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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.11.2015 15.2015.61

26. November 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,254 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Esecuzione di un sequestro generico. Allestimento del verbale di sequestro. Obbligo di informare dei terzi sequestrati. Completamento del verbale di sequestro. Validità del precetto esecutivo di convalida nel frattempo

Volltext

Incarto n. 15.2015.61

Lugano 26 novembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 3 luglio 2015 di

RI 1 (patrocinato dall’ PA 1,)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ e il precetto esecutivo di convalida emesso il 2 gennaio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, (patrocinate dall’ PA 2,)  

ritenuto

in fatto:                    A.   Su istanza delle (otto) società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8, con decreto del 26 novembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro di diversi beni depositati presso vari istituti bancari e fiduciari a Lugano, Agno, Zurigo, Samedan e Basilea nei confronti di RI 1, J__________, G__________, __________ e __________, sino a concorrenza di un credito di € 121'170'000.–, pari a fr. 145'700'364.85 al tasso di cambio del 25 novembre 2014. Le società A__________ SA e H__________ hanno interposto opposizione al decreto di sequestro per quanto riguarda i beni a esse intestati presso la P__________, mentre i debitori non vi si sono opposti.

                                  B.   Il 27 novembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto all’esecuzione del sequestro presso le società B__________, C__________, __________ H__________, __________ S__________, P__________ e F__________. Lo stesso giorno l’organo esecutivo ha emesso il verbale di sequestro. Per quanto riguarda le banche B__________, C__________, __________ H__________, __________ S__________ e P__________, il verbale non specifica i beni sequestrati, ma si limita a menzionare che alle stesse “è fatto ordine di tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’Ufficio Esecuzione di Lugano, tutto quanto sequestrato, e meglio come al decreto di sequestro, notificato in copia seduta stante, a norma di legge e con le diffide di cui agli art. 99 e 275 LEF”. Le banche hanno dichiarato di “aver preso atto e conoscenza del decreto e verbale di sequestro e delle relative diffide formulate dall’Ufficio Esecuzione di Lugano”.

                                         Per quanto attiene invece alla terza sequestrata F__________ il verbale indica quanto segue:

                                                 “Alla presenza dei sottoscritti Funzionari e della Signora __________ della Società F__________, __________, la stessa dichiara che le azioni della Società __________ non sono in loro possesso.

                                                 In subordine si procede al sequestro di:

                                                 Il diritto dei convenuti 1, 2 e 3 di ottenere dalla __________, il trasferimento delle azioni della Società italiana __________, intestate (verosimilmente a titolo fiduciario) alla stessa __________ (ma di proprietà o comunque di pertinenza dei convenuti 1, 2 e 3 per l’importo di fr. 145'700'364.85 + spese”.

                                  C.   A convalida dei sequestri, il 2 gennaio 2015 le otto procedenti hanno fatto spiccare dall’UE il precetto esecutivo n. __________ contro RI 1 per l’incasso di fr. 145'832'263.25 oltre agli interessi dell’8.15% dal 20 dicembre 2013. Avverso lo stesso, RI 1 ha interposto opposizione con scritto del 15 gennaio 2015.

                                  D.   Con ricorso del 3 luglio 2015 RI 1 chiede che il precetto esecutivo appena menzionato sia annullato e che sia inoltre fatto ordine all’UE di completare ed emettere un nuovo verbale di sequestro.

                                  E.   Con osservazioni del 17 luglio 2015 le otto società procedenti si sono opposte al ricorso, postulando che sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia respinto. L’UE, pur rimettendosi al giudizio della Camera, chiede che il ricorso sia respinto con osservazioni del 21 agosto 2015.

Considerato

in diritto:                  1.   Va rilevato preliminarmente che il ricorrente ha impugnato il verbale di sequestro e il precetto esecutivo di convalida ben oltre il termine di ricorso di 10 giorni da quello in cui ebbe notizia dei provvedimenti (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF), sicché il gravame sembrerebbe, di primo acchito, intempestivo. Fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 III 28 consid. 1a), l’insorgente ritiene tuttavia che, finché dal verbale di sequestro allestito dall’ufficio di esecuzione non emerge in modo chiaro quali sono i beni effettivamente sequestrati – se ve ne sono – e finché non sono state risolte le difficoltà relative alla pignorabilità di tali beni e ai diritti che i terzi potrebbero invocare sugli stessi, il sequestro non può considerarsi definitivo ed è sempre possibile ricorrere all’autorità di vigilanza. A sua detta, nel caso di specie il verbale di sequestro non è completo, poiché dallo stesso non si evincono le risposte dei terzi sequestrati né emerge se i beni sequestrati sono sufficienti, insufficienti o del tutto inesistenti.

