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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.2015 15.2015.36

20. Mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·561 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Ricorso per ritardata giustizia. Notifica del precetto esecutivo per il tramite della cancelleria comunale. Inizio del termine di opposizione

Volltext

Incarto n. 15.2015.36

Lugano 20 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 aprile 2015 di

 RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il ritardo a notificare il precetto esecutivo emesso il 10 aprile 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, Lugano  

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che in adempimento della domanda di esecuzione di RI 1 pervenutagli il 10 aprile 2015, lo stesso giorno l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso e inviato per posta il precetto esecutivo n. __________ diretto contro la PI 1 per l’incasso di fr. 927.45 oltre agli interessi del 5% dal 25 marzo 2015;

                                  che non avendo la banca ritirato l’atto esecutivo, il 24 aprile 2015 l’UE l’ha trasmesso alla cancelleria comunale di Lugano, incaricandola, in applicazione dell’art. 64 cpv. 2 LEF, di procedere alla sua notifica;

                                  che il 28 aprile il precetto esecutivo è stato consegnato alla banca, la quale ha interposto opposizione;

                                  che lo stesso giorno RI 1 ha interposto ricorso contro l’operato dell’UE, lamentando il fatto che dopo due settimane dalla presentazione della sua domanda il precetto esecutivo non era ancora stato consegnato alla banca e reputando il termine d’opposizione ormai scaduto;

                                  che il 5 maggio l’UE ha rinviato a RI 1 il suo esemplare del precetto esecutivo con l’indicazione dell’avvenuta opposizione e gli ha fissato un termine di 10 giorni per produrre una traduzione del suo ricorso, ricevuto proprio quel giorno per il tramite di questa Camera, a cui era stato per errore indirizzato (v. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e ordinanza 4 maggio 2015 del presidente della Camera);

                                  che il 7 maggio RI 1 ha fatto pervenire a questa Camera uno scritto, con la sua traduzione in italiano, che pare riproporre il contenuto del ricorso in versione abbreviata;

                                  che trattandosi di un ricorso per ritardata giustizia, si può prescindere dal verificare la sua tempestività, potendo questo tipo di rimedio giuridico essere presentato in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF);

                                  che ad ogni buon conto sia il primo sia il secondo ricorso sono da respingere, il precetto esecutivo essendo stato notificato alla PI 1 già il 28 aprile 2015;

                                  che, d’altronde, il termine di opposizione inizia a decorrere solo dalla notifica del precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF) e non già dalla ricezione della domanda di esecuzione;

                                  che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–   ; –  .

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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