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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.2017 15.2016.75

7. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,662 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Pignoramento di salario. Calcolo del minimo esistenziale. Revisione. Ricorso contro il calcolo anteriore alla revisione. Quantificazione delle domande ricorsuali

Volltext

Incarto n. 15.2016.75

Lugano 7 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo sul ricorso 25 agosto 2016 di

RI 1 (titolare della ditta __________, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 9 agosto 2016 a favore di un gruppo composto di undici esecuzioni, tra cui la n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, __________  

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito di un gruppo formato da undici esecuzioni promosse contro PI 1, il 24 giugno 2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il calcolo del suo minimo di esistenza, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escusso sulla base del seguente computo:

                                  Redditi

Debitore/rice

fr.

    7'750.00

100%

Coniuge

fr.

          0.00

0%

Totale

fr.

    7'750.00

100%

                                         Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

    1'700.00

Affitto

fr.

    1'700.00

Conguaglio spese appartamento

fr.

        20.00

Premi assicurazione malattia

fr.

      614.90

Pasti fuori domicilio

fr.

      211.00

Trasferte

fr.

      151.00

280 km/mese a 0.54 fr./km

Contributi di assistenza

fr.

    1'200.00

mantenimento suocera all’e­stero

Spese dentistiche

fr.

      150.00

Ricerca d’impiego­

fr.

      100.00

Totale

fr.

    5'846.90

100%

“Arrotondamento”

fr.

          0.45

Salario mensile pignorabile

fr

    1'903.55

                            B.  Con decisione del 22 agosto 2016 l’UE ha proceduto a una revisione di quel pignoramento di salario, allineandolo a quanto stabilito dalla Camera in una sentenza del 15 giugno 2016 (inc. 15.2016.19) relativa al calcolo del minimo vitale dello stesso debitore, eseguito il 28 gennaio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno in sostituzione di un precedente pignoramento effettuato quando egli era ancora domiciliato a __________. Il nuovo minimo d’esistenza ammonta a fr. 4'541.– (anziché fr. 5'846.90), l’UE avendo stralciato le poste riferite al mantenimento della suocera, alle spese della moglie per la ricerca di un nuovo impiego e al conguaglio per le spese accessorie, ridotto le spese di trasferta da fr. 151.– a fr. 145.– e aumentato i premi della cassa malattia a fr. 635.– complessivi (in luogo di fr. 614.90).

                            C.  Con ricorso del 24 agosto 2016, il creditore procedente RI 1 ha contestato il primo verbale di pignoramento, allegando che la pigione di fr. 1'700.– per un appartamento a __________ per due persone appare sproporzionata, che il premio di assicurazione malattia probabilmente non viene pagato, che gli importi esposti per pasti consumati fuori domicilio e trasferte sono esagerati, che il contributo per il mantenimento della suocera all’estero non può essere riconosciuto, che le spese dentistiche possono essere accettate solo se documentate ed effettivamente pagate e che i costi della moglie per la ricerca di un nuovo impiego non sono previste dalla tabella per il calcolo del minimo esistenziale. Il ricorrente ha anche chiesto di appurare se la moglie percepisce indennità di disoccupazione o altri sussidi o aiuti sociali e di controllare che il datore di lavoro dell’escusso sia stato diffidato a versare la quota pignorata e che l’intera tredicesima mensilità sia stata pignorata.

                            D.  Il 20 settembre 2016, l’UE ha comunicato a PI 1 che la somma di fr. 1'700.– riconosciutagli per il canone di locazione sarebbe stata considerata nel calcolo del suo minimo esistenziale solo fino alla scadenza contrattuale del 15 ottobre 2017, mentre a partire del novembre del 2017 non sarebbe potuto essere ammessa una pigione superiore a fr. 1'400.– mensili, spese accessorie comprese.

                            E.  Con osservazioni del 19 novembre 2016 l’UE ha rilevato come il ricorso sia diretto contro un verbale di pignoramento che già era stato sostituito con uno nuovo, che il ricorrente non ha impugnato, per cui l’organo esecutivo ritiene che sia stato accettato.  Nella misura in cui il ricorso sia da considerare ricevibile, l’UE ha concluso per la sua reiezione.

