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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2019 15.2018.70

16. Januar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,502 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Inventario fallimentare. Pretese revocatorie. Cessione di un credito posto in esecuzione. Blocco conservativo del pagamento a favore del cessionario

Volltext

Incarti n. 15.2018.70 15.2018.71

Lugano 16 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 27 luglio 2018 da

 RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la decisione del 24 luglio 2018 di non ripartire la somma incassata nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1, __________  

e sul ricorso interposto il 6 agosto 2018 sempre di RI 1 nella procedura di fallimento (eredità giacente) diretta nei confronti del defunto marito

                                         fu PI 2, già in __________

contro la decisione 30 luglio 2018 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano con la quale esso ha invitato l’Ufficio esecuzione di Mendrisio a trattenere la somma summenzionata

ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 ago­sto 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, PI 2 ha escusso la PI 1 per l’incasso di fr. 14'790.– oltre agli interessi del 5% dal 28 dicembre 2015. Al precetto esecutivo l’escus­­sa ha interposto opposizione.

                                  B.   Il 23 agosto 2017 PI 2 ha ceduto alla moglie RI 1 il proprio credito nei confronti dell’escussa. Sei giorni dopo la cessione, ossia il 29 agosto 2017 PI 2 è deceduto.

                                  C.   A seguito della dichiarazione di rinuncia all’eredità di PI 2 da parte di tutti gli eredi di prossimo grado, con decisione del 6 novembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ne ha ordinato la liquidazione tramite l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano.

                                  D.   Con sentenza del 15 febbraio 2018 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha parzialmente accolto la petizione presentata il 31 maggio 2017 da PI 2 contro la PI 1 e ha condan­nato la convenuta a pagare a favore della moglie RI 1 fr. 13'710.– oltre agli interessi del 5% dal 16 agosto 2016, rigettando in via definitiva limitatamente a questo importo l’oppo­­sizione interposta al precetto. Ciò dopo aver accertato che a seguito del decesso di PI 2 nella procedura gli è subentrata la moglie in forza della cessione del 23 agosto 2018.

                                  E.   L’11 aprile 2018 RI 1 ha chiesto il proseguimento del­l’esecuzione e il 12 aprile 2018 l’UE ha comunicato all’escussa il cambiamento di creditore.

                                  F.   Il 23 aprile 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, previsto per il 18 giugno 2018, per fr. 15'182.45, spese e interessi compresi.

                                 G.   Il 4 luglio 2018 la PI 1 ha bonificato fr. 17'000.– all’UE. Siccome, però, l’UF di Lugano gli aveva comunicato verbalmente di aver inventariato il diritto di revoca della cessione a RI 1 del credito vantato da PI 2 nei confronti della Comunione dei comproprietari, il 24 luglio 2018 l’UE ha comunicato per posta elettronica al patrocinatore di RI 1 che “l’ammontare del credito è attualmente bloccato dall’Ufficio fallimenti”.

                                  H.   Con un primo ricorso del 27 luglio 2018, RI 1 ha chiesto di sbloccare immediatamente a suo favore la somma in questione.

                                    I.   Il 30 luglio 2018 l’UF di Lugano ha formalmente comunicato al­l’UE di aver inventariato il diritto di revoca della cessione a RI 1 del credito vantato da PI 2 nei confronti della PI 1 e gli ha chiesto di trattenere l’importo fino a definizione della causa di merito.

                                  L.   Con un secondo ricorso del 6 agosto 2018 RI 1 chiede di annullare l’ordine di blocco emesso dall’UF di Lugano nei confronti dell’UE di Mendrisio e di sbloccare immediatamente a suo favore la nota somma.

                                  M.   Con osservazioni rispettivamente del 2 e dell’8 agosto 2018 sia l’UE sia l’UF si sono opposti ai ricorsi.

Considerato

in diritto:                  1.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). Vertendo sullo stesso complesso di fatti le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                   2.   La ricorrente argomenta di essere legittimata, quale parte del procedimento esecutivo che ha condotto all’incasso dell’importo riconosciutole da una decisione giudiziaria della Pretura di Mendrisio-Sud, a ricevere tale somma, sicché l’intervento dell’UF non trova alcuna giustificazione.

