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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.2018 15.2018.16

21. August 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·482 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Nuova stima peritale. Assenza di contestazione delle parti. Ripartizione delle spese peritali. Tassa di giustizia

Volltext

Incarto n. 15.2018.16

Lugano 21 agosto 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sulla contestazione della stima immobiliare presentata dalla

RI 1    

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dal­l’istante nei confronti di

PI 1,

ricordato che con decisione del 5 marzo 2018, la Camera ha accolto il “ricorso” interposto il 16 febbraio 2018 dalla RI 1 nell’esecuzione appena citata, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritale della proprietà per piani n. __________ e della quota “O” della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano in fr. 868'000.– complessivi;

richiamata l’ordinanza del 25 giugno 2018 con cui la Camera ha impartito alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 22 giugno 2018 dell’arch. __________;

preso atto che le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di complessivi fr. 1'070'000.– che il perito ha attribuito ai fondi;

considerato che, in assenza di contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta determinante, sicché quello stabilito dall’UE va rettificato in fr. 1'070'000.–;

ritenuto che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 1'720.–, già anticipate dalla RI 1, restano a suo carico, non avendo la stessa chiesto che le venissero rifuse dall’escussa nel senso dell’art. 9 cpv. 2, 2° periodo RFF, sicché può essere lasciata aperta la questione di sapere se una nuova stima peritale, superiore a quella precedente di più del 20%, possa essere reputata “notevolmente” (“wesentlich”, “sensiblement”) modificata;

posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);

decide:                     1.   Il valore di stima della proprietà per piani n. __________ e della quota “__________” della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'070'000.–.

                                   2.   Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 1'720.–, già anticipate dalla RI 1, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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