Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2015 15.2015.12

22. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,839 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Valore di stima di un fondo. Mancato accertamento dell’aggravio ipotecario effettivo e della provenienza delle risorse per pagare gli interessi ipotecari. Rinvio dell’incarto all’ufficio d’esecuzione per ulteriori accertamenti

Volltext

Incarto n. 15.2015.12

Lugano 22 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 gennaio 2015 della

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, Camorino  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la società RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 9'342.20 oltre ad accessori.

                                  B.   Il 17 novembre 2014 l’UE ha pignorato le quote di comproprietà dell’escussa di ½ dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________, menzionando in particolare nel verbale di pignoramento che i valori di stima ufficiale delle quote corrispondono a fr. 176.– per il fondo n. __________ e fr. 141'670.50 per il fondo n. __________, che quest’ul­­timo fondo è gravato da ipoteche per complessivi fr. 722'983.60 e che “il valore di stima commerciale degli immobili pignorati verrà stabilito in caso di realizzazione, a meno che il creditore istante anticipi l’importo necessario per l’allestimento della perizia da parte di un perito”.

                                  C.   Ricevuto il verbale, con scritto 9 gennaio 2015 la procedente ne ha chiesto in sostanza la revisione completa, rilevando che non vi compare alcuna voce riguardante gli introiti o le rendite né per la debitrice, né per il suo coniuge, che non è stato pignorato alcun salario, che non è stato accertato alcun patrimonio o annotata perlomeno la sua mancanza in base a chiare dichiarazioni della debitrice e che la stima del fondo n. __________ RFD di __________ non risulta credibile a fronte dell’aggravio ipotecario di fr. 722'938.60.

                                  D.   Dando seguito alla predetta richiesta, il 19 gennaio 2015 l’UE ha reinterrogato PI 1 e comunicato in seguito alla procedente che l’escussa percepisce fr. 1'477.– al mese a titolo di prestazione assistenziale, che suo marito è senza lavoro ed entrate e che la stima di fr. 141'670.– della quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ RFD __________ è quella risultante dal registro fondiario.

                                  E.   Con ricorso del 31 gennaio 2015 la RI 1 si aggrava contro lo scritto appena menzionato, chiedendo a questa Camera di ordinare all’organo esecutivo di eseguire nuovamente il pignoramento dei beni dell’escussa in ottemperanza alla legge, di redigere correttamente un nuovo verbale di pignoramento con l’indicazione delle dichiarazioni dell’escussa circa i suoi mezzi di sostentamento e tutti i suoi beni mobili e immobili in conformità al suo obbligo di collaborare con l’ufficio d’esecu­­zione, di accertare tramite semplici richieste verbali il valore commerciale stimato dall’istituto di credito che detiene le ipoteche gravanti i fondi pignorati, di accertare i mezzi di sostentamento della famiglia dell’escussa, con speciale attenzione ai proventi necessari per pagare gli interessi ipotecari e alle rendite provenienti da casse pensione o terzi e, infine, di eseguire tutte le azioni previste dalla legge evitando “di danneggiare volutamente o involontariamente i creditori pignoratizi”.

                                  F.   Con osservazioni del 12 febbraio 2015 PI 1 e suo marito __________ si oppongono al ricorso, come pure l’UE con osservazioni del 25 febbraio 2015.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 22 gennaio 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente si duole in particolare che nel verbale di pignoramento non compaia alcuna voce inerente agli introiti o alle rendite dell’escussa e di suo marito. A suo dire, ciò non è credibile alla luce di un debito ipotecario di fr. 722'938.60 che grava sul fondo n. __________ RFD di __________ appartenente agli stessi in ragione di ½ ciascuno. Ritiene inoltre inverosimile che il fondo n. __________ RFD di __________, costituito di 880 mq di vigna, non generi alcun guadagno, segnatamente sussidi statali per la gestione della vigna, che – a suo parere – sono da considerare come reddito pignorabile soprattutto nel caso in cui essi continuino a percepirli senza curare e gestire la vigna. Nelle osservazioni, la resistente e suo marito sostengono di percepire circa fr. 1'600.– a carico dell’as­­sistenza sociale, importo insufficiente a sopperire ai loro bisogni e a quelli dei loro due figli, ragione per cui affermano di ricevere anche un aiuto dai loro famigliari. Osservano inoltre che attualmente il fondo n. __________ RFD di __________ non procura alcun introito, poiché si tratta di 880 mq di prato e non di vigna, motivo per cui non ottengono alcun sussidio statale.

                                2.1   Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’al­­lestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014, consid. 4 e 4.1).

