Incarto n. 15.2014.64
Lugano 28 agosto 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
segretario:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (gruppo n. __________) promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1 PI 2 (rappresentati dall’RA 1) PI 3
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti di RI 1, il 22 aprile 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di Blenio ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Guadagno
Indennità di disoccupazione fr. 3'700.00
Totale fr 3'700.00
Minimo di esistenza
Importo di base fr. 1'200.00
Affitto fr. 0.00
Riscaldamento fr. 150.00
Cassa malati fr. 326.00
Ricerca lavori fr. 150.00
Lavanderia-stireria fr. 200.00
Totale fr 2'026.00
B. Accertata la pignorabilità del reddito, con scritto 23 aprile 2014 l’UEF ha diffidato la cassa di disoccupazione __________ a versargli l’importo mensile eccedente il minimo esistenziale dell’escusso. Il 25 maggio 2014 l’organo esecutivo ha quindi notificato ai creditori e al debitore il verbale di pignoramento.
C. Con ricorso del 12 giugno 2014 RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento, chiedendo di annullarlo, di rifare un nuovo calcolo del minimo esistenziale e di ordinare all’UEF di restituirgli la quota di pignoramento eccessiva trattenuta sulla sua indennità di disoccupazione.
D. Con osservazioni del 24 giugno 2014 l’Ufficio esazione e condoni si è rimesso al giudizio della Camera mentre il 2 luglio l’UEF ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Nel ricorso, l’insorgente lamenta anzitutto che nel calcolo del minimo esistenziale l’UEF non ha tenuto conto del canone di locazione a suo carico di fr. 1'100.– mensili.
3.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per il canone di locazione (cfr. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).
3.2 Nel caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto né all’UEF né in questa sede alcun giustificativo che comprovi il pagamento del canone di locazione a suo carico. Stando così le cose, l’organo esecutivo ha agito correttamente laddove non ha tenuto conto di tale spesa nella determinazione del minimo vitale dell’escusso, sebbene ci si possa comunque chiedere per quale ragione l’UEF ha invece riconosciuto un importo di fr. 150.– mensili per costi di riscaldamento e spese accessorie. La questione, però, non merita approfondimenti, ritenuto che l’autorità di vigilanza non può in ogni caso decidere a detrimento del ricorrente (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR; RL 3.5.1.2]: divieto della reformatio in peius). Sotto questo profilo il ricorso si rivela pertanto infondato.
4. Il ricorrente sostiene inoltre di pagare un premio di cassa malati di fr. 390.– mensili anziché di fr. 326.– come invece stabilito dall’organo esecutivo.
4.1 Secondo la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella punto II/3).
4.2 Nelle osservazioni al ricorso, l’UEF specifica che l’importo di fr. 326.– riconosciuto all’escusso corrisponde al premio base della sua cassa malati __________, dedotta la quota per l’assicurazione contro gli infortuni. Rileva inoltre che, in base a informazioni assunte presso l’assicurazione in questione, il premio di fr. 390.05 indicato sul giustificativo di pagamento prodotto dall’escusso con il ricorso, oltre alla quota per l’assicurazione contro gli infortuni è comprensivo del premio per una (in realtà due) assicurazione(i) malattie complementare(i) (“LCA”) di fr. 49.70 mensili. Alla luce di tali circostanze, che l’insorgente non contesta, l’importo ammesso dall’UEF va confermato, ancorché accertamenti complementari della Camera hanno evidenziato che il premio di base senza la copertura del rischio d’infortunio è in realtà di fr. 320.60 mensili (assicurazione tipo “__________medico di famiglia” con franchigia di fr. 300.–), ma anche in questo caso la Camera non può decidere a detrimento del ricorrente (sopra consid. 3.2). Non è d’altronde necessario esaminare se la copertura contro il rischio infortunio sia da considerare indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF perché nel caso di specie, l’escusso, quale disoccupato, è obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni presso l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 2 dell’Ordinanza federale sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati [RS 837.171]). Ne consegue che anche sotto quest’aspetto il ricorso risulta infondato.
5. Il ricorrente si duole infine che l’organo esecutivo non ha considerato le spese per il telefono a suo carico per la ricerca di un lavoro e per i suoi problemi di salute, essendo egli da anni in cura presso il Dr. med. C______. Anche tale censura non può trovare accoglimento. A prescindere dal fatto che l’insorgente non quantifica né giustifica le proprie spese telefoniche, basti dire che le stesse sono in principio già computate nel minimo vitale di base (cfr. Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 93 LEF). Nel caso presente, l’UEF ha inoltre già riconosciuto all’escusso un importo di fr. 150.– per spese di ricerca di un impiego, somma che comprende anche le spese telefoniche. Ne discende che anche in questo caso l’organo esecutivo ha agito correttamente.
6. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.