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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.10.2018 15.2018.60

1. Oktober 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·529 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Comminatoria di fallimento. Debitore iscritto nel registro IDI ma non nel registro di commercio. Competenza per accertare la nullità della comminatoria di fallimento

Volltext

Incarto n. 15.2018.60

Lugano 1 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulla segnalazione inoltrata il 12 luglio 2018 dal

                                         Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona

in merito all’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 12 luglio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

PI 1, __________

                                         contro

 RI 1  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’esecuzione n. __________ promossa il 17 gennaio 2018 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 753.50 oltre agli interessi del 5% dal 13 gennaio 2018 e di fr. 119.40, il 21 marzo 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento;

                                         che nell’ambito della causa avviata dalla PI 1 per ottenere il fallimento di RI 1, con decisione del 12 luglio 2018 (inc. SO.2018.583) il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha differito la decisione di fallimento sulla scorta dell’art. 173 cpv. 2 LEF e trasmesso l’incarto alla Camera nella sua veste di autorità di vigilanza affinché stabilisca se la parte escussa è soggetta all’esecuzione in via di fallimento;

                                         che il termine impartito da questa Camera alle parti e all’UE per esprimersi in merito alla validità della comminatoria di fallimento è rimasto infruttuoso;

                                         che, tuttavia, con decisione del 31 luglio 2018, l’UE di Locarno ha annullato la comminatoria di fallimento e preannunciato l’emis­sione di un avviso di pignoramento;

                                         che tale decisione non è stata impugnata ed è quindi definitiva;

                                         che ad ogni modo l’UE era competente per accertare la nullità della comminatoria di fallimento (art. 22 cpv. 2 e 38 cpv. 3 LEF; DTF 101 III 20 consid. 1/a), emessa nei confronti di un debitore – RI 1 – non iscritto a registro di commercio in una delle qualità esaustivamente enumerate all’art. 39 LEF;

                                         che la sua iscrizione nel registro “IDI” dei numeri d’identificazione delle imprese è senza rilievo dal profilo esecutivo;

                                         ch’essendo la segnalazione del Pretore aggiunto così diventata senza oggetto, la causa va stralciata dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   La segnalazione è dichiarata senza oggetto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona; –   ; –     .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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