Incarto n. 15.2018.109
Lugano 14 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 18 dicembre 2018 da
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione appena citata, RI 1 ne ha chiesto la prosecuzione il 13 settembre 2018;
che dopo vari tentativi vani di contattare l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, con il ricorso in esame l’escutente lamenta una violazione dell’art. 89 LEF e chiede che sia dato immediatamente seguito alla sua domanda di proseguire l’esecuzione;
che nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2018 l’UE segnala di aver emesso, quello stesso giorno, l’avviso di pignoramento per il 14 febbraio 2019 e di aver chiesto l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso;
che avendo l’UE compiuto l’atto richiesto il ricorso è così diventato senza oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 24c cpv. 1 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per denegata giustizia è dichiarato senza oggetto e di conseguenza è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.