Incarto n. 15.2014.99
Lugano 9 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 settembre 2014 di
RI 1 (patrocinata dall’PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, o meglio contro la circolare ex art. 260 LEF emessa il 23 settembre 2014 nella procedura di fallimento n. __________ diretta nei confronti di
PI 1
procedura che interessa anche i seguenti creditori
__________, __________ __________, __________ __________, __________ avv. R__________, __________ (tutti patrocinati dallo stesso avv. R__________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Il 2 settembre 2013, la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento dell’PI 1 e il successivo 14 ottobre ne ha autorizzato la liquidazione sommaria a norma dell’art. 231 LEF. Tra i creditori ammessi nella graduatoria, depositata con l’inventario il 28 agosto 2014 e ormai con esso passata in giudicato, figura la società RI 1 per un credito di fr. 15'052.31 iscritto in terza classe (graduatoria pag. 28, numero d’ordine 111).
B. Il 23 settembre 2014, l’UEF di Bellinzona ha proposto ai creditori di rinunciare a far valere in nome della massa alcune pretese della fallita, tra cui il “credito vantato nei confronti di diverse squadre, quale indennità di formazione”, e ha assegnato loro un termine di 10 giorni per opporsi a tale proposta, avvertendoli che salvo opposizione della maggioranza dei creditori, la rinuncia sarebbe stata data per acquisita e ogni creditore avrebbe potuto chiedere la cessione delle pretese, con domanda scritta da inoltrare all’Ufficio entro 20 giorni dal ricevimento della circolare.
C. Con ricorso del 29 settembre 2014, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della circolare.
D. Nelle loro osservazioni del 20 ottobre 2014, diversi altri creditori della fallita (__________, __________, __________ e avv. R__________) si oppongono alla fissazione di un nuovo termine per opporsi alla rinuncia prospettata dall’UEF, ma propongono invece l’assegnazione di un nuovo termine per chiedere la cessione del credito che la fallita vanta nei confronti del FC __________ per l’acquisto del giocatore F__________. Da parte sua, l’UEF postula la reiezione del ricorso (osservazioni del 30 ottobre 2014). Con decreto 3 ottobre 2014, il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 settembre 2014 dall’UEF di Bellinzona, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente si duole che in merito all’attivo designato come “credito vantato nei confronti di diverse squadre” l’inventario non elenchi in modo dettagliato dette squadre, i titoli di credito (con riferimento ai calciatori per il cui trasferimento l’indennità è dovuta) e l’importo delle singole pretese. Lamenta inoltre il fatto che la circolare impugnata non menzioni il credito vantato dalla fallita nei confronti del FC __________ per l’acquisto di F__________. Infine, la ricorrente qualifica come “eccessivamente breve” il termine di 10 giorni assegnato ai creditori per opporsi alla rinuncia prospettata, con riguardo al numero di creditori della massa (172) e alla loro allegata necessità di organizzarsi e consultarsi, e propone di portarlo a 30 giorni. Per tutti questi motivi, la ricorrente chiede l’annullamento della circolare impugnata.
3. Relativamente al credito vantato dalla fallita nei confronti del FC __________ per l’acquisto del giocatore F__________, nelle sue osservazioni al ricorso l’UEF ha precisato di non averlo inserito tra i crediti proposti in cessione ai creditori, in quanto era in atto una trattativa per la cessione definitiva del giocatore, poi effettivamente concretizzata in un accordo formalizzato con contratto del 14 ottobre 2014, in base al quale la massa si è vista riconoscere dal FC __________ due rate di fr. 10'000.– ognuna, la seconda subordinata a due condizioni, nonché una percentuale del 20% del ricavato in caso di un’eventuale futura cessione del giocatore (v. il fascicolo “inventario” nell’incarto dell’UEF). Il ricorso è dunque su questo punto infondato.
4. La censura relativa all’inventario, depositato unitamente alla graduatoria già il 28 agosto 2014, è manifestamente tardiva (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) e quindi irricevibile. Invece, per vero, la dicitura “credito vantato nei confronti di diverse squadre” è nel quadro di una circolare nel senso dell’art. 260 LEF insufficientemente precisa, specie in vista di una cessione ai singoli creditori che ne dovessero far richiesta. Si devono infatti evitare incertezze giuridiche ove i cessionari delle pretese della massa dovessero promuovere esecuzione o causa creditoria nei confronti dei terzi debitori (nel caso specifico le squadre di calcio debitrici delle indennità di formazione dovute alla fallita), oppure in un’eventuale procedura di riapertura del fallimento, qualora si dovessero scoprire dopo la sua chiusura nuovi beni giusta l’art. 269 LEF, segnatamente contratti di trasferimento di giocatori non resi noti in precedenza (in tal senso: sentenza della CEF 15.2012.98 del 24 settembre 2012; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 45 ad art. 260 LEF).
5. L’imprecisa designazione delle pretese cedute, tuttavia, non comporta la nullità della circolare impugnata. La reclamante è abilitata a far valere solo i propri interessi e non quelli degli altri creditori, che avendo rinunciato a ricorrere contro la circolare sono presunti non avere alcun interesse al suo annullamento. E il termine di 10 giorni impartito per opporsi alla rinuncia – che come tutti i termini fissati in giorni decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione della circolare (cfr. art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) – è conforme alla prassi in uso nel Canton Ticino e alla massima di celerità che contraddistingue la liquidazione sommaria (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 260 e n. 11-12 ad art. 255a). Del resto, il fatto stesso che la legge non prescriva la tenuta di un’assemblea (art. 231 cpv. 3 n. 1 LEF) sta a indicare che non è stata ritenuta necessaria una concertazione dei creditori. Non si disconosce, invero, che il termine in questione, poiché non è fissato dalla legge (né l’art. 260 né l’art. 255a LEF contengono indicazioni in proposito), è prorogabile (art. 33 cpv. 1 LEF a contrario; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 255a). Sennonché, nella fattispecie, la reclamante non ha neppure allegato circostanze concrete atte a giustificare una proroga del termine, come – per avventura – l’interesse di qualche altro creditore a disporre di più tempo per decidere la propria posizione. Ne segue che la decisione dell’Ufficio non è al riguardo né inopportuna né, quindi, censurabile.
6. Con la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso i termini assegnati alla reclamante nella circolare impugnata hanno cessato di decorrere. Essi devono pertanto esserle nuovamente impartiti. Vi procederà l’UEF, comunicandole nel contempo la lista dettagliata dei crediti per indennità di formazione offerti in cessione, con l’indicazione per ognuno di essi del nome della squadra debitrice e del giocatore o dei giocatori oggetto di trasferimento, e nella misura del possibile di una stima dell’importo dell’indennità o perlomeno i riferimenti ai criteri applicabili al suo calcolo. Tale lista servirà anche di base per poi allestire gli eventuali atti di cessione giusta l’art. 80 cpv. 1 RUF.
7. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona impartirà alla ricorrente nuovi termini per opporsi alla sua proposta di rinuncia ad alcune pretese della massa e per chiederne la cessione a suo favore, comunicandole nel contempo la lista dettagliata descritta nel considerando 6.
Per il resto il ricorso è respinto e la circolare impugnata confermata.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; –__________.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona per il tramite dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.