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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.11.2014 15.2014.112

17. November 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·763 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Ricorso contro l’opposizione interposta al precetto esecutivo da un impiegato della società escussa senza diritto di firma. Ricorso tardivo. Ratifica dell’opposizione

Volltext

Incarto n. 15.2014.112

Lugano 17 novembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 ottobre 2014 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro l’ammissione dell’opposizione interposta il 1° ottobre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1 (patrocinata dagli avv. PA 2 e PA 3, __________)  

ritenuto

in fatto:                A.  Il 28 agosto 2014 RI 1 ha ottenuto dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano l’emissione del precetto esecutivo n. __________ contro PI 1 per l’incasso di fr. 700'000.– oltre interessi del 5% dal 4 febbraio 2014.

                            B.  Il precetto esecutivo è stato notificato in via postale il 5 settembre 2014 all’indirizzo dell’escussa nelle mani di __________, designata sull’atto quale sua dipendente, mentre l’opposizione è stata sottoscritta da A__________, la cui funzione nell’e­­scussa – capo del dipartimento delle finanze (doc. 3 annesso alle osservazioni al ricorso) – non è leggibile sulla fotocopia, troncata, prodotta dalla ricorrente (doc. E). Il 30 settembre 2014, l’e­­scu­tente ha chiesto all’UE di constatare sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore la nullità dell’opposizione interposta da A__________, facendo valere che questi non risulta essere un valido rappresentante dell’escussa e che una ratifica dell’opposizione da parte degli organi della società non era più possibile, la stessa essendone priva dal 21 agosto 2014 (doc. I). Con provvedimento del 1° ottobre 2014, l’UE ha confermato la validità dell’opposizione interposta il 5 settembre (doc. A).

                            C.  Con ricorso del 7 ottobre 2014, RI 1 chiede alla Camera di dichiarare l’opposizione in questione nulla e di accertarne la nullità sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore.

                            D.  Con osservazioni del 17 ottobre 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso e l’UE giunge alla stessa conclusione nelle proprie osservazioni del 22 ottobre 2014.

Considerato

in diritto:              1.  Contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è dato ricorso all’autorità di vigilanza entra 10 giorni da quello in cui l’insor­­­gente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). La conferma di un precedente provvedimento non è un provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando la stessa una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (CEF inc. 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, con rimandi). Ora, nel caso specifico la decisione di riconoscere l’op­posizione valida l’UE l’ha presa già l’8 settembre 2014 allorquando ha apposto sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore il timbro “opposizione” in rosso e il proprio timbro (“Ufficio esecuzione Lugano”) in blu con la data dell’8 settembre (doc. F originale accluso al ricorso). La società escutente ne è venuta a conoscenza l’11 settembre, come risulta dal suo timbro “EINGEGANGEN” in blu apposto sul medesimo esemplare seguito dalla dicitura impressa in rosso “11.Sep. 2014”. Inoltrato più di 10 giorni dopo il 7 ottobre 2014, il ricorso è tardivo e dunque irricevibile, lo scritto del 1° ottobre dell’UE (doc. A) essendo solo una conferma del provvedimento dell’8 settembre 2014.

                             2.  Ad ogni modo, il ricorso sarebbe anche infondato nel merito. Come ammette la stessa ricorrente, l’opposizione fatta da un impiegato di una persona giuridica che, secondo l’iscrizione contenuta nel registro di commercio, non possiede alcun potere di rappresentanza, non è a priori nulla. Su richiesta del creditore procedente, l’ufficio di esecuzione, rispettivamente l’autorità di vigilanza, deve esaminare se l’impiegato ha agito con l’autoriz­­­zazione degli organi o se questi ultimi hanno almeno approvato successivamente l’opposizione (DTF 97 III 114-5). Nel caso concreto, ciò si sarebbe rivelato comunque inutile perché con le sue osservazioni l’escus­sa ha già prodotto una dichiarazione 16 ottobre 2014 dell’attuale direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di PI 1 __________, che come risulta dal registro di commercio è titolare di un diritto di firma individuale, il quale ratifica l’opposizione interposta da A__________ (doc. 4).

                             3.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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