                                         Da parte loro, le resistenti reputano che il ricorso sia palesemente tardivo, il ricorrente essendo da mesi a conoscenza del contenuto del verbale di sequestro e del relativo precetto esecutivo di convalida. Secondo loro, la decisione del Tribunale federale, su cui si fonda il ricorrente, non permette affatto al debitore d’inter­­porre ricorso senza rispettare il termine di 10 giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF, la stessa riferendosi piuttosto a una situazione di denegata o ritardata giustizia, in cui il ricorso è ammesso in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF), ciò che però l’insorgente neppure ha addotto. Esse rilevano inoltre che la fattispecie alla base della giurisprudenza in oggetto si distingue dal caso presente, ritenuto che in quel contesto il Tribunale federale aveva rimproverato all’ufficio di esecuzione di essere rimasto inattivo nonostante i terzi sequestrati avessero già fornito informazioni sui beni sequestrati e le loro dichiarazioni avessero dato adito a interpretazioni contrastanti. Nel caso concreto, a parere delle resistenti, il ricorrente si lamenta piuttosto del modo in cui il verbale di sequestro è stato stilato e della mancanza d’informazioni specifiche sui beni sequestrati presso le banche.

                                1.1   La sentenza invocata dal ricorrente stabilisce in sostanza che il sequestro può essere chiesto anche per beni designati solo nel genere, ma non è perfezionato fintanto che i beni sequestrati non sono stati specificati e che altre pendenze in punto alla loro pignorabilità e ai diritti dei terzi non sono state risolte. Fintanto che l’esecuzione del sequestro è in corso, permane la possibilità di un ricorso, in particolare per far accertare la caducità del sequestro in ragione dell’inesistenza di beni sequestrati e la nullità dell’esecuzione di convalida stante l’assenza del foro speciale del sequestro (DTF 100 III 28 consid. 1a).

                                1.2   Nel caso in rassegna, è incontestato che l’UE ha provveduto a eseguire un sequestro generico – il decreto pretorile limitandosi invero a indicare il sequestro di tutti i beni mobili, crediti o diritti dei debitori sequestrati o di terze società depositati presso i vari istituti di credito e fiduciari ivi designati con sede a Lugano, Agno, Zurigo, Samedan e Basilea – e che all’atto dell’esecuzione soltanto alcuni beni sequestrati sono stati specificati. Ne consegue che il verbale di sequestro impugnato non è ancora completo, l’Ufficio non essendosi ancora espresso sull’esito del sequestro, sicché quest’ultimo è da considerare ancora in corso. In tali condizioni, come visto, la via del ricorso all’autorità di vigilanza rimane aperta, segnatamente per far accertare l’assenza di beni sequestrati. Le contestazioni mosse dalle resistenti sono al riguardo irrilevanti, il ricorso vertendo proprio sul preteso mancato completamento del verbale di sequestro, ovvero su un rimprovero di denegata o ritardata giustizia nel senso dell’art. 17 cpv. 3 LEF, invocabile in ogni tempo. Che poi la censura sia fondata o no pertiene al merito, non alla sua ricevibilità. Il ricorso si rivela dunque in principio ammissibile.

                                   2.   Nel merito, il ricorrente si duole del fatto che l’UE non ha indicato nel verbale di sequestro se i terzi sequestrati detengono beni a lui appartenenti, se essi si sono eventualmente appellati alla possibilità di non rilasciare informazioni al riguardo finché non sia stato comunicato loro che non è stata fatta opposizione al decreto di sequestro o che l’opposizione è stata rigettata. Egli rileva al proposito di aver sollecitato a più riprese l’organo esecutivo affinché si attivasse e richiedesse ai terzi le informazioni necessarie a completare il verbale. A suo parere, l’Ufficio è però sempre rimasto inattivo e pertanto non si ha ancora notizia delle risposte dei terzi né dell’esistenza di beni sequestrati, ragione per cui il sequestro non può essere considerato concluso e le società sequestranti non possono prevalersi del foro esecutivo speciale del sequestro per procedere alla convalida dello stesso.

                                         Dal canto loro, le resistenti si oppongono a tale argomentazione, sostenendo anzitutto che RI 1 non ha mai sollecitato l’UE a completare il verbale di sequestro e inoltre che è assolutamente improbabile che allo stato attuale della procedura le banche sequestrate siano disposte a fornire le informazioni necessarie a chiudere l’istruttoria e completare il verbale di sequestro. Rilevano in proposito che sono tuttora pendenti due procedure di opposizione al decreto di sequestro promosse dalle società Hu__________ e A__________.

