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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2018 15.2018.32

22. Oktober 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·450 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Estinzione dell’esecuzione in seguito al fallimento dell’istante. Stralcio dell’istanza

Volltext

Incarto n. 15.2018.32

Lugano 22 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione formulata il 13 aprile 2018 dalla

RI 1 ora in liquidazione, (rappresentato da RA 1, __________)

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 171'456.25 oltre agli interessi del 5% dal 13 marzo 2018;

                                         che il precetto esecutivo è stato notificato il 23 marzo 2018 presso il recapito della società escussa in via __________ nelle mani del collaboratore della RI 1, __________, il quale non ha interposto opposizione;

                                         che con atto del 13 aprile 2018, la RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per formulare opposizione;

                                         che con osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE si è opposto alla richiesta dell’escussa e lo stesso ha fatto la PI 1 il 25 aprile 2018;

                                         che la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento della RI 1 dal 5 giugno 2018;

                                         che il 17 luglio 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato la dichiarazione di fallimento, da liquidarsi in procedura sommaria;

                                         che l’esecuzione per cui è chiesta la restituzione del termine d’op­posizione è quindi definitivamente estinta (art. 206 cpv. 1 LEF);

                                         che la procedura in esame è così divenuta senza oggetto e deve pertanto essere stralciata dai ruoli (cfr. art. 24b cpv. 1 LPR);

                                         che per prassi non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia);

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L’istanza è stralciata dai ruoli in quanto divenuta senza oggetto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione a:

                                         –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona;

–   Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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