Incarto n. 15.2018.32
Lugano 22 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione formulata il 13 aprile 2018 dalla
RI 1 ora in liquidazione, (rappresentato da RA 1, __________)
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 171'456.25 oltre agli interessi del 5% dal 13 marzo 2018;
che il precetto esecutivo è stato notificato il 23 marzo 2018 presso il recapito della società escussa in via __________ nelle mani del collaboratore della RI 1, __________, il quale non ha interposto opposizione;
che con atto del 13 aprile 2018, la RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per formulare opposizione;
che con osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE si è opposto alla richiesta dell’escussa e lo stesso ha fatto la PI 1 il 25 aprile 2018;
che la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento della RI 1 dal 5 giugno 2018;
che il 17 luglio 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato la dichiarazione di fallimento, da liquidarsi in procedura sommaria;
che l’esecuzione per cui è chiesta la restituzione del termine d’opposizione è quindi definitivamente estinta (art. 206 cpv. 1 LEF);
che la procedura in esame è così divenuta senza oggetto e deve pertanto essere stralciata dai ruoli (cfr. art. 24b cpv. 1 LPR);
che per prassi non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è stralciata dai ruoli in quanto divenuta senza oggetto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.