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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.2016 15.2016.44

8. Juni 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·975 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Modo di realizzazione di una quota in una comunione ereditaria. Valore di stima dei fondi che appartengono alla comunione e carico ipotecario effettivo. Rinvio dell’incarto all’ufficio d’esecuzione per nuovi accertamenti

Volltext

Incarto n. 15.2016.44

Lugano 8 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza del 27 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

PI 2, __________  

nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre a lei di

PI 3, __________ PI 4, __________ (Francia) PI 5, __________  

nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’escussa da:

                                  __________, __________

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di PI 2, il 9 gennaio 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria fu PI 1 composta oltre che di lei di PI 3 In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione ereditaria le particelle n. __________ e __________ di __________ e le particelle n. __________, __________, __________ e __________ di __________ __________ __________, ha quantificato il valore di stima della quota spettante all’escussa in fr. 76'746.– e precisato che le particelle n. __________ di __________, __________ e __________ di __________ sono gravate da ipoteche per complessivi fr. 555'000.–, rispettivamente per fr. 300'000.– “ca” e fr. 30'000.– “ca”.

                            B.  Avendo la creditrice presentato la domanda di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 5 aprile 2016 a norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), alla quale un coerede e la creditrice non si sono presentati, sicché non si è potuto raggiungere alcuna conciliazione. Il 6 aprile 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

                            C.  Il 24 maggio 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, precisando che il valore di stima ufficiale delle particelle n. __________ e __________ di __________ è di fr. 196'039.– e quello delle particelle n. __________, __________, __________ e __________ di __________ __________ __________ di fr. 110'945.– e che alla quota pignorata l’ufficio ha assegnato un valore di fr. 76'746.– in considerazione della quota di partecipazione di un quarto dell’escussa nella comunione ereditaria.

Considerato

in diritto:              1.  Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­­sta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                             2.  Nel caso di specie l’Ufficio ha stabilito il valore di stima della quota ereditaria di PI 2 in fr. 76'746.–, moltiplicando semplicemente il valore di stima ufficiale delle sei particelle di proprietà della comunione ereditaria (di complessivi fr. 306'984.–) per la quota di partecipazione dell’escussa di un quarto. Il problema è che tale calcolo poggia su dati non verificati. Infatti l’UE ha omesso di accertare l’effettivo carico ipotecario gravante le particelle n. __________ di Losone, __________ e __________ di __________, che potrebbe essere notevolmente inferiore all’importo nominale di fr. 885'000.– in considerazione dei possibili ammortamenti intervenuti nel corso degli anni dopo l’emissione delle ultime cartelle ipotecarie iscritte sui singoli fondi. Del resto, ipotizzando come l’UE che le particelle siano davvero gravate da oneri ipotecari corrispondenti al valore nominale delle cartelle ipotecarie iscritte sulle stesse e attribuendo ai fondi il valore di stima ufficiale, si avrebbe un risultato negativo di fr. 578'016.– (fr. 306'984.– meno fr. 885'000.–), che avrebbe dovuto incitare l’UE a rinunciare al pignoramento. Sennonché è inverosimile che fondi edificati a __________ (di mq. 390) o a __________ __________ __________ non valgano almeno il carico ipotecario che li grava, e anzi di più. Ne consegue che, non essendo il valore di stima stato correttamente accertato come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per nuovi accertamenti.

                             3.  Al riguardo l’ufficio procederà ad accertare l’effettivo ammontare attuale del debito ipotecario gravante la particella n. __________ di __________ e le particelle n. __________ e __________ di __________ __________ __________ e a stabilire nuovamente il valore di stima reale di tutte le particelle di proprietà della comunione ereditaria, semmai con l’ausilio di un perito (art. 97 cpv. 1 LEF). Fatto ciò, l’UE comunicherà il valore di stima agli interessati, impartendo loro un termine per presentare eventuali osservazioni o nuove proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

                             4.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.   L’istanza è respinta.

                             2.   Gli atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 che precede.

                             3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                             4.   Intimazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno, e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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