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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2019 15.2018.104

14. Januar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·687 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Comminatoria di fallimento. Domanda di proroga

Volltext

Incarto n. 15.2018.104

Lugano 14 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 dicembre 2018 della

RI 1 (rappr. dal presidente della gerenza RA 1, )  

contro

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 novembre 2018 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'esecuzione n. __________ promossa il 24 maggio 2018 dalla società PI 1 contro l’RI 1 per l'incasso di fr. 5'400.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, il 28 novembre 2018 l'Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l'opposizione interposta dall'escussa era stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, mediante sentenza 25 settembre 2018, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso 7 dicembre 2018, l’RI 1 contesta la comminatoria di fallimento chiedendo una proroga fino al 31 gennaio 2019.

                                  C.   Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2018, l'UE chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori.

Considerato

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato as­soggettamento dell'escusso all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, l’RI 1 addebita la propria situazione di difficoltà economica in gran parte alla stessa società escutente, che in realtà sarebbe essa la sua debitrice. Preannuncia inoltre la sua prossima trasformazione in una società anonima e l'immissione di nuovi capitali e chiede al riguardo una proroga fino al 31 gennaio 2019 per poter far fronte a tutti i debiti e posizioni aperte, ivi compreso quello vantato dall'escu­tente. Così facendo, la ricorrente non invoca però alcuna violazione della legge da parte dell'UE né alcun errore di apprezzamento nel senso dell'art. 17 cpv. 1 LEF. E la domanda di proroga – di cui l'UE non poteva tenere conto già perché è stata formulata solo dopo la notifica dell'atto impugnato – non può essere accolta, siccome la legge non lascia al riguardo agli organi esecutivi alcun margine d'apprezzamento – o di “buon senso” per dirla come la ricorrente – bensì prescrive la notifica della comminatoria di fallimento “senza indugio” (art. 159 LEF). Il ricorso si rivela di conseguenza inammissibile.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

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