                                   3.   Nella sue osservazioni al ricorso l’UF evidenzia che la ricorrente durante l’interrogatorio avvenuto nella procedura di liquidazione dell’eredità giacente del defunto marito ha espressamente dichiarato di non essere a conoscenza se egli avesse effettuato donazioni, cessioni o pagamenti di debiti non scaduti. Per questo motivo, venuto a conoscenza dell’avvenuto pagamento da parte della debitrice presso l’UE di Mendrisio del credito ceduto da __________ alla moglie, l’UF ne ha chiesto il blocco. Nella procedura di eredità giacente l’UF ha poi inventariato il diritto di revocare la cessione, diritto che sarà fatto valere nella sede giudiziaria appropriata. L’Ufficio conferma pertanto la richiesta di tener bloccato l’importo depositato presso l’UE di Mendrisio sino a definizione della causa giudiziaria relativa alla revoca della cessione.

                                   4.   Per l’art. 285 cpv. 1 LEF la revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione beni che le sono stati sottratti a seguito di uno degli atti enumerati dagli art. 286, 287 e 288 LEF. In considerazione del fatto che il termine di atto ai sensi della predetta norma è da intendere nel senso più ampio possibile (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 285 LEF), la cessione di un credito a titolo gratuito e senza la pattuizione di alcuna controprestazione da parte della cessionaria a favore del cedente nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento appare di principio irrefragabilmente revocabile (art. 286 cpv. 1 LEF).

                                   5.   Secondo l’art. 200 LEF appartiene alla massa tutto ciò che ai sensi degli art. 214 e 285 segg. LEF è oggetto di azione revocatoria. Questa disposizione ha quale unico scopo di ricordare alle parti interessate alla procedura fallimentare l’obbligo di restituire i beni che sono pervenuti (o perverranno) a terzi a detrimento della massa fallimentare (sentenze della CEF 15.2012.50 del 26 giugno 2012 consid. 5 e 15.2003.202 del 2 febbraio 2004). L’am­­ministrazione fallimentare ha quindi l’obbligo d’iscrivere nell’in­­ventario fallimentare, come in concreto ha fatto, le pretese soggette a revocatoria (art. 27 RUF che prescrive inoltre di valutare tali pretese secondo il valore approssimativo per il caso che l’a­­zione revocatoria sortisse esito favorevole), ma non i beni che sono pervenuti a terzi prima dell’apertura del fallimento (Hand­schin/Hunkeler in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 200 LEF): essa ha tuttavia la facoltà di proporre contro questi terzi l’azione revocatoria o cedere questo diritto ai creditori fallimentari a norma dell’art. 260 LEF (già citata sentenza della CEF 15.2003.202).

                                   6.   Di conseguenza l’iscrizione nell’inventario dell’eredità giacente fu __________ del diritto di revocare la cessione – avvenuta prima dell’apertura della procedura di liquidazione fallimentare – non permette all’UF di ordinare alcun provvedimento conservativo (in particolare il blocco della somma incassata dall’UE di Mendrisio), ma gli assicura unicamente la possibilità di promuovere l’azione revocatoria. Se l’UF vuole bloccare il cennato pagamento deve chiedere al giudice di merito, competente a decidere sull’azione revocatoria, la pronuncia cautelare di provvedimenti conservativi nell’ambito di tale procedura di merito (già citata sentenza della CEF 15.2003.202) oppure avviare nei confronti di RI 1 una procedura di sequestro, essendo la stessa residente all’estero. Di conseguenza va revocato l’ordine di blocco emesso dall’UF di Lugano il 30 luglio 2018 e ordinato all’UE di Mendrisio di versare a RI 1 quanto incassato nell’esecuzione n. __________ dopo che il giudizio odierno sarà pas­sato in giudicato.

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso del 6 agosto 2018 è accolto e di conseguenza l’ordine 30 luglio 2018 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano è revocato.

                                   2.   Il ricorso del 27 luglio 2018 è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’CO 1 di versare a RI 1 quanto incassato nell’esecuzione n. __________ dopo che il giudizio odierno sarà passato in giudicato.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–     ; –  agli altri interessati a cura dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano e dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio.

                                         Comunicazione a:

                                         –  Ufficio dei fallimenti, Lugano;

                                         –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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