Incarto n. 15.2015.57
Lugano 18 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 giugno 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, agenzia di Faido, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 22 giugno 2015 nelle esecuzioni n. __________1/2 e __________3/4/5 promosse nei confronti del ricorrente da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi citati in ingresso, l’11 giugno 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, agenzia di Faido, ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 22 giugno.
B. Con ricorso del 19 giugno 2015, RI 1 ha chiesto una “ragionevole sospensione temporanea di tutte le Esecuzioni (in corso ed imminenti)” in attesa di un “bilancio giuridico da parte di un/a avvocato/a specializzato/a in materia di Mobbing e di Bossing garantito da un Centro LAVI a titolo di Aiuto immediato”.
C. Con atto denominato “complemento al nostro ricorso del 19 giugno 2015”, il 2 luglio 2015 RI 1 ha chiesto anche di essere sentito personalmente da questa Camera, invitandola ad ammettere agli atti ulteriori due scritti recenti del 19 e 22 giugno 2015, così come tutti i documenti in possesso dell’Ufficiale di esecuzione, avv. Fernando Piccirilli, inerenti al “cosiddetto ´Caso RI 1´”. Egli ha inoltre postulato la concessione immediata dell’effetto sospensivo e la rinuncia al prelevamento di tasse, spese e ripetibili.
D. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2015 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di avere agito in modo corretto, mentre lo Stato del Canton Ticino non si è espresso sul ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati, il ricorso, del 19 giugno 2015, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Non si pone invece la questione della tempestività del “complemento” di ricorso del 2 luglio 2015, siccome concerne solo richieste processuali.
2. Come visto, il ricorrente chiede di essere sentito personalmente da questa Camera. Appare però inutile ch’egli (ri)evochi tutte le sue vicissitudini lavorative, amministrative e giudiziarie passate, dal momento che la competenza di questo tribunale, come si vedrà (sotto consid. 3), è limitata alla verifica della correttezza dei provvedimenti impugnati dal profilo esecutivo, questione che nella fattispecie si avvera semplice, giacché soltanto una decisione giudiziaria di sospensione delle esecuzioni o una dichiarazione dell’escutente di ritiro delle stesse o delle domande di proseguimento, debitamente comunicata all’UE, sono idonee a fermarne il corso. Quanto alla richiesta di ammissione di due scritti recenti del 19 e 22 giugno 2015, così come di tutti i documenti in possesso dell’Ufficiale di esecuzione inerenti al “cosiddetto ´Caso DROZ´”, essa si rivela pure inutile, poiché i documenti non sono d’acchito di rilievo per la questione in esame, il ricorrente non facendo valere – per avventura – che tra questi documenti si trovino una decisione giudiziaria o una dichiarazione dell’escutente suscettive d’invalidare gli avvisi di pignoramento contestati.
3. Una sospensione dell’esecuzione è possibile solo nei casi previsti dalla legge (cfr. art. 78 cpv. 1, 85, 85a, 57 a 62, 109 cpv. 5, 123, 230 cpv. 4, 297 cpv. 1, 337 segg. LEF; sentenza della CEF 15.2005.71 del 16 giugno 2005). Tra questi non rientra l’avvio di una procedura intesa all’allestimento di un “bilancio giuridico” presso un consultorio per l’aiuto alle vittime di reati né l’esercizio di un preteso diritto di legittima difesa, fondato su norme (art. 52 CO e 14 segg. CP) che esulano dall’ambito esecutivo. Solo una decisione giudiziaria nel senso dell’art. 85a cpv. 2 LEF potrebbe sospendere provvisoriamente le esecuzioni, comunque non prima dell’esecuzione del pignoramento. Tale competenza non spetta invece né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. D’altronde, non risulta dagli atti – e neppure il ricorrente lo allega – che il procedente abbia comunicato all’UE di ritirare le esecuzioni o le domande di proseguimento. Nulla impediva, quindi, l’emanazione degli avvisi di pignoramento contestati.
Come già ricordato al reclamante in un altro contesto (sentenze della CEF 14.2015.43-49 del 3 aprile 2015, consid. 5.2), le esecuzioni in questione non possono neppure considerarsi sospese dalla risoluzione n. 1218 del 5 marzo 2008 acclusa al ricorso (“annesso 04”), con cui il Consiglio di Stato ha deciso di “sospendere in via temporanea i procedimenti esecutivi pendenti promossi dallo Stato” nei confronti del reclamante. Tale risoluzione, infatti, non solo non concerne le esecuzioni qui in discussione, le quali non erano pendenti nel 2008, ma, inoltre, poteva riferirsi solo ai procedimenti esecutivi fiscali – in altre parole l’esazione – e non alle procedure gestite dagli uffici d’esecuzione, giacché il diritto esecutivo federale – la LEF – non autorizza interventi decisionali dello Stato nel suo campo d’applicazione. Infondato, il ricorso va di conseguenza respinto.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.