Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.05.2015 15.2015.24

27. Mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,170 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Ricorso contro il pignoramento. Rappresentanza processuale dinanzi all’autorità di vigilanza ticinese

Volltext

Incarto n. 15.2015.24

Lugano 27 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 marzo 2015 di

 RI 1  (rappresentata da RA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, Bellinzona  

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 5 febbraio 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 3'973.–.

                            B.  Dando seguito alle domande di proseguimento inoltrate dalla procedente, il 9 febbraio 2015 l’UEF, divenuto nel frattempo l’Uf­­ficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, ha invitato l’escussa a pre­sentarsi entro il 26 febbraio successivo per procedere al pignoramento.

                            C.  Il 25 febbraio 2015 si è presentato dinanzi all’UE RA 1 in rappresentanza della debitrice. L’organo esecutivo ha quindi proceduto all’allestimento del verbale interno delle operazioni di pignoramento.

                            D.  Con ricorso del 2 marzo 2015 RI 1, rappresentata da RA 1, firmatario del gravame, contesta il pignoramento effettuato dall’UE.

                            E.  Con osservazioni dell’11 marzo 2015 la PI 1 si limita a fornire solo alcune precisazioni sul suo operato, mentre l’UE postula la reiezione del ricorso nelle osservazioni del 16 marzo 2015.

                             F.  Preso atto che al ricorso non era allegata alcuna procura a favore del firmatario RA 1 né figurava agli atti dell’UE, il 18 marzo 2015 il presidente di questa Camera ha impartito a RI 1 un termine di 10 giorni per trasmettere una procura a favore del suo asserito rappresentante, precisando ch’egli la rappresenta a titolo non professionale, oppure un esemplare del ricorso sottoscritto da lei personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2).

                            G.  In risposta alla predetta ordinanza, con scritto del 26 marzo 2015 RA 1 ha prodotto una procura datata del 20 marzo 2015 conferita da RI 1, specificando altresì di rappresentarla a titolo personale.

Considerato

in diritto:              1.  Giusta l’art. 15 LPR, la rappresentanza processuale nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale. La questione della rappresentanza professionale davanti all’autorità di vigilanza rientra invero nella riserva prevista dagli art. 20a cpv. 3 e 27 LEF a favore dei Cantoni (sentenza della CEF 15.2014.65 del 3 settembre 2014, consid. 2 e riferimenti citati).

                           1.1  Nel caso di specie, a prescindere da quanto erroneamente indicato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento (v. pag. 2: Avv. Biaggi Paolo”), RA 1 non è un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone (v. il registro cantonale degli avvocati), né un fiduciario con l’au­­torizzazione cantonale (v. albo dei fiduciari) e neppure ha addotto e comprovato di detenere una rappresentanza legale, ovvero prevista dalla legge, come è il caso per il curatore, il genitore per i figli o l’organo di una persona giuridica (v. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 2.1 ad art. 15 LPR). Non rientrando in una delle categorie contemplate in modo esaustivo dall’art. 15 LPR, RA 1 non è dunque legittimato a rappresentare RI 1 dinanzi all’autorità di vigilanza ticinese, neppure a titolo non professionale, contrariamente a quanto risulta per inavvertenza dall’ordinanza 18 marzo 2015 del presidente della Camera. Diversamente da quanto previsto per le procedure sommarie nelle questioni rette dalla LEF (combinati art. 68 cpv. 1 e 251 CPC), infatti, la rappresentanza non professionale non costituisce un presupposto sufficiente per presentare un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF a nome e per conto di terzi davanti all’autorità di vigilanza ticinese (art. 15 LPR a contrario).

                           1.2  Alla luce di quanto precede, RA 1 non è legittimato a rappresentare RI 1 in questa procedura e andrebbe impartito all’escussa un nuovo termine per firmare personalmente l’esemplare dell’atto di ricorso o farlo sottoscrivere da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR (art. 7 cpv. 5 LPR). Visto l’esito dell’impugnazione nel merito si può però prescindere da tale formalità.

                             2.  Tralasciando la formulazione di chiare conclusioni, la ricorrente si duole in particolare di non aver ricevuto le “missive” del 18 novembre 2014 – ovvero gli avvisi di pignoramento – prima che l’UE le consegnasse a RA 1 in occasione del pignoramento avvenuto il 25 febbraio 2015. Precisa inoltre che è ancora pendente un’imprecisata “causa” presso i vari “Uffici cantonali competenti”, affermando che gli importi posti in esecuzione non sono stati incassati dalla lei, ma versati direttamente all’Uffi­­cio delle borse di studio.

                           2.1  Per quanto attiene alla prima censura, nelle osservazioni l’UE rileva a ragione che, sebbene RI 1 non dovesse avere ricevuto gli avvisi di pignoramento, il vizio sarebbe comunque stato sanato dal fatto che è stata validamente rappresentata da RA 1 in occasione dell’esecuzione del pignoramento (DTF 115 III 43 consid. 1). Come risulta dallo scritto 26 marzo 2015 trasmesso a questa Camera, infatti, RA 1 ha agito nella procedura esecutiva quale rappresentante non professionale dell’escussa. Ora, diversamente da quan­to pre­vede l’art. 15 LPR per le procedure di ricorso dinanzi all’autorità di vigilanza ticinese (sopra, consid. 1.1), l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF permette al debitore di farsi rappresentare a titolo non professionale da chiunque al pignoramento, in particolare da una persona adulta della sua famiglia o da uno dei suoi impiegati o da qualsiasi terzo che giustifichi mediante procura di agire in nome e per conto del debitore (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 29 ad art. 91 LEF). La prima doglianza si rivela così infondata.

                           2.2  Per quanto concerne la seconda censura, oltre a non fornire alcuna indicazione né prova sull’eventuale causa pendente dinanzi a non meglio specificati “Uffici cantonali competenti”, l’insorgente neppure si confronta direttamente con i provvedimenti adottati dall’UE, ma invoca mere questioni di merito, che andavano semmai sollevate in sede di rigetto dell’opposizione. Sfuggendo al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza, limitato alla verifica dell’operato degli organi dell’esecuzione forzata (art. 17 LEF), la censura risulta irricevibile.

                             3.  Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–  ; –      .  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2015.24 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.05.2015 15.2015.24 — Swissrulings