Incarto n. 15.2016.28
Lugano 1° giugno 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 marzo 2016 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’emissione dei precetti esecutivi avvenuta il 14 marzo 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
__________, __________ (Francia) (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 14 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la __________ (in seguito: PI 1) procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 12'900.– oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre 2015, di fr. 13'728.50 oltre agli interessi del 5% dal 9 maggio 2012 e di fr. 4'221.09 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2013. I precetti esecutivi sono stati notificati all’escussa il 14 marzo 2016.
B. Con ricorso del 16 marzo 2016, la RI 1 chiede di annullare e cancellare i precetti esecutivi.
C. Con osservazioni 23 marzo 2016 rispettivamente 13 aprile 2016 la creditrice e l’UE si sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 16 marzo 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente si duole che quale parte escutente è stata indicata la succursale di Losanna della PI 1. Considerato che le succursali non hanno personalità giuridica propria, né un patrimonio proprio e nemmeno una sede nel senso giuridico del termine, la stessa non può fungere da creditore. Essendo l’escutente priva di personalità giuridica la ricorrente chiede l’annullamento dei precetti esecutivi.
3. Nelle sue osservazioni la creditrice chiede la reiezione del ricorso facendo valere che la procedente è la PI 1, società francese dotata di personalità giuridica, che come risulta dalle domande di esecuzione agisce per il tramite della sua succursale svizzera di Losanna, in virtù dell’art. 12 del Codice di procedura civile svizzero (CPC).
4. Contrariamente alla filiale di una società, la succursale non dispone di una personalità giuridica propria ma solo di un’indipendenza economica (sentenza della CEF 15.2000.191 dell’8 gennaio 2001 consid. 6; Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, n. 7, 10 e 12 ad § 24). Anche nei casi in cui un’azine è promossa al foro della sede della succursale giusta l’art. 12 CPC, la qualità di parte appartiene quindi alla società e non alla succursale (DTF 120 III 13 consid. 1/a; Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 21-22 ad § 24; Haldy in: CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 12 CPC). Un’esecuzione richiesta da un’entità sprovvista dalla capacità di essere parte, perché non ha personalità giuridica, è in linea di massima nulla, ma se quale escutente è stata designata una succursale la designazione manifestamente errata dev’essere rettificata d’ufficio purché non abbia oggettivamente indotto l’escusso nell’errore (DTF 120 III 13 consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2013.109 del 3 dicembre 2013).
4.1 Nella fattispecie sui precetti esecutivi è indicata quale parte creditrice la “PI 1– France”, l’indicazione “__________Lausanne” riferendosi invece solo all’indirizzo di corrispondenza postale (della succursale) e non alla ragione sociale. Pertanto non vi è alcun dubbio che creditrice ed escutente sia la PI 1, con sede principale a __________ (Francia). La validità delle esecuzioni è dunque fuor d’ogni dubbio né s’impone una rettifica del nome dell’escutente sugli atti esecutivi.
4.2 D’altronde, la menzione del domicilio dell’escutente sul precetto esecutivo non è considerata come un elemento essenziale e quindi un errore non determina la nullità dell’atto, a meno che sia di natura a trarre effettivamente l’escusso in errore (sentenza della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015 consid. 3 e 3.1). Nel caso specifico, però, l’indirizzo della succursale svizzera non è per nulla ingannevole, anzi per gli escutenti il cui domicilio o la cui sede è all’estero occorre proprio indicare il domicilio eletto in Svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 68 III 52), il quale può ovviamente essere quello della succursale svizzera. Il ricorso va dunque respinto.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.