Incarto n. 15.2018.55
Lugano 30 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato l’11 aprile 2018 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 agosto 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna Kanton Zürich, Zurigo (rappresentati dal Steueramt Zürich, Zurigo) rispettivamente da PI 2, (patrocinata dal PA 1, c/o __________, )
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che a domanda del Cantone Zurigo, il 24 agosto 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha spedito per posta a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di recuperi dell’imposta cantonale di fr. 28'527.95 oltre agli interessi del 4.5% dal 13 agosto 2016;
che l’atto non essendo stato ritirato, il 1° settembre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica supplementare tramite convocazione dell’escusso presso i suoi sportelli;
che a domanda di PI 2 il 19 ottobre 2017 l’UE di Lugano ha spedito per posta a RI 1 un secondo precetto esecutivo (n. __________) per l’incasso di un saldo di pigioni per i mesi da gennaio a settembre 2017 di fr. 82'871.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2017 e a un risarcimento di fr. 10'400.– più interessi del 5% dal 1° ottobre 2017;
che l’atto, anche in questo caso, non essendo stato ritirato, il 24 ottobre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica supplementare tramite la cancelleria comunale di Lugano;
che a domanda della Confederazione Svizzera (rappresentata dallo Steueramt Zürich), il 24 novembre 2017 l’UE di Lugano ha spedito per posta sempre a RI 1 un terzo precetto esecutivo (n. __________) per l’incasso dell’imposta federale del 2013 di fr. 37'257.75 oltre agli interessi del 3% dal 9 novembre 2017 e agli interessi di mora fino all’8 novembre 2017 di fr. 936.25;
che pure in questo caso l’atto non è stato ritirato, sicché il 29 novembre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica supplementare tramite la cancelleria comunale di Lugano;
che il 5 gennaio 2018, rispettivamente il 30 gennaio e il 16 marzo 2018 l’UE ha proceduto alla pubblicazione dei tre precetti esecutivi sul foglio ufficiale cantonale;
che con scritto dell’11 aprile 2018 redatto in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di Lugano di accertare la nullità delle tre pubblicazioni, eseguite dopo che, il 20 dicembre 2017, egli si era trasferito a Freienbach (SZ), e in ogni caso di restituirgli il termine per interporre opposizione e di registrare le opposizioni da lui formulate a tutti e tre i precetti esecutivi;
che con scritto del 17 maggio 2018, sempre in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di sospendere le tre esecuzioni per nullità e di cancellarle dal registro delle esecuzioni;
che con provvedimento del 30 maggio 2018, l’UE ha informato RI 1 di ritenere corretta l’emissione dei tre precetti esecutivi, siccome al momento in cui è avvenuta egli era ancora domiciliato nel Distretto di Lugano, e di avere registrato solo l’opposizione interposta al terzo precetto esecutivo (n. __________), considerato formalmente notificato il 30 marzo 2018, mentre le due altre opposizioni sono state reputate tardive;
che l’UE ha inoltre ricordato a RI 1 che i ricorsi devono essere redatti in lingua italiana e l’ha reso attento che se non avesse prodotto l’atto di ricorso nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 7 LPR (legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 280.200) entro 10 giorni, i suoi scritti non sarebbero stati presi in considerazione e il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che nel termine impartito RI 1 non ha emendato i suoi scritti;
che il ricorso va così dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 LPR);
che si giungerebbe alla stessa conclusione pur volendo prescindere dall’inosservanza formale, siccome il ricorso sarebbe comunque da considerare tardivo per le due prime esecuzioni;
che anche la terza esecuzione non potrebbe essere dichiarata nulla e cancellata dal registro delle esecuzioni, perché quando ha emesso il precetto esecutivo, il 24 novembre 2017, l’UE di Lugano era ancora territorialmente competente;
che per il resto l’UE era sì incompetente per pubblicare il precetto esecutivo il 16 marzo 2018, ma RI 1 ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto interporre opposizione – la quale è stata regolarmente registrata dall’UE – sicché non è dato di capire quale interesse suo degno di protezione sarebbe stato leso, onde, di nuovo, l’irricevibilità (doppia) del ricorso anche per la terza esecuzione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – Steueramt Zürich, Baedliweg 21, Zürich; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.