Considerato

in diritto:              1.  Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), non essendo possibile stabilire quando l’atto impugnato, spedito con invio semplice il 10 agosto 2016, è pervenuto al ricorrente.

                             2.  Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                             3.  Nella fattispecie, come visto, con la nuova decisione del 22 agosto 2016 l’UE ha modificato il verbale impugnato ancora prima dell.noltro, il 24 agosto, del ricorso. La sostituzione è tuttavia avvenuta solo per le poste del calcolo del minimo esistenziale effettivamente modificate. Con riferimento al caso analogo della riconsiderazione giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’autorità di vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le posizioni modificate dall’ufficio d’esecuzione nel senso di quanto richiesto dal ricorrente, mentre deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato il nuovo provvedimento (cfr. DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.77 del 22 gennaio 2015 consid. 3.1). Nel caso in rassegna questa Camera deve quindi ancora pronunciarsi su tutte le censure presentate da RI 1 tranne quelle attinenti al contributo per il mantenimento della suocera all’estero e i costi della moglie per la ricerca di un nuovo impiego, che l’UE ha depennato nella nuova decisione.

                             4.  Giusta l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) l’at­to di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova.

                           4.1  Se possono essere espresse in una somma di denaro le conclusioni devono essere quantificate. Il ricorrente non può limitarsi a domandare all’autorità di vigilanza di fissare l’importo richiesto (per analogia: DTF 121 III 392 consid. 1 e 134 III 236 consid. 2). Conclusioni non cifrate sono tuttavia ricevibili nella misura in cui la motivazione del ricorso o del provvedimento impugnato consentono di determinare l’importo richiesto o contestato (cfr. DTF 125 III 414 consid. 1/b). L’esigenza di quantificazione delle conclusioni, formulata dal Tribunale federale per la propria procedura, in particolare per quanto riguarda la contestazione del calcolo del minimo esistenziale (già citata DTF 121 III 390 segg.), ha senso anche nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza cantonale, poiché è retta dalla massima dispositiva (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF), sicché i limiti del suo giudizio devono essere chiaramente fissati dal ricorrente (in tal senso: Isaak Meier, Das Ver­waltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehör­den, 2002, pag. 116 ad 2.2/b).

                           4.2  Nel caso concreto risultano così inammissibili, per difetto di quantificazione e di motivazione, le domande riferite alla pigione – in merito alla quale l’UE ha comunque impartito all’escusso, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 III 526 segg.), un termine per ridurre le proprie spese abitative entro fine novembre 2017 (sopra ad D) –, ai pasti consumati fuori domicilio (il cui costo è ad ogni modo conforme alla cifra II/4 della Tabella) e alle trasferte, il cui importo è del resto già stato confermato dalla Camera al considerando 5 della sentenza 15 giugno 2016 (sopra ad A) con riferimento alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/cir­co­lari/).

                             5.  Già dalla decisione impugnata si evince inoltre che i premi di assicurazione malattia e le spese dentistiche sono pagati (v. la colonna “Pagato”), ciò che l’UE conferma nelle sue osservazioni al ricorso e risulta anche dagli atti (conferme di ordini permanenti). La seconda questione era del resto già stata esaminata e l’inclu­sione della spesa nel minimo esistenziale confermata dalla Camera nella sua precedente decisione (consid. 6.2).

                             6.  Che, infine, l’UE abbia appurato che la moglie non percepisce indennità di disoccupazione o altri sussidi o aiuti sociali risulta già dal verbale di pignoramento impugnato, come si evince anche dagli atti che il 24 giugno 2016 l’UE ha notificato il pignoramento al datore di lavoro dell’escusso con effetto dal 1° novembre 2016 ad estinzione del pignoramento eseguito dall’UE di Locarno, specificando che tutto quanto eccede il minimo d’esisten­­za, quindi anche un’eventuale tredicesima, dev’essere versato all’ufficio. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

                             7.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –.    

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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