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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.2019 15.2019.24

11. Juli 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·656 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso

Volltext

Incarto n. 15.2019.24

Lugano 11 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 marzo 2019 della

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 1° marzo 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,  () (rappresentata dalla RA 1, )  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 31 luglio 2018 dall’PI 1 nei confronti della RI 1 per l’in­casso di fr. 31'584.40 oltre agli interessi del 6% dal 26 gennaio 2018, di fr. 18.90 e di fr. 1'983.–, il 21 marzo 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa aveva ritirato l’op­posizione il 26 febbraio 2019, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso del 29 marzo 2019, la RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con osservazioni del 3 aprile 2019 l’UE chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza notificarlo alla controparte.

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, la ricorrente allega di voler far fronte al debito verso l’PI 1 mediante pagamento rateale di fr. 1'000.– al mese, in base all’accordo dell’8 giugno 2018 (doc. 2) che l’aveva portata a ritirare l’opposizione nel corso dell’udienza di discussione della procedura di rigetto, pendente all’epoca dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. __________). Sostiene tuttavia di non aver dato seguito ai suoi propositi, siccome non ha mai ricevuto le polizze di versamento dall’PI 1. Così facendo, la ricorrente non invoca però alcuna violazione della legge da parte dell’UE né alcun errore di apprezzamento nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF, ragione per cui il ricorso s’avvera inammissibile.

                                   3.   Stante il suo esito, il giudizio può essere emanato senza preventiva notifica del ricorso alla controparte (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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