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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.10.2018 15.2018.34

5. Oktober 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,254 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Ricorso contro la richiesta di anticipo delle spese di realizzazione

Volltext

Incarto n. 15.2018.34

Lugano 5 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso inoltrato il 13 aprile 2018 dal

RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, Maroggia)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Faido, o meglio contro la richiesta di anticipo delle spese di realizzazione emessa il 5 aprile 2018 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente nei confronti di

PI 1, __________  

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 3 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Faido, il Co­mune RI 1 procede contro PI 1 per l’in­casso di residui d’imposta comunale di fr. 10'756.90 (per il 2011) e di fr. 6'913.85 (per il 2010), oltre agli accessori.

                                  B.   L’8 maggio 2017, l’UE ha pignorato a favore del Comune 18 oggetti d’arredo (armadi, scrivanie, sedie, tavolini, cucine ecc.) di cui PI 1 è proprietario, stimandoli complessivamente in fr. 5'000.–, e un suo credito di fr. 187'521.70 contro tale __________ stimato in fr. 1.–.

                                  C.   Depositate le domande di vendita il 14 giugno 2017, il successivo 26 giugno l’UE ha diffidato il procedente a versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di realizzazione, avvertendolo che le domande di realizzazione sarebbero state considerate caduche ove il deposito non fosse stato effettuato entro 20 giorni. In risposta a una richiesta di motivazione della diffida, l’UE ha precisato che l’anticipo richiesto è conforme alla prassi cantonale in materia di realizzazione di beni immobiliari.

                                  D.   Il 6 (recte 3) aprile 2018 il Comune RI 1 ha presentato due nuove domande di vendita sempre nelle stesse esecuzioni. Il 5 aprile l’UE ha emesso una nuova diffida di versamento di un anticipo sempre di fr. 1'000.–.

                                  E.   Il 13 aprile 2018, il procedente ha interposto ricorso contro la nuova diffida, postulandone l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 5 aprile 2018 dall’UE di Faido, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Contrariamente a quanto ritiene l’UE, infatti, l’atto impugnato non è la prima diffida del 26 giugno 2017, bensì la seconda del 5 aprile 2018, relativa alle (nuove) domande di realizzazione del 6 (recte 3) aprile 2018. E anche volendo considerare caduche le prime domande di realizzazione in virtù dell’avvertenza contenuta nella prima diffida, sta di fatto che le nuove domande sono state presentate entro il termine massimo di un anno dell’art. 116 cpv. 1 LEF e, ad ogni modo, le decisioni del 5 aprile 2018 con cui l’UE le ha comunicate al debitore non sono state impugnate e sono quindi da ritenere definitive e vincolanti.

                                  2.   Il ricorrente si duole che l’anticipo di fr. 1'000.– richiestogli è sproporzionato rispetto al valore di stima, di fr. 5'000.–, dei beni da realizzare e per rapporto al lavoro dell’UE, a cui non incomberà di ripartire il provento dell’asta, siccome al pignoramento non partecipano altri creditori. Il ricorrente assicura inoltre di essere solvibile e di voler saldare eventuali spese occasionate dalla realizzazione, qualora il provento non dovesse già essere sufficiente alla loro copertura.

                                         Da parte sua, l’UE ricorda l’obbligo del creditore di anticipare le spese esecutive giusta l’art. 68 LEF e sul loro ammontare si limita a rilevare che, trattandosi di un anticipo, un’eventuale eccedenza verrebbe retrocessa al ricorrente.

                                   3.   L’art. 68 cpv. 1 LEF non fa dipendere l’obbligo posto a carico del creditore di anticipare le spese esecutive dalla sua solvibilità né dalla probabilità che il ricavo della realizzazione non ne garantisca la copertura (DTF 130 III 523 consid. 2.4). Da questo profilo il ricorso è quindi da ritenere infondato.

                                   4.   Per quanto riguarda la quantificazione dell’anticipo, per la sua stessa natura esso non deve eccedere l’importo delle spese presumibili cui si rapporta. Nel determinarlo l’ufficio d’esecuzione gode di un certo margine d’apprezzamento (che l’autorità di vigilanza cantonale può rivedere liberamente: art. 17 cpv. 1 LEF), ma deve almeno stimare l’importo delle spese di cui è chiesta l’anticipazione (DTF 130 III 522 consid. 2.2 con rinvii; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 68 LEF).

                                4.1   Nel caso specifico l’UE non sembra avere stimato le spese di realizzazione cui si riferisce il provvedimento impugnato, perlomeno non vi accenna nelle osservazioni al ricorso. D’altronde il riferimento alla prassi cantonale in materia di realizzazione di beni immobiliari contenuto nella risposta del 28 giugno 2017 è fuori tema, trattandosi nella fattispecie di una realizzazione di beni mobili. Che poi l’eventuale parte eccedente dell’anticipo sia da restituire al creditore esula dai criteri stabiliti dall’art. 68 LEF e non svincola l’ufficio dall’obbligo di stimare le spese esecutive e di adeguarvi l’importo dell’anticipazione richiesta, specie perché l’istituto ha una certa funzione dissuasiva (DTF 130 III 523 consid. 2.4).

                                4.2   Le spese presumibili fino alla fine della procedura sono la tassa per la preparazione e l’esecuzione dell’incanto, compresa la stesura del verbale, pari a fr. 100.– per un ricavo di fr. 5'000.– (art. 30 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OTLEF), che prudenzialmente può essere aumentata di fr. 80.– per tenere conto del numero di oggetti da realizzare, potenzialmente atto a prolungare di un’ora il tempo di preparazione e di esecuzione dell’asta (art. 30 cpv. 5 OTLEF), la tassa d’incasso del ricavo della realizzazione e di versamento del dividendo, pari a fr. 25.– (combinati art. 19 cpv. 1 e 33 OT­LEF) e il rilascio degli attestati di carenza di beni, di fr. 38.– (2 x 2 esemplari a fr. 8.– per pagina [art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF] più le spese di una raccomandata per il procedente e di un invio semplice per l’escusso [art. 13 cpv. 1 OTLEF]). Non vanno considera­te né spese di ripartizione (giusta l’art. 34 OTLEF – l’unico parte­cipante al pignoramento è il ricorrente – né spese di custodia dei beni pignorati (nel senso dell’art. 26 OTLEF), lasciata all’escus­so. Un anticipo di fr. 250.– appare così adeguato a coprire le spese presumibili. In questa misura il ricorso merita accoglimento.

                                   5.   Il ricorso non è stato notificato a PI 1 per osservazioni, siccome la questione controversa non tocca direttamente un suo interesse degno di protezione.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato è annullato e riformato nel senso che il RI 1 è invitato a versare all’Ufficio di esecuzione di Faido un anticipo di fr. 250.– entro 20 giorni dalla ricezione del presente giudizio. Le altre condizioni rimangono invariate.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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