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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2017 15.2017.78

15. Dezember 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,463 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Notifica in via edittale di sequestri, precetti esecutivi, avvisi di pignoramento e verbale di pignoramento per crediti fiscali. Eccezione di nullità della decisione fiscale su cui si fonda l’esecuzione

Volltext

Incarto n. 15.2017.78

Lugano 15 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso interposto il 9 ottobre 2017 da

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro gli avvisi di pignoramento del 13 luglio 2017 e il verbale di pignoramento emesso il 6 settembre 2017 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da:

Confederazione Svizzera, Bellinzona Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentanti dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 18 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino procedono contro RI 1 per l’incasso rispettivamente dell’impo­­sta federale diretta per il 2013 di fr. 18'786.35 oltre agli interessi del 3% su fr. 18'850.35 dal 14 gennaio 2017 e dell’imposta cantonale per il 2013 di fr. 38'089.15 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 36'754.80 dal 14 gennaio 2017. Le esecuzioni sono state pro­mosse a convalida dei sequestri n. __________ e __________ del 19 gennaio 2017 vertenti sulla quota di comproprietà di 50/100 della particella n. __________ RFD __________, intestate all’escusso.

                                  B.   Visto il carattere fiscale dei crediti posti in esecuzione e il domicilio all’estero dell’escusso, i verbali di sequestro e i precetti esecutivi sono stati pubblicati il __________ sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC n. __________) e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC n. __________), previa comunicazione scritta del 18 aprile 2017 al domicilio di RI 1 in via __________ a I-__________, ritornata dalla posta italiana all’UE con la menzione “il destinatario è trasferito”.

                                  C.   Non avendo l’escusso interposto opposizione, il 1° giugno 2017 gli enti escutenti hanno chiesto la prosecuzione delle esecuzioni e il __________ l’UE di Lugano ha pubblicato gli avvisi e i verbali di pignoramento sul FUSC n. __________ e sul FUC n. __________, previa comunicazione scritta del 25 settembre 2017, sempre al domicilio italiano dell’escusso, recapitata il 2 ottobre 2017.

                                  D.   Con “istanza di annullamento” (recte: ricorso) del 9 ottobre 2017, RI 1 chiede che, previo conferimento dell’effetto so­spensivo, venga accertata la nullità degli avvisi e dei verbali di pignoramento. Il 20 ottobre 2017, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni rispettivamente del 30 ottobre e del 14 novembre 2017, sia i procedenti sia l’UE hanno postulato la reiezione del ricorso.

considerando

in diritto:                  1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla pubblicazione degli avvisi di pignoramento e del verbale di pignoramento impugnati, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorrente allega di essere detenuto presso il carcere di __________ dal 5 dicembre 2014 e si lamenta che, malgrado le autorità cantonali ne fossero a conoscenza (tramite il Ministero pubblico del Cantone Ticino nell’ambito della procedura di assistenza interna­zionale in materia penale con l’Italia), i solleciti e le notifiche d’im­­posta, così come la decisione finale d’imposizione d’ufficio, siano state presumibilmente notificati al suo precedente domicilio di __________ e non al suo patrocinatore, al suo domicilio in Italia, ai suoi famigliari o per mezzo di pubblicazione agli albi ufficiali.

                                2.1   Intanto, le autorità inquirenti e giudicanti penali sono vincolate al segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale (art. 73 cpv. 1 CPP), di regola anche nei confronti delle altre autorità (cfr. art. 75 CPP), segnatamente fiscali, se non nel quadro di una procedura di assistenza su richiesta dell’autorità fiscale o di comunicazioni da parte dell’autorità penale di dati pertinenti ai fini fiscali (art. 112 LIFD, RS 642.11). Non si può quindi presumere che le autorità fiscali ed esecutive svizzere fossero a conoscenza dell’incarcerazione del ricorrente o del suo nuovo domicilio, né egli fornisce indizi che così fosse. Sarebbe invece spettato a lui, se del caso per il tramite del suo patrocinatore, d’informare almeno il controllo degli abitanti in merito al suo nuovo domicilio in Italia o al recapito del suo legale. Senza contare che di per sé il suo collocamento in un penitenziario non costituiva un nuovo domicilio (cfr. art. 23 cpv. 1 CC).

