15.2019.56

5. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·852 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Ricorso del creditore contro un’aggiudicazione a un prezzo molto inferiore al valore di stima. Ricevibilità

Volltext

Incarto n. 15.2019.56

Lugano 5 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 luglio 2019 di

RI 1 (rappresentato dalla RA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale d’incanto e l’attestato di carenza di beni emessi rispettivamente il 18 giugno e il 1° luglio 2019 nell’e­­secuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della

PI 1, __________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, RI 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 2'533.– oltre agli accessori.

                                  B.   A favore del gruppo n. 2 di cui fa parte l’esecuzione in questione, l’UE ha pignorato il 13 aprile 2019 un forno di verniciatura per carrozzeria, stimato in fr. 30'000.–, già pignorato a favore del gruppo n. 1.

                                  C.   Il 18 giugno 2019, l’UE ha realizzato diversi beni dell’escusso, tra cui il forno appena citato per fr. 1'200.–. Tolta la relativa quota di spese di realizzazione, l’intero saldo di fr. 801.55 è stato versato ai creditori del gruppo n. 1.

                                  D.   Dedotti cinque acconti versati dall’escusso nell’ambito di una dilazione giusta l’art. 123 LEF per fr. 993.45 complessivi, il 1° luglio 2019 l’UE ha emesso a favore del ricorrente un attestato di carenza di beni per fr. 1'912.40 (compresi interessi per fr. 196.20 e spese esecutive per fr. 304.95).

                                  E.   Con ricorso del 10 luglio 2019, RI 1 chiede all’UE una presa di posizione sul fatto che il forno di verniciatura per carrozzeria sia stato venduto per un prezzo pari al 4% del suo valore di stima.

                                  F.   Con osservazioni del 12 luglio 2019, l’UE chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriore misura istruttoria (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), mentre l’escussa è rimasta silente.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 1° luglio 2019 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è tempestivo (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo (segnatamente dell’ufficio d’esecuzione). In particolare, il ricorso de­ve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Nel ricorso RI 1 non chiede l’annullamento o la riforma di un atto esecutivo determinato, ma solo spiegazioni sul fatto che un forno di verniciatura per carrozzeria stimato in fr. 30'000.– nel verbale di pignoramento sia stato venduto per soli fr. 1'200.–, ovvero per il 4% del suo valore di stima. Il ricorso è pertanto irricevibile, l’istituto dell’art. 17 LEF non avendo per funzione di permettere agli interessati di ottenere informazioni o spiegazioni.

                                   3.   Per mera abbondanza, va precisato che la stima di un oggetto da realizzare (art. 97 cpv. 1 LEF) dipende anche da circostanze aleatorie per lo più indipendenti dalla volontà dell’ufficio d’esecuzione, come la presenza durante l’asta di più persone interessate in gra­do di pagare il prezzo stimato e disposte a farlo, specie per beni di uso specialistico come un forno di verniciatura per carrozzeria. D’altronde la legge non prevede (più, dal 1939) la fissazione di un prezzo di aggiudicazione minimo equivalente al valore di stima. Si è infatti constatato che spesso il prezzo minimo non veniva raggiunto, sicché era necessario organizzare una seconda asta sen­za piede d’asta, ciò che contribuiva solo a rallentare le procedure e a generare spese supplementari (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 10 ad art. 126 LEF). Incombe all’escutente vegliare ai propri interessi, facendosi parte attiva nell’asta personalmente o convincendo potenziali interessati a parteciparvi onde evitare un’aggiudicazione a vil prezzo.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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