Incarto n. 15.2019.18
Lugano 2 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale contenuto nel verbale di pignoramento emesso il 4 gennaio 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni emesso per fr. 24'486.40 il 15 aprile 2014, a sua volta fondato su un riconoscimento di debito del 2008, oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2014;
che con sentenza dell’8 maggio 2018 (inc. SO.2018.216), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa all’esecuzione appena citata;
che il 4 gennaio 2019, l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento della rendita della cassa pensione dell’escussa, la __________, a concorrenza di fr. 897.45 mensili, “tredicesima e gratifiche comprese”;
che con ricorso del 16 gennaio 2019 RI 1 ha chiesto di limitare il pignoramento, “se non c’è miglior possibilità”, al massimo a fr. 18'775.75, ma in ogni caso a non più di fr. 24'486.– oltre alle spese di fr. 450.–, “senza ulteriori interessi”, e in via apparentemente subordinata di ridurre “sensibilmente” la somma pignorabile sulla base delle spese esposte nel ricorso;
che la procedente si è opposta al ricorso con osservazioni del 6 febbraio 2019 e nelle sue del 12 febbraio 2019 l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso;
che nel frattempo, o meglio l’11 febbraio 2019, scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni l’UE ha notificato il verbale di pignoramento alle parti (art. 114 LEF);
che la ricorrente si duole anzitutto della mancata indicazione sulla decisione impugnata dell’autorità presso la quale poteva essere inoltrato ricorso;
che, invero, non esiste per gli uffici di esecuzione un obbligo d’indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2), sicché la censura risulta infondata;
che ad ogni modo la carente menzione non ha comportato alcun pregiudizio per la ricorrente, la quale ha correttamente indirizzato il ricorso alla scrivente Camera, “quale autorità di vigilanza”, come risulta dalla legge (art. 10 cpv. 1 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280. 100] e 3 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che, precisato ciò, l’UE è invitato a completare il proprio modello di decisione integrandovi l’indicazione del rimedio giuridico;
che la ricorrente, dopo aver ripercorso gli antefatti della procedura esecutiva in esame, contesta la somma di fr. 24'486.40 indicata sul verbale di pignoramento del 28 aprile 2014, frutto a suo dire di un errato modo di calcolare gli interessi (la somma dovuta sarebbe invece, secondo lei, di fr. 23'937.90), sottolinea come il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, abbia rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 24'486.40 e alle spese processuali di fr. 450.– senza l’aggiunta d’interessi, avversa di conseguenza l’importo di fr. 30'794.55 menzionato sull’avviso di pignoramento del 5 ottobre 2018 e chiede in conclusione un “riesame del caso”, nel senso di limitare il pignoramento al massimo a fr. 18'775.75, ma in ogni caso a non più di fr. 24'486.– oltre a fr. 450.– per le spese processuali, “senza ulteriori interessi”;
che nella misura in cui la ricorrente critica il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni del 28 aprile 2014 (doc. 5 accluso al ricorso) o l’avviso di pignoramento del 5 ottobre 2018 (doc. 9), il ricorso è manifestamente tardivo, e quindi inammissibile, siccome inoltrato, il 16 gennaio 2019, più di dieci giorni dopo la loro notifica (art. 17 cpv. 2 LEF);
che per quanto attiene al calcolo del minimo esistenziale, la ricorrente postula l’aggiunta delle spese accessorie del contratto di locazione di fr. 1'041.75;
che l’UE in realtà ha tenuto conto delle spese accessorie, come risulta dal verbale (commento alla voce “affitto”: “quota parte / spese accessorie comprese”) e dal conteggio “riscaldamento e spese accessorie” accluso, ma come spiegato dall’UE nelle osservazioni al ricorso è stata computata nel minimo esistenziale solo una quota del canone complessivo, di fr. 1'496.80 mensili (ossia fr. 1'410.– + [fr. 1'041.75/12]), in proporzione del proprio reddito (in tutto di fr. 3'215.– mensili) rispetto a quello di suo figlio __________, che vive con lei e percepisce una rendita invalidità con prestazione complementare di fr. 2'248.– mensili;
che il calcolo dell’UE è finanche favorevole alla ricorrente, poiché trattandosi di persone non tenute a un reciproco obbligo di mantenimento le spese di locazione andrebbero di principio ripartite in quote uguali ove esse utilizzino l’alloggio nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5) e ognuno è in grado di pagare la propria metà (sentenza della CEF 15.2016.120 del 21 marzo 2017 consid. 11.1 e Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/ 2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, ad IV/2, 2° capoverso);
che la ricorrente chiede inoltre di considerare la franchigia della cassa malattia di fr. 300.– e le partecipazioni di fr. 619.40;
che l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni) può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1), fermo restando che possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a);
che nella fattispecie si evince dagli estratti del conto della ricorrente presso la __________ figuranti agli atti che la stessa paga all’__________ premi della cassa malattia obbligatoria di fr. 217.55 mensili dal gennaio del 2019, come indicato nel verbale di pignoramento (prima pagava fr. 175.85);
che la ricorrente ha dimostrato di essersi vista nel 2018 porre a carico partecipazioni per complessivi fr. 619.40 (doc. 13), che comprendono la franchigia di fr. 300.– (la somma delle [prime] partecipazioni integrali equivale infatti a fr. 300.–);
che tuttavia RI 1 non ha reso verosimili motivi per ritenere che dovrà effettivamente sopportare partecipazioni dello stesso ordine di grandezza nel 2019;
che non ha infatti documentato i suoi problemi di salute;
che tenuto conto, però, di quanto successo nel 2018 occorre che l’UE trattenga sulla quota pignorata già incassata fr. 620.– così da poter versare all’escussa la franchigia e le partecipazioni ch’ella dovesse documentare di essere state poste a proprio carico;
che la ricorrente fa ancora valere spese dentistiche di fr. 500.– annui a causa di una “patologia” di cui soffre e produce al riguardo uno scritto del medico dentista dr. __________, che certifica la necessità di eseguire l’igiene dentale almeno due volte all’anno, e due fatture di fr. 211.– e fr. 359.95 relative ai trattamenti eseguiti nel 2018 (doc. 14);
che contrariamente a quanto pare risultare dalle osservazioni dell’UE, la ricorrente non chiede il rimborso delle spese del 2018 ma di tenere conto nel suo minimo esistenziale delle spese del 2019;
che a fronte dell’indicazione medica agli atti, anche in questo caso l’UE accantonerà fr. 500.– prelevandoli dalla quota pignorata già incassata per poter far fronte alle spese dentistiche del 2019 ove l’escussa gli presenterà le relative fatture;
che per quanto attiene alla richiesta della ricorrente di aggiungere circa fr. 800.– per occhiali nuovi, la ricetta del dr. med. __________ acclusa al ricorso (doc. 15) non accerta la necessità di nuovi occhiali per motivo di ordine medico, sicché la richiesta va respinta;
che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che va ordinato all’UE di trattenere fr. 1'120.– sulla quota pignorata di fr. 2'692.35 già incassata onde eventualmente far fronte al pagamento della franchigia, delle partecipazioni della cassa malattia e delle spese dentarie entro la scadenza del pignoramento (4 gennaio 2020) e riversare all’escutente l’eventuale saldo non utilizzato dopo tale data;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che all’Ufficio d’esecuzione di Lugano è ordinato di trattenere fr. 1'120.– sulla quota pignorata di fr. 2'692.35 già incassata e d’impiegarla nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.