                                2.2   D’altronde, RI 1 non contesta la regolarità della no­tifica degli atti esecutivi emessi dall’UE di Mendrisio. A ragione. Trattandosi di atti relativi a crediti di diritto pubblico, in effetti, non era possibile notificarli all’estero in conformità delle norme della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2007.120 del 31 marzo 2008, consid. 2 e riferimenti citati). La notificazione poteva quindi perfezionarsi soltanto in via edittale nel senso dell’art. 66 cpv. 4 n. 3 (eventualmente n. 1) LEF (Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF), com’è poi effettivamente avvenuto (sopra ad B e C). La trasmissione per posta al ricorrente della copia degli atti aveva valore puramente informativo, sicché il mancato recapito postale dell’avviso di notifica dei verbali di sequestro e dei precetti esecutivi (sopra ad B) non ha nociuto alla validità della notificazione edittale (sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017 consid. 2.2).

                                2.3   Siccome RI 1 non ha interposto opposizione entro il termine di 20 giorni (giusta l’art. 33 cpv. 2 LEF) indicato sulle pubblicazioni del __________ (sopra ad B), risultano validi anche gli avvisi e i verbali di pignoramento, regolarmente notificati mediante pubblicazione del __________ e recapitati, questa volta, all’indirizzo di __________ il 2 ottobre 2017 (sopra ad C).

                                   3.   Il ricorrente afferma inoltre di avere sollevato la nullità delle decisioni di tassazione d’ufficio delle imposte cantonale e federale per il 2013, emanate il 9 marzo 2016, e chiede di accertare la nullità di tutti gli atti esecutivi consecutivi all’emanazione di quelle decisioni. A parte il fatto che dall’“istanza di accertamento di nullità” acclusa al ricorso (allegato 5) non si evince neppure a quale autorità la stessa è stata indirizzata, ad ogni modo la procedura in questione non è d’immediato rilievo per l’esito del presente giudizio. In diritto esecutivo svizzero, infatti, il pignoramento o il fallimento non è vincolato a un preventivo accertamento giudiziario o amministrativo nel merito del credito posto in esecuzione (v. FF 1991 III 4-5). Un simile esame interviene solo se l’escusso interpone opposizione. Nel caso contrario, come verificatosi nella fattispecie, l’esecuzione continua il suo corso sino alla realizzazione quand’anche il creditore non possa prevalersi di alcun titolo esecutivo oppure si valga di un titolo non valido o nullo, fatti salvi i casi di esecuzioni manifestamente abusive (art. 2 cpv. 2 CC) oppure di sospensione o di annullamento dell’esecuzione decretati dal giudice in virtù degli art. 85 o 85a LEF.

                                3.1   Nel caso specifico, la nullità delle decisioni fiscali non è manifesta. Esse sono infatti state notificate al domicilio ufficiale del ricorrente a __________. Egli non pretende di aver annunciato il cambiamento di domicilio né allega che il suo coinquilino, __________, non gliele abbia trasmesse né che non sarebbe stato tenuto a trasmettergliele o a informare l’autorità fiscale del cambiamento.

                                3.2   Nelle predette circostanze, spetterà alle autorità fiscali qualora siano adite da RI 1 con l’istanza di “accertamento di nullità” statuire in merito. In caso di accoglimento del­l’istanza, l’autorità fiscale stessa (se si dovesse ragionare per ana­logia con l’art. 79 LEF) o il giudice civile competente (art. 1 lett. c e 198 lett. e n. 2 CPC) annullerà l’esecuzione in virtù dell’art. 85a LEF, giacché l’accertamento della nullità di una decisione fiscale comporta in sé l’accertamento dell’inesistenza del credito fondato su tale decisione.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –     .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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