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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.12.2019 15.2019.54

11. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,794 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Pignoramento parzialmente infruttuoso. Istanza del creditore intesa alla revisione del pignoramento e a un pignoramento successivo sulla scorta di fatti a sua detta nuovi

Volltext

Incarto n. 15.2019.54

Lugano 11 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 5 luglio 2019 di

 RI 1 __________  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il provvedimento emesso il 19 giugno 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________ (rappresentato dalla curatrice RA 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 32'401.– oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2014.

                                  B.   Con sentenza dell’11 aprile 2019 (inc. 15.2018.48), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 contro l’attestato di carenza di beni emesso il 9 maggio 2019 dal­l’UE, nel senso che ha annullato sia l’attestato di carenza di beni sia il relativo verbale di pignoramento limitatamente all’autovettura Mercedes-Benz A 160, venduta nel frattempo al fratello dell’escus­­so, facendo ordine all’Ufficio di pignorarla e di emettere un nuovo verbale di pignoramento. Il ricorso presentato da RI 1 con­tro tale sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 17 maggio 2019 (inc. 5A_380/2019).

                                  C.   In precedenza, o meglio il 17 aprile 2019, l’UE aveva pignorato la citata automobile, attribuendole un valore di stima di fr. 1'000.– e assegnato alla procedente un termine di dieci giorni per eventualmente contestare la rivendicazione formulata dal fratello dell’escus­­so, PI 2.

                                  D.   Con “istanza di riesame e/o rettifica” dell’11 giugno 2019, RI 1 chiede all’UE di rettificare il calcolo del minimo esistenziale del­l’escusso e il pignoramento “in adesione alla verità e realtà dei fatti”, riducendo di fr. 200.– il suo canone di locazione e decurtandolo “proporzionalmente” in base all’accertamento della situazione lavorativa dei tre figli maggiorenni di lui. Postula inoltre il pignoramento, previa ispezione, del conto risparmio dell’escusso presso la Banca __________.

                                  E.   Il 19 giugno 2019, l’UE ha risposto a RI 1 che un complemento di pignoramento non era possibile poiché il pignoramento ordinato dalla Camera era limitato al veicolo Mercedes.

                                  F.   Con ricorso del 5 luglio 2019, RI 1 chiede di annullare la decisione dell’UE e di statuire nuovamente sulla lite nel senso delle proprie considerazioni, riprese dalla sua istanza dell’11 giugno 2019.

                                  G.   Con osservazioni dell’11 luglio 2019, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori nel senso dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 28 giugno 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente sostiene anzitutto che la propria istanza dell’11 giugno 2019 respinta dall’UE con la decisione impugnata va trattata come istanza di revisione nel senso dell’art. 26 lett. a LPR. Sennonché tale norma si applica alle sentenze dell’autorità di vigilanza e l’istanza di revisione va presentata a tale autorità e non all’ufficio d’esecuzione. Tutt’al più ci si potrebbe chiedere se l’UE avrebbe dovuto trasmettere l’“istanza di riesame e/o di rettifica” di RI 1 a questa Camera come istanza di revisione della sentenza dell’11 aprile 2019. La questione può però rimanere aper­ta, da una parte perché l’istanza non è stata presentata entro dieci giorni dalla sentenza in questione come prescritto dall’art. 28 cpv. 1 LPR, e dall’altra perché le condizioni per una revisione della stessa non erano date, come risulta dai seguenti considerandi.

                                   3.   La ricorrente pretende di avere scoperto fatti nuovi, pertinenti e importanti per il pignoramento, non considerati per inavvertenza né dall’UE né dalla Camera, solo il 3 maggio 2019 quando ha potuto accedere all’incarto presso l’UE, asserendo che l’accesso agli atti le era in precedenza sempre stato negato perché l’incarto era nelle mani della Camera. Pare tuttavia dimenticare che il presidente di quest’ultima, con ordinanza del 9 ottobre 2018, aveva specificato a sua richiesta ch’ella poteva in ogni tempo, durante gli orari d’ufficio, consultare l’incarto presso il Tribunale d’appello e, dietro pagamento, ottenere fotocopie dei documenti. La sua critica è quindi manifestamente abusiva, per tacere del fatto che fatti scoperti dopo la decisione dell’autorità di vigilanza non costituiscono un motivo di revisione nel senso dell’art. 26 lett. a LPR se non risultano dagli atti, né giustificano la restituzione del termine di ricorso (sentenza della CEF 15.2015.82 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31 consid. 2.3 [massima]) o la revisione del provvedimento dell’organo esecutivo di prima istanza (stessa decisione, consid. 2.4), fatto salvo un pignoramento successivo in virtù dell’art. 115 cpv. 3 LEF (senza effetto retroattivo), da escludere però nel caso specifico (v. sotto consid. 5.2).

                                   4.   Per abbondanza è d’uopo precisare che nel merito, a prescindere dalla loro tardività, i motivi invocati dalla ricorrente non avrebbero giustificato la revisione della sentenza 11 aprile 2019 di questa Camera.

