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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2019 15.2018.109

14. Januar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·375 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Domanda di prosecuzione dell’esecuzione. Ricorso per denegata giustizia. Stralcio dal ruolo dopo che l’ufficio d’esecuzione ha compiuto l’atto richiesto

Volltext

Incarto n. 15.2018.109

Lugano 14 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 18 dicembre 2018 da

 RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che nell’esecuzione appena citata, RI 1 ne ha chiesto la prosecuzione il 13 settembre 2018;

                                         che dopo vari tentativi vani di contattare l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, con il ricorso in esame l’escutente lamenta una violazione dell’art. 89 LEF e chiede che sia dato immediatamente seguito alla sua domanda di proseguire l’esecuzione;

                                         che nelle sue osservazioni del 19 dicembre 2018 l’UE segnala di aver emesso, quello stesso giorno, l’avviso di pignoramento per il 14 febbraio 2019 e di aver chiesto l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso;

                                         che avendo l’UE compiuto l’atto richiesto il ricorso è così diventato senza oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 24c cpv. 1 LPR);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per denegata giustizia è dichiarato senza oggetto e di conseguenza è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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