Incarto n. 15.2014.102
Lugano 7 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° ottobre 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 24 settembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 (rappr. dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 23 dicembre 2013 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50’413.25 oltre interessi del 5% dal 23 dicembre 2013 e accessori, il 24 settembre 2014 l’Ufficio esecuzione di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 1° ottobre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il ricorso non è stato comunicato né all’Ufficio né alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, facendo valere di vantare nei confronti dell’escutente un credito di fr. 37’000.–, di averla denunciata penalmente per appropriazione indebita e amministrazione infedele e di voler salvaguardare gli impieghi dei suoi 25 dipendenti di età superiore ai 45 anni. Allega anche che l’escutente ha sottoscritto un contratto di acquisto di tutte le quote sociali di RI 1.
Orbene, tutte le censure riguardano i rapporti tra escutente ed escussa e non l’operato dell’Ufficio. La contestazione dell’esistenza o dell’importo del credito posto in esecuzione sarebbe dovuta essere formulata nella procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Quanto all’inoltro di una denuncia penale, non ha alcun effetto diretto sull’esecuzione in corso. E quantunque la volontà di salvaguardare impieghi sia lodevole, la legge non consente all’autorità di vigilanza di annullare e nemmeno di sospendere un’esecuzione per un motivo del genere. Il ricorso si rivela dunque irricevibile.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.