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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2017 15.2017.26

26. Juni 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·890 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Segnalazione disciplinare. Conservazione degli atti fallimentari. Caso di bozze d’istanze di conciliazione

Volltext

Incarto n. 15.2017.26

Lugano 26 giugno 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sulla segnalazione 31 marzo 2017 di

 DE 1   

contro

l’operato dell’Ufficiale dei fallimenti di __________

__________ DN 1, __________  

nella procedura di fallimento, ormai revocata, avviata nei confronti del denunciante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto __________ ha decretato l’autofallimento di PI 1, ordinando all’Ufficio dei fallimenti (UF) di __________ di pro­cedere alla liquidazione in via fallimentare;

                                         che in seguito al ritiro delle insinuazioni di __________, moglie del fallito, della __________, dello studio legale __________ e della __________, nonché all’estinzione degli altri crediti insinuati da parte del fallito, con decisione del 16 novembre 2016 il Pretore aggiunto ha revocato il fallimento;

                                         che con segnalazione del 31 marzo 2017 qui in esame, DE 1 chiede l’adozione di una misura disciplinare giusta l’art. 14 LEF nei confronti dell’Ufficiale dei fallimenti di __________, __________ DN 1, sostenendo che quest’ultimo ha distrutto in maniera inammissibile degli atti della procedura fallimentare;

                                         che il denunciante rileva in sostanza che alla sua richiesta del 10 marzo 2017 di ottenere i documenti del protocollo contrassegnati con i n. 107 (e-mail 7 aprile 2015 dell’UE all’avv. PI 2 con le bozze delle domande di esecuzione), 108 (e-mail 8 aprile 2015 dell’UE all’avv. PI 2 con le bozze delle domande di conciliazione) e 109 (e-mail 10 aprile 2015 dell’avv. PI 2 all’__________ DN 1), l’Ufficiale ha risposto il 21 marzo 2017 co­municando che “non si trovano né negli atti del fallimento, né tantomeno nei computer siccome tali atti costituivano dei documenti di lavoro (bozze) le quali sono state eliminate per evitare inutili confusioni”;

                                         che secondo DE 1 la predetta motivazione è poco plausibile, siccome non si potrebbe creare alcuna confusione qualora i documenti richiesti fossero deposti agli atti in maniera ordinaria;

                                         ch’egli è inoltre del parere che le e-mail di un’autorità pubblica vengano salvaguardati ogni notte su un server;

                                         che fa altresì notare che sono stati eliminati dei documenti che l’avv. PI 2, patrocinatore del Comune di __________, aveva inviato all’Ufficiale al fine di assicurarsi che fossero redatti correttamente, circostanza che – a detta del denunciante – è inusuale;

                                         che a ben vedere gli atti del protocollo contrassegnati con i n. 107, 108 e 109, che fanno riferimento ai messaggi elettronici scambiati tra l’Ufficiale e l’avv. PI 2 tra il 7 e il 10 aprile 2015, sono tuttora presenti nell’incarto;

                                         che mancano solo i documenti allegati a quei messaggi, ovvero le bozze delle domande di esecuzione e delle istanze di conciliazione;

                                         che giusta l’art. 5 cpv. 1 del Regolamento concernente l’ammi­­nistrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32), l’ufficio dei fallimenti deve unire agli atti una copia di tutte le comunicazioni da esso fatte, siano esse rivolte alle parti o a terzi che partecipano alla procedura (Penon/Wohlgemuth in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 2 ad art. 5 RUF)

                                         che secondo l’art. 9, 2° periodo RUF, tuttavia, solo le comunicazioni il cui contenuto ha un’importanza (o portata) giuridica devono essere annotate nel protocollo, ossia unicamente le comunicazioni relative a un provvedimento ufficiale, al quale sono legati effetti giuridici (Penon/Wohlgemuth, op. cit., n. 3 ad art. 9);

                                         che la nozione di “comunicazione” (nei testi in tedesco e in francese) è identica all’art. 5 cpv. 1 e all’art. 9 RUF (Penon/Wohlge­muth, op. cit., n. 4 ad art. 9), sicché devono essere conservate solo le comunicazioni (e i relativi allegati) aventi una portata giuridica;

                                         che ciò non è il caso di atti preparatori o di bozze, specie se sono poi stati sostituiti con versioni definitive, debitamente protocollate e conservate, come nel caso in esame (v. gli atti del protocollo contrassegnati con i n. da 112 a 120);

                                         che in assenza di violazione dei doveri di funzione o dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo (v. sentenza della CEF 15.2016.20 del 24 febbraio 2017 con­sid. 4), non entra in considerazione una sanzione disciplinare;

                                         che neppure può considerarsi inusuale – e quanto meno illecita o inopportuna – la collaborazione instaurata tra l’Ufficiale e l’avv. PI 2, per la preparazione delle istanze di conciliazione, visto che era intesa a realizzare (o perlomeno salvaguardare) delle pretese della massa, ciò che rientra nel compito che la legge assegna all’amministrazione del fallimento (art. 240 LEF);

                                         che alla luce delle considerazioni che precedono non sono dunque dati gli estremi per avviare una procedura disciplinare;

                                         che siccome il denunciante non ha qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6), solo il dispositivo della decisione odierna viene comunicato a DE 1.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’Ufficiale dei fallimenti, __________ DN 1.

                                   2.   Notificazione all’__________ DN 1, Ufficiale, __________.

                                         Comunicazione a DE 1, __________ (limitatamente al dispositivo).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg. LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la limitazione di cui all’art. 93 LTF.

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