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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.02.2019 15.2018.85

8. Februar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,143 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Pignoramento di reddito da attività lucrativa indipendente. Minimo d’esistenza. Determinazione del reddito. Contributi AVS/AI/IPG, spese di trasferta mediante un autoveicolo privato e premi di cassa malati

Volltext

Incarto n. 15.2018.85

Lugano 8 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 settembre 2018 di

 RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, (patrocinata dall’ PA 2, )  

ritenuto

in fatto:                   A.   In sede di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dall’PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incas­­so di complessivi fr. 13'813.85 oltre ad accessori, il 3 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale del debitore:

                                         Redditi

Attività lucrativa               indipendente

fr.

    7'500.00

cantante lirico

Totale

fr.

    7'500.00

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

Affitto

fr.

    1'255.00

quota parte dell’escusso (affitto con spese e posteggio)

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro

fr.

       794.00

leasing e assicurazione __________

Totale

fr.

    3'460.00

                                         Accertato che il reddito supera il minimo esistenziale, l’Ufficio l’ha pignorato a concorrenza dell’eccedenza di fr. 4'040.– mensili, inviando al debitore il relativo verbale il 4 settembre 2018.

                                  B.   Con ricorso del 20 settembre 2018 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone la rettifica nel senso di ridurre la quota pignorabile a fr. 887.20 mensili.

                                  C.   Il 3 ottobre 2018 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al gravame, riducendo la quota mensile pignorabile a fr. 887.20 fino alla decisione sul ricorso.

                                  D.   Con osservazioni del 17 ottobre 2018 l’PI 1 postula, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso e di modificare l’effetto sospensivo parziale, aumentando la quota mensile pigno­rabile a fr. 2'423.70. In via subordinata, chiede di accogliere parzialmente il gravame nel senso di ordinare a RI 1 di versare all’UE a partire dal 1° agosto 2018, puntualmente ogni mese, fr. 2'423.70 sino a soddisfacimento del credito posto in ese­cuzione. Nelle sue del 24 ottobre 2018 l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver correttamente eseguito il pignoramento.

Considerato

in diritto:                 1.   La resistente sostiene preliminarmente che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, siccome l’insorgente non ha allegato la procura a favore del proprio legale. Sennonché il ricorrente ha rimediato a tale mancanza con scritto del 31 ottobre 2018, ciò che è ammissibile (art. 7 cpv. 5 LPR), sicché la censura è ormai priva d’oggetto.

                                         Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 10 settembre 2018, il ricorso è quindi in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorrente contesta anzitutto il reddito considerato ai fini del calcolo della quota pignorabile. Al riguardo sostiene che non è dato sapere su quali documenti o considerazioni si sia basato l’UE. A sua detta, la documentazione esibita, ovvero la dichiarazione d’imposta del 2016, dà evidenza di un reddito netto imponibile di fr. 71'563.–, pari a fr. 5'963.60 mensili, ragione per cui la quota pignorabile dev’essere ridotta perlomeno di fr. 1'536.40. Rileva inoltre che nel 2018 i suoi “affari non vanno così bene” come nel 2017 e pertanto l’ammontare considerato non rispecchia le sue reali entrate finanziarie.

                                         Da parte sua, l’UE osserva di essersi fondato sulla documentazione prodotta dal debitore, vale a dire sul conteggio dei contributi personali AVS/AI/IPG del 1° giugno 2018, nel quale è indicato un importo mensile di fr. 7'500.–.

                                   3.   Ebbene emerge effettivamente da tale conteggio, prodotto dallo stesso escusso all’Ufficio con scritto del 28 giugno 2018, un reddito determinante per il calcolo dei contributi sociali a suo carico di fr. 90'000.–, ovvero di fr. 7'500.– al mese. Ora, a prescindere dal fatto che tale documento è più recente della dichiarazione d’imposta prodotta in sede di ricorso ed è stato allestito da un’au­­torità amministrativa anziché dal debitore stesso, il ricorrente non ne ha contestato il contenuto né ha spiegato perché non se ne potrebbe tener conto ai fini del calcolo del minimo d’esistenza. Ne consegue che sotto questo profilo gli accertamenti condotti dall’UE sono conformi alla legge, mentre il ricorso si rivela infondato.

                                   4.   Il ricorrente reputa altresì che l’UE non abbia proceduto a un calcolo corretto del canone di leasing e del premio d’assicurazione responsabilità civile per la sua autovettura. Egli è del parere che bisogna computare al riguardo fr. 834.80 (leasing di fr. 668.30 e premio d’assicurazione di fr. 166.50) anziché fr. 794.–. Fa pure notare che l’organo esecutivo non ha considerato il costo della benzina di fr. 400.– né il premio mensile della cassa malati, pari a fr. 333.50. Rileva infine che devono anche essere computati fr. 842.– corrispondenti ai contributi personali AVS/AI/IPG relativi al 2018.

                                         Dal canto suo, la resistente aderisce alle predette richieste, motivo per cui non occorre dilungarsi oltre, giacché, ad ogni modo, le spese in questione sono indispensabili all’attività lucrativa del­l’escusso e alla sua salute e vanno dunque ammesse nel calcolo del suo minimo d’esistenza.

                                   5.   Alla luce dei motivi suesposti (consid. 4 e 5), in parziale accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio va rettificato come segue:

                                         Redditi

Attività lucrativa indipendente

fr.

    7'500.00

cantante lirico

Totale

fr.

    7'500.00

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

Affitto Cassa malati Contributi AVS/AI/IPG

fr. fr. fr.

    1'255.00        333.50        842.00

quota parte dell’escusso (affitto con spese e posteggio)

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro

fr.

    1'234.80

leasing, assicurazione Basilese e carburante

Totale

fr.

    5'076.30

                                         Di conseguenza all’UE di Lugano dev’essere ordinato di pignorare il reddito di RI 1 a concorrenza di fr. 2'423.70 men­sili. Con l’emanazione di tale decisione, la domanda della re­sistente volta a modificare il decreto di effetto sospensivo parziale diventa senza oggetto.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di pignorare il reddito di RI 1 a concorrenza di fr. 2'423.70 mensili.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –         .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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