Incarto n. 15.2018.25
Lugano 8 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui tre ricorsi del 26 marzo 2018 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca nelle procedure esecutive n. (700) __________882, (700) __________884 e (700) __________885 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 3, PI 2, PI 1, (rappresentati dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 14 marzo 2012 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca, il PI 3, lo PI 2 e la PI 1 procedono contro RI 1 per ottenere da lui la prestazione di garanzie di rispettivamente fr. 1'055'000.–, fr. 1'178'000.– e fr. 985'000.– oltre ad accessori, a convalida dei sequestri n. __________, __________ e __________.
B. Il 15 marzo 2012 l’UE ha notificato i relativi precetti esecutivi al debitore, che all’epoca era domiciliato nel Comune di __________. Avendo costui interposto opposizione, gli escutenti hanno adito il Pretore del Distretto di Riviera, che con tre sentenze del 6 luglio 2017 ha rigettato tutte e tre le opposizioni in via definitiva.
C. Dando seguito alle domande di proseguimento delle esecuzioni presentate dai creditori, il 4 settembre 2017 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 25 settembre 2017 e li ha inviati al debitore presso il suo domicilio di Claro, Comune nel quale era domiciliato dal 3 maggio 2016. Venuto in seguito a conoscenza che l’escusso era partito per la Bulgaria il 24 giugno 2016, l’organo esecutivo ha pubblicato gli avvisi di pignoramento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. __________ e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ dell’__________.
D. Il 25 settembre 2017 l’UE ha quindi proceduto al pignoramento delle quote di comproprietà di ½ della particella n. __________ e di ½ della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà di RI 1.
E. Con e-mail del 4 ottobre 2017 l’avv. PA 1, legittimatosi quale rappresentante del debitore, ha chiesto all’Ufficio di trasmettergli tutta la documentazione concernente le esecuzioni qui al vaglio. In risposta, quel giorno stesso l’UE gli ha inviato per e-mail copia dei precetti esecutivi, delle domande di continuazione e delle sentenze di rigetto delle opposizioni, comunicandogli altresì che “inseriremo quale rappresentante del debitore il suo nome così da ricevere tutte le informazioni del caso”.
F. Il 25 ottobre 2017 l’organo esecutivo ha inoltrato all’avv. PA 1 il verbale di pignoramento. Con scritto del 27 ottobre quest’ultimo ha però ritornato tale documento all’UE, comunicandogli che aveva ricevuto mandato da RI 1 “esclusivamente per ottenere la documentazione inerente alle esecuzioni in oggetto, al fine di effettuare una diagnosi della fattispecie sulla scorta degli esiti procedurali” e che “dopo la trasmissione dei documenti di cui alla vostra email del 4 ottobre 2017, il mio mandato è cessato”.
G. L’Ufficio ha pertanto pubblicato il verbale di pignoramento sul FUSC n. __________ e sul FUC n. __________ del 7 novembre 2017.
H. Con ricorso del 26 marzo 2018 __________ si aggrava contro gli avvisi e il verbale di pignoramento, chiedendo a questa Camera di dichiararli nulli e, in subordine, di annullarli. Visto l’esito della presente decisione, non sono state chieste osservazioni alle parti interessate.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente premette che dall’ottobre 2016 è domiciliato in Bulgaria e che al momento in cui l’UE ha proceduto alla pubblicazione degli avvisi e del verbale di pignoramento egli era sprovvisto di un rappresentante legale in Svizzera. Contesta pertanto la validità della notificazione in via edittale, siccome – a suo dire – l’Ufficio non ha rispettato le prescrizioni di legge in tema di notificazione degli atti esecutivi all’estero, in particolare la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), a cui hanno aderito sia la Svizzera sia la Bulgaria. È dunque del parere che la notificazione degli avvisi e del verbale di pignoramento sono inficiati da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stadio e grado del procedimento, e che le esecuzioni devono essere annullate anche per violazione degli art. 6 CEDU e 29 cpv. 2 Cost.
1.1 Giusta l’art. 34 LEF, gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Ciò vale in principio anche per l’avviso di pignoramento (art. 90 LEF) e il verbale di pignoramento (art. 114 LEF) (Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 90 LEF; Jeandin/Sabeti in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 114 LEF; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 90 LEF; Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 112 LEF). Se però il destinatario di tali comunicazioni è domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi (cfr. art. 66 cpv. 1 LEF), l’art. 66 cpv. 3 LEF si applica per analogia (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 34 LEF).
Nei rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria vige in particolare la CLA65, che si applica anche agli avvisi e alle decisioni dell’ufficio d’esecuzione, per prassi assimilabili ad atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale (Gilliéron, ibidem), ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017, consid. 2.1).
1.2 Nel caso in rassegna, tuttavia, le esecuzioni in questione concernono debiti di diritto pubblico (richieste di garanzie ai fini dell’imposta comunale, cantonale e federale dal 2001 al 2009 e imposta suppletoria comunale, cantonale e federale, multa compresa) e di conseguenza la CLA65 non è applicabile. In mancanza di specifiche convenzioni o trattati internazionali e non avendo la Bulgaria dichiarato il proprio assenso alla notifica, tramite la posta, di decisioni straniere direttamente a interessati risiedenti sul proprio territorio, la notificazione può perfezionarsi soltanto in via edittale (Gilliéron, ibidem; Erard, ibidem). Nella fattispecie la notifica degli avvisi e del verbale di pignoramento è dunque avvenuta correttamente con le pubblicazioni sul FUSC e sul FUC dell’8 settembre e del 7 novembre 2017, sicché, sotto questo profilo, il ricorso si rivela infondato. Non portano a diversa conclusione le censure riguardanti l’asserita violazione del diritto di essere sentito previsto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost., ritenuto che le notifiche in questione hanno avuto luogo conformemente alla legge.
2. Per abbondanza, va rilevato che il ricorrente doveva ad ogni modo attendersi una notifica dei predetti atti mediante pubblicazione, siccome nell’ottobre 2016 ha trasferito il suo domicilio all’estero senza preoccuparsi di nominare un rappresentante legale giusta l’art. 66 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 15.2003.83 del 16 luglio 2003, consid. 3.2), per tacere del fatto che il suo attuale patrocinatore, l’avv. PA 1, ha comunque avuto conoscenza delle domande di continuazione delle esecuzioni il 4 ottobre 2017 (sopra, consid. E) e del verbale di pignoramento con scritto dell’UE del 25 ottobre 2017, malgrado egli abbia poi rinviato tale atto al mittente, sostenendo di non rappresentare più l’insorgente (sopra, consid. F). Finché la revoca del mandato non è comunicata all’Ufficio, gli atti trasmessi al rappresentante legale sono da considerare validamente notificati al suo mandante (cfr. sentenze della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010 consid. 3.2 e dell’11 marzo 1977 in re Scappino, Rep. 1979, 175 consid. 6). Nelle predette circostanze, l’allegazione secondo cui RI 1 ha preso atto per la prima volta dell’esistenza degli avvisi e del verbale di pignoramento soltanto il 15 marzo 2018 nell’ambito di un’altra procedura (v. ricorsi, ad 3, pag. 3) desta più di qualche perplessità, risultando finanche al limite del temerario. Infondati, i ricorsi vanno dunque respinti.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.
2. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.
3. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.