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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.2018 15.2018.72

7. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,363 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Richiesta di restituzione del termine per promuovere azione di disconoscimento di debito

Volltext

Incarto n. 15.2018.72

Lugano 7 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso interposto il 28 luglio 2018 da

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 17 luglio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 AG ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'236.10, fondando la propria pretesa su un attestato di carenza di beni del 28 ottobre 1993.

                                  B.   Preso atto della decisione 17 aprile 2018 con cui il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via provvisoria l’op­posizione interposta da RI 1, da quest’ultimo ritirata il 2 maggio 2018 allo sportello della posta di __________, il 17 luglio 2018 l’UE di Lugano ha emesso un avviso di pignoramento per il 4 settembre 2018.

                                  C.   Con ricorso del 28 luglio 2018, RI 1 chiede (implicitamente) di annullare tale atto e di concedergli un termine di 20 giorni per impugnare la decisione di rigetto dell’opposizione – in realtà egli si riferisce però all’azione di disconoscimento di debito, menzionata nella cifra 4 del dispositivo della decisione di rigetto –, allegando di essere stato impossibilitato a farlo fino ad allora in seguito a un’operazione a cuore aperto avvenuta al Car­dio Centro Ticino il 13 aprile 2018.

Considerando

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento impugnato emesso il 17 luglio 2018 dall’UE di Lugano, nella misura in cui è diretto contro tale atto il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La questione della ricevibilità della richiesta di restituzione del termine per promuovere azione di disconoscimento di debito si pone invece in termini diversi.

                                2.1   Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ai sensi dell’art. 17 LEF ha per oggetto il provvedimento di un organo dell’esecuzio­­ne forzata, in particolare di un ufficio d’esecuzione. Competente per restituire un termine per inoltrare un’azione giudiziaria – come quella di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) – non è quindi l’autorità di vigilanza, bensì l’autorità giudiziaria (in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF sia dell’art. 148 cpv. 1 CPC: sentenza della CEF 14.2018.40 del 27 marzo 2018). Nella sua veste di autorità cantonale di vigilanza, la CEF non è pertanto competente per esaminare la richiesta di restituzione del termine d’azione for­mulata da RI 1.

                                2.2   Ma neppure nella sua veste di autorità giudiziaria superiore nelle cause a norma della LEF – che comprendono l’azione di rigetto dell’opposizione, ma non quella di disconoscimento del debito (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – la Camera può considerarsi competente a statuire sulla domanda di restituzione in questione, per i seguenti motivi.

                                  a)   È ammessa la restituzione del termine di 20 giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito se sono adempiuti i presupposti dell’art. 33 cpv. 4 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 ad art. 83 LEF; Vock/Mei­ster-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II.7 ad § 16; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 34 ad art. 83 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11/c ad art. 83 LEF; Boesch in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkurs­recht, 2018, n. 6.429; François Bohnet, Actions civiles, 2014, n. 19 ad § 117; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 83 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 59 ad art. 83 LEF). Una restituzione del termine in virtù dell’art. 148 CPC è invece esclusa trattandosi di un termine di perenzione legale (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 148 CPC; Staehelin, op. cit., loc. cit.; cfr. DTF 143 III 18 consid. 4.1) avente carattere di lex specialis (FF 2006, 6683).

                                  b)   È controversa la questione di sapere se la restituzione dev’esse­re richiesta al giudice competente per statuire sull’azione di disconoscimento di debito (in tal senso: Gilliéron, op. cit. loc. cit.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 9 ad art. 83 LEF) oppure al giudice che ha emesso la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione (così: Staehelin, op. cit. loc. cit.; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 135). Motivi ispirati alla sistematica della legge e all’economia di procedura militano a favore della prima soluzione, poiché il giudice dell’azione di disconoscimento di debito è esclusivamente competente per verificarne la tempestività (DTF 117 III 20 consid. 2, 102 III 70 consid. 2/b) e secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF il richiedente deve, insieme alla domanda di restituzione del termine, anche compiere “l’atto omesso”, ovvero presentare la domanda di disconoscimento di debito. Ad ogni mo­do, in un caso come nell’altro la richiesta di restituzione dev’esse­re inoltrata, nel Canton Ticino, al Pretore o al Giudice di pace a seconda che il valore litigioso supera o no fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c e 37 cpv. 1 LOG), ma mai, in prima sede, alla CEF. Ne consegue l’irricevibilità della richiesta in esame.

                                  c)   La Camera non è tenuta a trasmettere d’ufficio la richiesta al giudice competente, la legge conferendo alla parte medesima un termine – nella fattispecie di 20 giorni dalla notifica della decisione odierna (art. 63 cpv. 3 CPC e 83 cpv. 2 LEF) – per riproporre la causa al giudice competente mantenendo la litispendenza (art. 63 cpv. 1 CPC; Staehelin, op. cit., n. 29 ad art. 83). Nel caso specifico è del resto alquanto dubbia la ricevibilità della richiesta in questione, dal momento che RI 1 non ha provveduto, conformemente all’art. 33 cpv. 4 LEF, a “compiere presso l’autorità competente l’atto omesso”, ossia a presentare la domanda di disconoscimento di debito, per tacere del fatto che la sua ospedalizzazione è terminata il 19 aprile 2018 (doc. 3/6 e 3/7), o al più tardi il 24 aprile (i certificati medici fanno iniziare l’ina­bilità al lavoro dal 25 aprile), prima che, il 2 maggio 2018, egli ritirasse la decisione di rigetto dell’opposizione allo sportello della posta di __________ (secondo l’accertamento del recapito IPLAR n. __________), un’inabilità al lavoro non comportando poi necessariamente un’inabilità a redigere atti giudiziari. Co­munque sia gli rimane aperta la via dell’azione di accertamento negativo e di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF; Stae­helin, op. cit., n. 29 ad art. 83).

                                   3.   Stante quanto precede, l’UE di Lugano poteva senz’altro considerare la sentenza di rigetto esecutiva ed emettere l’avviso di pignoramento, tanto più che persino un’azione di disconoscimento di debito (come visto per ora non ancora pendente) non è di ostacolo all’esecuzione del pignoramento provvisorio (art. 83 cpv. 1 e 3 LEF; sentenza della CEF 15.2018.3 dell’8 gennaio 2018). Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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