                                4.1   Come primo motivo la ricorrente “riconferma” la falsità del contratto di locazione su cui l’UE si è fondato per calcolare il minimo esistenziale dell’escusso, poiché non è redatto tutto con la stessa macchina da scrivere e il nome dell’escusso è scritto in modo errato. Le circostanze evidenziate non implicano tuttavia necessariamente che il contratto sia falso e ad ogni modo neppure la ricorrente sostiene, per avventura, che l’escusso e la sua famiglia non occupino l’appartamento indicato nel contratto. Non erano quindi fatti rilevanti che la Camera avrebbe ignorato per inavvertenza.

                                4.2   D’altronde, a detta della ricorrente l’aumento del canone di locazione di fr. 200.– comunicato dal locatore all’escusso il 5 marzo 2015 è nullo perché non è stato redatto sul formulario ufficiale, sicché nel calcolo del minimo esistenziale andrebbero computati a questo titolo solo fr. 1'400.–/mese anziché fr. 1'600.–/mese. Vero è che l’art. 269d cpv. 2 CO prevede la nullità delle maggiorazioni di pigione non notificate con il modulo ufficiale. Non si tratta però di un principio assoluto. In particolare la norma non si applica nei casi in cui l’aumento è concordato consensualmente tra le parti (DTF 128 III 425 consid. 2.4.2) ed è limitata dal divieto dell’abuso di diritto manifesto (DTF 140 III 589 consid. 3.2.4). Nello scritto del 5 marzo 2015 con cui la __________ ha notificato l’aumento della pigione di fr. 200.– all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, in rappresentanza dell’escusso e della moglie, si fa riferimento a un accordo del 29 gennaio 2015 per la sostituzione della cucina. In man­canza di contestazione delle parti al ricorso, la Camera poteva ammettere senza inavvertenza che, a prima vista, la maggiorazione del canone di locazione era stata concordata unitamente al rinnovamento della cucina ed era pertanto valida, tanto più che da allora l’escusso, e per esso l’autorità di protezione, ha pagato la nuova pigione. Anche su questo punto non sarebbe dato alcun motivo di revisione giusta l’art. 26 lett. a LPR.

                                4.3   In terzo luogo, la ricorrente deduce dall’estratto della Banca dello Stato rinvenuto negli atti dell’UE l’esistenza a nome di PI 1 di un portafoglio “risparmio e investimento” a conferma del­la sua tesi ch’egli sarebbe titolare di un conto risparmio “che all’e­poca era di Fr. 60,000.–”. La circostanza non è però in sé pertinente, poiché nulla indica che al momento dell’esecuzione del pignoramento sul conto in questione vi fosse un saldo positivo. Al contrario, la Camera ha accertato nella decisione dell’11 aprile 2019 che l’inventario allestito dalla nuova curatrice di PI 1 il 5 febbraio 2018 non menziona alcun conto di risparmio. Non le si può così rimproverare alcuna inavvertenza.

                                4.4   In ultimo luogo, RI 1 rileva che tre dei quattro figli dell’e­­scusso sono maggiorenni e lavorano. Chiede di accertare la loro situazione lavorativa e di ridurre il minimo esistenziale del padre di conseguenza. Si tratta però di una circostanza che non risulta dagli atti e che pertanto sarebbe stata inidonea a motivare una revisione della decisione dell’11 aprile 2019, il cui passaggio in giudicato vieta d’altronde l’adozione di misure istruttorie su fatti già definitivamente accertati.

                                   5.   La ricorrente, infine, contesta l’impossibilità di procedere a un pignoramento complementare o a un complemento di pignoramento sulla scorta dei fatti nuovi da lei fatti valere e a suo dire ignorati dalla Camera per svista.

                                5.1   Ora, un pignoramento complementare nel senso dell’art. 110 cpv. 1 LEF è escluso sia perché altri creditori non hanno partecipato al pignoramento (non è quindi sorto alcun gruppo di pignoramento), sia perché il termine di partecipazione è comunque scaduto da tempo.

                                5.2   Non entra neppure in considerazione un pignoramento successivo giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF in mancanza di “beni nuovamente scoperti” a tenore di questa norma, il reddito dell’escusso e il suo preteso conto risparmio non potendosi considerare scoperti dopo il pignoramento di base siccome sono stati segnalati dalla ricorrente già in occasione della sua esecuzione nel 2018 e una decisione definitiva è stata presa al loro riguardo dalla Camera. Il caso in esame si distingue quindi da quello della madre della ricorrente, in cui la rendita da lei sottaciuta era stata scoperta durante la procedura di ricorso.

                                5.3   Da ultimo sarebbe prematuro un pignoramento complementare d’ufficio in virtù dell’art. 145 cpv. 1 LEF, giacché la sorte esecutiva della Mercedes – e pertanto l’entità del ricavo in caso di una sua eventuale realizzazione – non è ancora definita. Per lo stesso motivo non può ancora essere emesso un nuovo attestato di carenza di beni finché la perdita effettiva non è definitivamente accertata (il verbale di pignoramento vale però attestato provvisorio di carenza di beni: art. 115 cpv. 2 LEF). Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso nella limitata misura in cui è ricevibile.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

– ; –  c/o __________, Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore delle tutele e delle curatele, __________.  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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