                                2.2   Nel caso in rassegna, in occasione del nuovo interrogatorio dell’escussa, avvenuto il 19 gennaio 2015, l’UE ha in particolare accertato che quest’ultima percepisce un reddito di fr. 1'477.– mensili a titolo di prestazione assistenziale concessa dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che i premi di cassa malati della sua famiglia sono presi a carico dallo stesso Ufficio, che ha un figlio minorenne e che suo marito non lavora e non ha entrate (verbale interno delle operazioni di pignoramento del 19 gennaio 2015, pag. 2).

                                  a)   Non risulta dal verbale di pignoramento che l’UE abbia indagato sull’eventualità che l’escussa riceva sussidi statali per la gestione della vigna. Non ne aveva però motivo, anzitutto perché PI 1 ha dichiarato che i suoi unici redditi sono prestazioni assistenziali e inoltre perché l’escutente non aveva accennato alla questione nella sua “richiesta di revisione” del 9 gennaio 2015. Nelle sue osservazioni al ricorso l’escussa ha del resto contestato che il fondo n. __________ RFD di __________ sia coltivato a vigna e la RI 1 non ha fornito indizi in tal senso, oltre all’iscrizione a registro fondiario (che sotto “copertura suolo” indica “prato vigna”), che però già le era noto quando ha presentato la “richiesta di revisione”. In simili circostanze, non s’impongono ulteriori accertamenti sulla questione.

                                  b)   Neppure si evince dal verbale di pignoramento che l’organo esecutivo abbia proceduto ad accertamenti circa le possibilità dell’e­­scussa e della sua famiglia di provvedere al pagamento degli interessi ipotecari relativi al fondo n. __________ RFD di __________, nonostante l’entità dell’aggravio ipotecario, secondo l’UE di complessivi fr. 722'938.60, dovesse oggettivamente suscitare qualche dubbio sull’effettiva capacità della debitrice di farvi fronte, in particolare alla luce della sua situazione personale ed economica e del valore di stima del fondo di soli fr. 141'670.50 (v. verbale di pignoramento). In altri termini, sussistevano indizi concreti che dovevano far pensare all’organo esecutivo che l’escussa potesse conseguire introiti non dichiarati per pagare gli interessi ipotecari, ciò che del resto lei stessa sembra ammettere nelle osservazioni, ove afferma di ricevere un aiuto dai suoi famigliari. Sul­l’aggra­­vio ipotecario menzionato nel ver­bale, in verità, si possono nutrire dubbi, giacché corrisponde esattamente a quello nominale. E nell’incarto non si trovano indicazioni sull’aggravio effettivo, segnatamente per quanto concerne le cartelle ipotecarie di terzo e quarto grado, il cui portatore non è reso noto nel registro fondiario. Ad ogni modo gli accertamenti dell’UE sulla questione appaiono lacunosi, tanto più a fronte della “richiesta di revisione” fattagli pervenire dall’escutente. Sotto questo profilo, la censura della ricorrente risulta dunque fondata.

                                   3.   Per i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto dev’essere rinviato all’UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti, interrogando nuovamente l’escussa. In particolare porrà a quest’ultima specifiche domande riguardo all’entità attuale del debito garantito dalle ipoteche gravanti il fondo n. __________ RFD __________ e al pagamento dei relativi interessi, trascrivendo, almeno in sunto, le risposte nel verbale interno delle operazioni di pignoramento. A tal uopo, l’UE chiederà a PI 1 di produrre gli estratti bancari che comprovano il pagamento degli interessi e, ove necessario, l’ultima dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione. La interrogherà anche in merito all’aiuto che la stessa ha dichiarato di ricevere dai propri famigliari, verbalizzandone l’identità, e verificherà se consegue eventuali altri redditi (cfr. sentenza della CEF 15.2013.92 del 30 ottobre 2013, consid. 5.2/a). L’UE provvederà infine a pignorare, nei limiti della legge (cfr. art. 92 e 93 LEF), gli eventuali nuovi beni scoperti, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento.

                                         Per quanto attiene agli immobili, l’organo esecutivo non è abilitato a pignorare le quote di comproprietà del marito dell’escussa, come invece pretende a torto la ricorrente (v. ricorso, pag. 3 ad 4.), dimenticando invero di aver escusso unicamente PI 1 e non anche suo marito. L’UE s’informerà invece, tramite l’escussa, sull’esistenza di un’eventuale perizia o stima degli immobili indicati nel verbale fatta eseguire dalla banca e valuterà se correggere il valore di stima menzionato nel verbale di pignoramento. È fatta riserva la facoltà per la ricorrente, ove non fosse d’accordo con l’eventuale nuova stima o con quella che verrà se del caso eseguita in sede di realizzazione (art. 140 cpv. 3 LEF), di chiedere a questa Camera, entro il termine di ricorso contro il nuovo pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, una nuova stima a mezzo di periti (art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 3.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

15.2015.12 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2015 15.2015.12 — Swissrulings