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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.03.2020 15.2019.111

24. März 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·779 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

"Proposta" di cessione dei diritti della massa giusta l’art. 260 LEF

Volltext

Incarto n. 15.2019.111

Lugano 24 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 novembre 2019 di

 RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro la circolare emessa il 19 novembre 2019 con cui è stato assegnato ai creditori insinuatisi nel fallimento del ricorrente un termine per chiedere la cessione giusta l’art. 260 LEF delle sue pretese ereditarie;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nella procedura di liquidazione del fallimento aperto nei confronti di RI 1 il 7 luglio 2016, il 5 giugno 2019 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha aggiornato l’inventario per inserirvi i diritti spettanti al fallito nella comunione ereditaria del padre PI 1, deceduto il 4 aprile 2019, che quegli forma con i fratelli PI 2 e PI 3;

                                         che non avendo RI 1 formulato alcuna proposta di scioglimento della comunione ereditaria in via amichevole con i coeredi nei termini pattuiti, il 19 dicembre 2019 l’UF ha proposto ai creditori la rinuncia della massa a far valere in proprio i diritti ereditari del fallito, li ha avvertiti che la rinuncia sarebbe stata data per acquisita se la maggioranza di loro non avesse espresso un avviso contrario entro 10 giorni e li ha informati della facoltà di chiedere per scritto la cessione della pretesa entro 20 giorni dalla comunicazione della circolare;

                                         che con ricorso del 29 novembre 2019, l’avv. PA 1 si è lamentato del fatto che l’UF non avesse mai portato a sua conoscenza gli atti e scritti indirizzati direttamente al suo cliente RI 1 in relazione alla liquidazione dell’interessenza di quest’ul­timo nella successione del padre;

                                         che nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2019, l’UF ha rilevato al riguardo che il fallito aveva chiesto a voce di ricevere personalmente gli atti in luogo del suo patrocinatore, avv. PA 1, precisando poi la richiesta nel senso di farli avere al proprio indirizzo in via __________ anziché a __________ (doc. 8);

                                         che il ricorrente non ha contestato tali allegazioni;

                                         che l’avv. PA 1 non è del resto rimasto all’oscuro delle discussioni tra l’UF e il fallito, siccome le e-mail 9 e 10 ottobre 2019 (doc. 3-5) gli sono state inviate per conoscenza;

                                         che non è invero necessario approfondire la questione in questa sede, né quindi chiedere all’avv. PA 1 la produzione di una procura, dal momento che la circolare impugnata non è un provvedimento bensì, come esplicitamente scritto dall’UF (a pag. 2), una semplice “proposta” sprovvista di effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti libera di non confermarla (art. 260 LEF);

                                         che non è pertanto data la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF, a meno che il creditore faccia valere una violazione della procedura di comunicazione della proposta ai creditori (sentenze della CEF 15.2012.116 del 5 novembre 2012, RtiD 2013 929 n. 64c e 15.2006.126 del 13 marzo 2007, RtiD II-2007, 784, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 e 50 ad art. 242 LEF e i rinvii);

                                         che il ricorso è pertanto irricevibile;

                                         che il ricorso depositato da RI 1 contro il terzo deposito di una modifica della graduatoria non impediva all’UF di passare alla fase della realizzazione degli attivi, che inizia subito dopo il deposito della graduatoria (avvenuto nel caso specifico già il 25 ottobre 2017) in virtù dell’art. 252 LEF, indipendentemente da eventuali contestazioni (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 252);

                                         che per il proseguo della procedura l’UF chiederà a RI 1 d’indicare per scritto se gli atti devono essere notificati personalmente o per il tramite dell’avv. PA 1;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –RI 1, __________, __________, __________.

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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