Incarto n. 15.2016.77
Lugano 14 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sull’“istanza di riconsiderazione” presentata il 26 agosto 2016 dall’
CO 1 attualmente composta di: –RA 1 –RA 2
in merito alla decisione emanata il 18 gennaio 2016 dalla Camera (inc. 15.2014.8/9/10) su tre ricorsi contro lo stato di ripartizione definitivo e il conteggio finale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in accoglimento dei ricorsi interposti da tre creditori contro lo stato di ripartizione definitivo e il conteggio finale depositato dall’amministrazione speciale dell’eredità giacente fu IS 1 dal 3 al 13 gennaio 2014, con sentenza del 18 gennaio 2016 la Camera ha in particolare ridotto la posta “Assicurazioni diverse”, registrata per fr. 67'869.–, a fr. 7'373.95 (dispositivo n. 1.1) e ordinato all’amministrazione speciale di adattare lo stato di ripartizione definitivo e di allestire la lista dei singoli riparti a favore dei crediti chirografari con l’indicazione per ognuno di essi dell’importo ammesso in graduatoria, del dividendo risultante dallo stato di riparto modificato e della differenza tra il dividendo nuovo e quello stabilito in base allo stato di riparto impugnato, trasmettendone una copia alla Camera (inc. 15.2014.8/9/10, dispositivo n. 1.3);
che il 27 giugno 2016 l’amministrazione speciale ha chiesto alla Camera di modificare la sentenza del 18 gennaio nel senso di annullare il dividendo previsto per la terza classe;
ch’essa ha fatto valere che le banche creditrici ipotecarie avevano rifiutato di rimborsare i premi di assicurazione non conteggiati negli stati di riparto del provento della realizzazione degli immobili della massa, ritenendo che dovessero essere pagati con l’eccedenza complessiva versata a favore della massa;
che con scritto del 25 luglio 2016, il presidente della Camera ha informato l’amministrazione speciale che non era nel suo potere né in quello della Camera di modificare la sentenza del 18 gennaio siccome era passata in giudicato, ricordandole che il motivo invocato in favore di una sua modifica era già stato trattato e risolto nel considerando 5.2/c della sentenza;
che con lo stesso scritto è stato d’altronde impartito all’amministrazione speciale un termine con scadenza al 15 settembre 2016 per dare seguito al dispositivo n. 1.3 della sentenza del 18 gennaio;
che con l’“istanza di riconsiderazione” in esame l’amministrazione speciale chiede alla Camera di riconsiderare la “decisione” del 25 luglio 2016 e di modificare la sentenza del 18 gennaio nel senso, implicito, dell’annullamento dei dispositivi n. 1.1 e 1.3;
che, tuttavia, lo scritto del 25 luglio 2016 non è una decisione, bensì una semplice informazione, non suscettibile di essere annullata o riconsiderata;
che d’altronde la decisione del 18 gennaio 2016, come già comunicato agli istanti con lo scritto del 25 luglio, è passata in giudicato da tempo, ricordato che il termine d’impugnazione delle decisioni dell’autorità di vigilanza è di dieci giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), come figura in calce alla stessa decisione;
che la facoltà di riconsiderazione secondo l’art. 17 LEF (cpv. 4) cui accennano gli istanti è prevista solo a favore degli uffici di esecuzione e fallimenti fino all’invio della loro risposta ai ricorsi interposti contro loro provvedimenti;
che nessuna facoltà corrispondente è riconosciuta alle autorità di vigilanza cantonali;
che l’“istanza di riconsiderazione” è dunque irricevibile;
che sarebbe tutt’al più ipotizzabile un’istanza di revisione della sentenza del 18 gennaio nel senso degli art. 26 segg. della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), ma nel caso concreto l’amministrazione speciale non fa valere alcuno dei motivi esaustivamente elencati dall’art. 26 LPR;
che in particolare l’allegazione secondo la quale l’intero importo di fr. 60'495.05 stralciato dalla Camera dallo stato di riparto sarebbe invece da dedurre dall’eccedenza versata a favore della massa, oltre che tuttora non provata, non è stata ignorata dalla Camera per inavvertenza, ma, come già ricordato nello scritto del 25 luglio, è stata trattata e risolta nel considerando 5.2/c della nota sentenza;
che se non ne condividevano la motivazione gli istanti avrebbero dovuto impugnarla entro il termine di legge e non possono ora rimediare alla propria inazione postulandone la revisione;
che gli istanti rimangono quindi tenuti a dare seguito al dispositivo n. 1.3 della sentenza del 18 gennaio entro il 15 settembre 2016;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’“istanza di riconsiderazione” è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.