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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.2016 15.2016.113

12. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·737 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Domanda d’esecuzione volta all’incasso del compenso e delle spese del curatore dichiarata irricevibile per carente personalità giuridica della parte escussa (Autorità regionale di protezione)

Volltext

Incarto n. 15.2016.113

Lugano 12 dicembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2016 dello

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibi­­lità del 28 novembre 2016 relativa alla domanda d’esecuzione n. __________ formulata dal ricorrente nei confronti di

Autorità regionale di protezione 3 di Lugano Ovest, Breganzona  

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il 4 ottobre 2016 lo studio legale RI 1 ha presentato all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano una domanda d’esecuzione diretta contro l’Autorità regionale di protezione 3 di Lugano Ovest volta all’incasso di fr. 4'296.60 oltre agli interessi del 5% dal 3 giugno 2015, indicando quale causale la “fattura per servizi di curatela (incarto __________)”;

                                         che il 28 novembre 2016 l’UE ha dichiarato tale domanda irricevibile adducendo quale motivazione l’assenza di personalità giuridica della parte escussa, e ha invitato l’escutente a intestare la sua domanda al Comune di Lugano;

                                         che con il ricorso in esame la parte escutente chiede alla Camera di annullare tale decisione e di fare ordine all’UE di dare seguito alla sua domanda d’esecuzione così come formulata;

                                         che il ricorrente sostiene l’indipendenza delle autorità regionali di protezione (ARP) rispetto al Cantone e ai Comuni sul territorio dei quali esse esercitano la propria giurisdizione, sicché tali autorità sarebbero enti autonomi a sé stanti, come i Consorzi;

                                         che in realtà se la legge conferisce esplicitamente la personalità giuridica ai consorzi (art. 1 cpv. 3 della legge sul consorziamento dei Comuni, RL 2.1.4.2), invece né il Codice civile né la legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, RL 4.1.2.2) attribuiscono questa qualità alle ARP, come ammette del resto lo stesso ricorrente;

                                         che a ben vedere la responsabilità per il pagamento della mercede dei curatori non incombe alle ARP;

                                         che, infatti, il compenso adeguato e le spese del curatore sono in linea di massima a carico del patrimonio del pupillo (art. 404 cpv. 1 CC);

                                         che i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (art. 404 cpv. 3 CC);

                                         che nel Ticino è demandato al Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC (art. 49 LPMA);

                                         che secondo l’art. 3 cpv. 3 del Regolamento della legge sull’or­­ganizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA, RL 4.1.2.2.1), le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata;

                                         che la decisione impugnata si rivela così del tutto corretta, anche nella sua parte informativa, il pupillo risultando domiciliato nel Comune di Lugano;

                                         che a riprova dell’assenza di personalità giuridica delle ARP si può d’altronde citare il regime di responsabilità per atti od omissioni nell’ambito di una misura di protezione degli adulti, in cui responsabile primario è lo Stato (art. 454 cpv. 3 CC) e non le ARP, con facoltà di regresso sugli agenti degli organi di protezione (art. 50 LPMA);

                                         che stante l’esito del giudizio odierno è superfluo impartire allo studio legale ricorrente un termine per dimostrare la propria personalità giuridica e notificare il ricorso all’ARP n. 3 per osservazioni;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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