                                2.1   Come già esposto sopra (consid. 1.1), il sequestro può essere chiesto anche per beni designati solo nel genere, ma non è perfezionato fintanto che i beni sequestrati non sono stati specificati e che altre pendenze in punto alla loro pignorabilità e ai diritti dei terzi non sono state risolte. A tal uopo, i terzi sono tenuti a informare l’ufficio di esecuzione incaricato di eseguire il sequestro, come in caso di pignoramento, l’art. 275 LEF rinviando invero all’art. 91 LEF. Tale obbligo sorge tuttavia soltanto dopo lo spirare del termine di opposizione di cui all’art. 278 LEF, rispettivamente dopo una decisione definitiva sull’opposi­zione al decreto di sequestro (DTF 125 III 397 consid. 2e). Qualora i terzi detentori dei beni rifiutino di fornire le informazioni che consentono all’ufficio di specificare gli oggetti sequestrati, quest’ultimo può limitarsi a designarli soltanto nel loro genere, tale misura essendo sufficiente ad assicurare l’esecuzione del sequestro (DTF 125 III 395 consid. 2c/cc; 66 III 30; 63 III 63). Ciò non esime tuttavia l’ufficio dall’invitare i terzi, presso cui si trovano gli oggetti da sequestrare, a fornire precise informazioni e indicare le loro risposte nel verbale di sequestro, onde decidere infine se il sequestro risulta infruttuoso, riuscito o suscettibile di esserlo (DTF 101 III 62 consid. 1; 100 III 29 consid. 2). Occorre invero evitare, per quanto possibile, qualsiasi incertezza, in modo da ridurre i casi in cui siano istruiti in Svizzera dei processi a un foro speciale – come quello del sequestro (art. 52 LEF) – che si rivela in seguito esistito soltanto in apparenza (DTF 100 III 29 consid. 2).

                                2.2   Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che su richiesta delle debitrici G__________ e J__________, con scritti del 24 giugno 2015 l’UE ha invitato le banche B__________, C__________, __________ H__________, __________ S__________ e P__________ a indicare se sono in possesso di beni di proprietà delle due debitrici. Tutti i predetti istituiti bancari hanno risposto di non detenere beni di pertinenza delle debitrici. Dall’incarto trasmesso a questa Camera non risulta invece che l’Ufficio abbia proceduto allo stesso modo per quanto riguarda RI 1. È vero che in questo caso il ricorrente stesso, contrariamente a quanto allega senza riscontro oggettivo, non ha chiesto alcunché all’Uf­ficio, diversamente da quanto fatto da G__________ e J__________. D’altronde, egli non rende verosimile che gli istituti bancari siano disposti e tenuti già ora a fornire all’organo esecutivo le informazioni richieste, segnatamente perché egli avrebbe dato loro l’autorizzazione a comunicare all’UE l’esito del sequestro prima della conclusione delle procedure di opposizione ancora in corso. A prescindere dai dubbi che il comportamento del ricorrente suscita quanto alla sua buona fede, dal verbale di sequestro risulta comunque, seppur implicitamente (v. sopra consid. B), che le banche non hanno voluto informare l’UE immediatamente e fintanto che l’opposizione dell’A__________ SA non sarà stata ritirata o respinta, l’UE non potrà esigere dalle stesse di comunicare l’esito del sequestro, dal momento che tale opposizione conclude anche, in via principale, per l’annullamento integrale del sequestro (doc. 3 accluso alle osservazioni delle resistenti). A futura memoria, l’UE è comunque invitato a verbalizzare il rifiuto dei terzi, cui ha notificato il decreto di sequestro, d’informare sull’esito prima che il decreto sia diventato definitivo.

                                2.3   Ad ogni modo, anche se le altre banche, all’infuori della P__________, fossero già ora tenute a informare sull’esito del sequestro per quanto le concerne, l’organo esecutivo potrebbe ultimare il verbale di sequestro al più presto soltanto ad avvenuta conclusione delle due procedure di opposizione al decreto di sequestro promosse dall’A__________ e dalla H__________ (doc. 3 e 4), che riguardano (essenzialmente) i beni da sequestrare presso la P__________. Ne consegue che, sia come sia, la domanda del ricorrente di far ordine all’Ufficio di completare il verbale di sequestro ed emetterne uno nuovo si rivela, allo stato attuale, prematura. Altrettanto vale per la richiesta di annullare il precetto esecutivo di convalida del sequestro, cui non può essere dato seguito senza sapere in definitiva se i terzi sequestrati detengono beni appartenenti a RI 1 o sono suoi debitori. Il ricorso si rivela così infondato e va dunque respinto.

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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