Incarto n. 15.2016.98
Lugano 12 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’asta pubblica della sua particella n. __________ RFD di __________ avvenuta il 5 ottobre 2016 nelle esecuzioni n. __________ ecc. promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1 PI 2 (ambedue rappr. dall’RA 1 ) PI 3 PI 4 (rappr. dalla RA 2 ) PI 5 (rappr. dal proprio Municipio, ) PI 6 PI 7 PI 8 PI 9 PI 10 PI 11 PI 12 PI 13 PI 14
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito di numerose esecuzioni promosse nei confronti di RI 1 per oltre fr. 170'000.– e giunte al pignoramento della sua particella n. __________ RFD di __________, il 5 ottobre 2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha realizzato il fondo all’incanto pubblico per fr. 251'000.– a favore di __________ e __________;
che con ricorso del 17 ottobre 2016, l’escusso RI 1 chiede la restituzione del fondo affermando di essere stato informato dell’asta da terzi e di non esservi stato convocato “ufficialmente” né informato “ufficialmente” sulla data e sull’esito dell’incanto, e di non avere fino ad allora ricevuto alcunché in proposito;
che nelle sue osservazioni del 4 novembre 2016, l’UE rileva come l’escusso sia stato avvertito dell’asta con raccomandata 28 aprile 2016, in cui veniva reso attento che l’incanto sarebbe stato pubblicato, come effettivamente avvenuto, sul Foglio ufficiale del 29 aprile 2016;
che a RI 1 è stato inoltre notificato l’elenco oneri della particella n. __________ mediante invio raccomandato del 13 luglio 2016;
che risulta da quanto precede che il ricorrente è stato debitamente informato dell’asta;
che le contestazioni relative alla fondatezza di alcuni crediti – fiscali – a favore dei quali il fondo è stato venduto non rientrano nella competenza della Camera, limitata alla verifica della regolarità formale dei provvedimenti degli uffici di esecuzione (art. 17 LEF) e alla loro opportunità, solo laddove però la legge lasci all’autorità esecutiva un margine d’apprezzamento, ciò che non è il caso nella fattispecie;
che, in effetti, ove tutti gli atti esecutivi preparatori previsti dalla legge siano stati regolarmente compiuti, come nel caso in esame, il fondo pignorato dev’essere realizzato all’asta e né l’UE né questa Camera sono abilitati a impedirne la realizzazione né tanto meno a cercare un “compromesso”;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; ; – , ; – , ; – , ; – , ; – , ; – , ; – , ; – , ; – , ; – , , ; – , ; – , .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.