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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.09.2014 15.2014.60

2. September 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,478 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Pignoramento di salario. Minimo d’esistenza. Giustificativi delle spese. Limiti del pignoramento. Firma e identità del funzionario sugli atti esecutivi

Volltext

Incarto n. 15.2014.60

Lugano 2 settembre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 maggio 2014 di

 RI 1   

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1  (rappresentata da RA 1 ) PI 2  (rappresentata da RA 2  ) PI 3  (rappresentato dall’RA 3 )  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti di RI 1, il 25 aprile 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico di lui:

                                         Guadagno

                                         debitore                               fr.  4'514.00

                                         coniuge                                fr.        0.00

                                         Totale                                   fr   4'514.00

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                     fr.  1'700.00

                                         Interessi ipotecari                 fr.  1'275.00

                                         Trasferte                               fr.    282.10

                                         Totale                                   fr   3'257.10

                                  B.   Accertata la pignorabilità del reddito, con scritto 25 aprile 2014 l’UEF ha diffidato la __________, datrice di lavoro dell’escusso, a versargli l’importo mensile eccedente il minimo esistenziale di quest’ultimo. Lo stesso giorno l’organo esecutivo ha notificato copia del predetto scritto al debitore, unitamente al calcolo del suo minimo di esistenza.

                                  C.   Con ricorso del 7 maggio 2014 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio salario, chiedendone la revoca immediata.

                                  D.   Con osservazioni del 30 maggio 2014 l’UEF postula la reiezione del gravame, mentre i creditori sono rimasti silenti.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

                                   3.   Il ricorrente contesta anzitutto all’UEF di non aver tenuto conto di sua moglie, dei premi di cassa malati e delle trattenute sociali a suo carico, ma unicamente delle spese di abitazione (interessi ipotecari). A suo parere, dal momento che ha fatto riferimento ai dati salariali in suo possesso ai fini del calcolo del minimo esistenziale, l’organo esecutivo doveva essere pure a conoscenza delle ulteriori spese a suo carico, in particolare delle trattenute sociali, così come del fatto che sua moglie non svolge un’attività lucrativa.

                                3.1   Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione malattie di base obbligatoria e per gli oneri sociali, spese che sono riconosciute nel minimo esistenziale qualora non siano già state dedotte dal salario dell’escusso (sentenza della CEF 15.2014.5 del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati; punto II/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009).

                                3.2   Nel caso in rassegna, non avendo l’escusso dato seguito agli avvisi di convocazione per l’allestimento del verbale di pignoramento (cfr. doc. A, B, D, E, I e L allegati alle osservazioni al ricorso) e non avendo neppure prodotto i documenti giustificativi delle spese indispensabili, nella determinazione del minimo vitale l’UEF ha potuto considerare unicamente quanto emerso dai propri accertamenti. Orbene, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, dagli atti risulta che l’organo esecutivo ha tenuto conto sia del fatto che l’escusso è sposato e sua moglie non svolge alcuna attività lucrativa, computando l’importo di base di fr. 1'700.– previsto dalla suddetta Tabella per coniugi, sia del salario netto di quest’ultimo (senza considerare alcun reddito della moglie), fondandosi sulle informazioni fornite dalla sua datrice di lavoro (cfr. doc. N allegato alle osservazioni al ricorso). Per quanto attiene ai premi di cassa malati, basti invece dire che il ricorrente non ha prodotto né all’UEF né in questa sede alcun giustificativo che ne comprovi il pagamento, per tacere del fatto che parte delle esecuzioni che hanno condotto al pignoramento di salario hanno origine proprio nel mancato pagamento dei premi di cassa malati. Sotto questo profilo il ricorso si rivela pertanto infondato.

                                   4.   Il ricorrente sostiene altresì che il calcolo è stato eseguito “in maniera arbitraria e al di fuori di ogni canone”, senza minimamente considerare la possibilità che si pagassero le pendenze. Egli rileva al riguardo di aver informato il funzionario incaricato dell’imminente pagamento delle esecuzioni in questione. Ritiene inoltre che la somma pignorata di fr. 1'257.– mensili è “oltraggiosa” se paragonata al saldo di circa fr. 3'100.– delle restanti esecuzioni.

                                4.1   Per quanto attiene alla prima contestazione, malgrado l’insor­gente abbia prodotto con il ricorso le copie di tre ricevute di pagamento di tre importi posti in esecuzione nei suoi confronti, occorre rilevare che due di esse concernono in realtà le esecuzioni n. __________ e __________, che non rientrano nel novero di quelle che hanno condotto al pignoramento di salario in esame, mentre solo la terza attesta un pagamento, peraltro parziale di fr. 933.20, per un’esecuzione (n. __________) inserita nel gruppo che qui interessa. Il problema è che le altre sei esecuzioni che compongono questo gruppo sono tuttora non pagate (v. estratto delle esecuzioni a carico di RI 1) e ad ogni modo l’UEF, in linea di massima, è tenuto per legge a continuare la procedura di realizzazione (in concreto del salario dell’escusso) finché ogni singola esecuzione del gruppo non sia stata interamente estinta o ritirata (cfr. art. 119 cpv. 2 LEF).

                                4.2   Sempre per legge, l’UEF è tenuto a pignorare tutti i beni pignorabili dell’escusso a concorrenza di quanto necessario per pagare i crediti per cui è stata presentata una valida domanda di proseguimento dell’esecuzione, in capitale, interessi e spese (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF). Trattandosi del salario, esso deve quindi pignorare l’intera eccedenza pignorabile (art. 93 cpv. 1 LEF), ma al massimo per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF). Questi principi sono stati rispettati nella fattispecie. Il fatto che l’eccedenza pignorabile mensile rappresenti circa un terzo dell’importo residuo del gruppo (di oltre fr. 3500.– con interessi e spese) non viola alcuna norma della LEF e consentirà all’escusso di estinguere il proprio debito – per il gruppo in questione – in tre mesi. Ne consegue che anche sotto questo aspetto il ricorso risulta infondato.

                                   5.   Da ultimo, l’insorgente si duole di quel che qualifica un vizio formale, affermando che “al pignoramento sono state apposte le firme a mano, ma senza identificazione di nome e cognome del detentore della firma”. A prescindere dal fatto che il ricorrente fa probabilmente riferimento agli avvisi di pignoramento anziché al documento relativo al calcolo del minimo esistenziale – ove sono chiaramente indicati in calce i nomi dei funzionari accanto alle loro rispettive firme (cfr. doc. N) – dalla semplice disamina dei primi si rileva la presenza del timbro dell’Ufficio e della firma digitalizzata dell’Ufficiale, avv. Patrick Bianco (v. identica firma a mano in calce alle osservazioni al ricorso), ciò che è conforme alla legge (cfr. art. 6 Rform che autorizza l’uso di timbri “facsimili” e la Circolare CEF n. 11/1998 che permette anche l’uso di firme digitalizzate, non solo sugli atti esecutivi di maggiore importanza, ma pure su quelli secondari; sentenza della CEF 15.2001.25 del 27 agosto 2001 consid. 1.2 e riferimento citato). Né tale norma né altre, d’altronde, impongono l’indicazione del nome e del cognome del firmatario, purché sia identificabile, ciò che, come visto, è il caso nella fattispecie. Neppure tale censura può così trovare accoglimento.

                                   6.   Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  ; –  ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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